F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO/ARZANESE DEL 13.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO/ARZANESE DEL 13.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013) La Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo. Di seguito, in estrema sintesi, i fatti: durante tutto il secondo tempo della partita indicata in epigrafe, i sostenitori della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio rivolgevano ripetute frasi offensive e minacciose verso l’arbitro e un analogo comportamento offensivo veniva assunto anche dallo speaker dello stadio, a mezzo altoparlante. Inoltre, al termine dell’incontro, gli stessi tifosi reiteravano le offese e le minacce verso il direttore di gara nel momento in cui lo stesso lasciava l’impianto sportivo scortato dalle forze dell’ordine. Istruito il reclamo e fissata la data del 28 febbraio 2013 per la camera di consiglio, la Società ricorrente depositava, in data 25 febbraio 2013, una memoria difensiva con la quale si sosteneva l’eccessività della sanzione comminata anche in virtù del fatto che, pur volendo riconoscere il rango di fonte privilegiata del referto arbitrale, il giudice di prime cure non aveva tenuto in nessuna considerazione la relazione del delegato alla sicurezza che smentiva la versione dei fatti riportata dall’arbitro, laddove individuava i cori come provenienti non dallo speaker dello stadio bensì dalla curva occupata dai tifosi campobassiani attraverso i megafoni solitamente utilizzati per intonare cori di incitamento; lo stesso speaker negava di aver proferito alcuna offesa o minaccia tramite altoparlante e affermava di non aver permesso a nessuno di utilizzare la propria postazione. Inoltre la società, attraverso un comunicato stampa, manifestava immediatamente piena solidarietà nei confronti del Direttore di gara e stigmatizzava il comportamento dei propri sostenitori. Si chiedeva, pertanto, una congrua e significativa riduzione della sanzione. La difesa presentava istanza di differimento dell’udienza prevista per il giorno 28 febbraio 2013, accolta dalla Corte con conseguente rinvio della stessa al giorno 7 marzo 2013; in prossimità di tale data veniva presentata analoga richiesta, nuovamente accolta dalla Corte che rinviava l’udienza al giorno 11 aprile 2013. In data 10 aprile 2013, il difensore della società ricorrente, avv. Massimiliano Moscariello, reiterava la richiesta di rinvio motivandola con l’esigenza di assistere il padre ricoverato in ospedale. La Corte esaminata e respinta, in via pregiudiziale, l’ulteriore richiesta di rinvio avanzata dal legale della società, giacchè non vi è prova dell’oggettiva impossibilità – ovvero della eccessiva onerosità – di partecipare all’udienza, avendo attestato solo una generica esigenza di assistenza del genitore, senza dimostrare l’assoluta necessità di permanere presso il nosocomio; considerato che il direttore di gara, sentito telefonicamente nel corso dell’odierna camera di consiglio, ha confermato in pieno quanto riportato nel suo referto di fine gara; visto il combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 12, commi 3 e 6, C.G.S. respinge il ricorso in epigrafe. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso di Campobasso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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