F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO SIG. ANTONIO TESORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 6, N.O.I.F., ED IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 27.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 14.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it
3) RICORSO SIG. ANTONIO TESORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 6, N.O.I.F., ED IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 27.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 14.3.2013)
Il sig. Antonio Tesoro, tesserato – per la presente Stagione Sportiva – dell’U.S. Lecce S.p.A. in qualità di Consigliere Delegato, ha proposto gravame avverso la decisione afflittiva descritta in epigrafe articolando motivi di doglianza in rito e nel merito. La vicenda, che costituisce supporto fondante della fattispecie sottoposta all’odierna cognizione, inerisce all’illegittima preposizione di un allenatore, privo del necessario titolo abilitativo, quale responsabile della prima squadra allorché, nella passata stagione sportiva, egli era inquadrato tra i collaboratori del Como Calcio S.r.l., di Como, quale dirigente dell’area tecnica. In particolare, con l’atto di deferimento la Procura Federale ha rassegnato le conclusioni della propria attività istruttoria, avviata a seguito di un esposto anonimo, sostenendo che il 18 gennaio 2012 al sig. Ernestino Ramella, sino ad allora allenatore del Como, era stato affidato l’incarico di collaboratore del Presidente e, conseguentemente, la responsabilità della prima squadra era stata affidata al sig. Giuseppe Manari, allenatore in seconda, privo del necessario “patentino”, in virtù di autorizzazione in deroga concessa – per un massimo di giorni 30 - dal settore tecnico della F.I.G.C.. Al termine del periodo, era stato nominato responsabile il sig. Vincenzo Chiarenza, regolarmente abilitato a svolgere l’incarico di responsabile della prima squadra ma affiancato, quale allenatore in seconda, dal citato sig. Manari. Secondo quanto riferito dall’anonimo e ad avviso del Requirente - in base all’audizione di testi - il sig. Manari avrebbe continuato a svolgere, per un periodo di circa quattro settimane, le funzioni di allenatore responsabile, dirigendo gli allenamenti e le riunioni tecniche, nonché comunicando prima della gara la formazione agli atleti, così relegando il sig. Chiarenza a fungere da semplice “schermo” fittizio. La Commissione Disciplinare Nazionale, nella riunione del 14 marzo 2013, aveva condiviso la tesi della Procura e inflitto, tra gli altri, al sig. Tesoro la sanzione descritta riconducendo a lui, quale dirigente dell’area tecnica, la responsabilità diretta della complessiva azione illecita. L’odierno ricorrente, che in primo grado non si è costituito né ha depositato deduzioni di sorta, nel suo gravame eccepisce, in primo luogo, l’invalida costituzione – dinanzi alla C.D.N. – del contraddittorio in quanto mai avrebbe ricevuto comunicazione alcuna sia del deferimento che della discussione collegiale e chiede, pur consapevole della disposizione ex art. 38, comma 8 C.G.S., che gli atti siano rimessi, previo annullamento della decisione del giudice di prime cure, alla stessa Commissione Disciplinare Nazionale, nel radicato convincimento che tale omissione lo abbia privato, tra l’altro, di accedere a qualsiasi forma di accordo sulla sanzione. Nel merito asserisce la sua completa estraneità ai fatti addebitati, dei quali non vi è sufficiente prova, e, quanto alla sanzione irrogata, ne contesta la congruità. Conclude per l’accoglimento, in via gradata, delle conclusioni rassegnate. Istruito il procedimento e fissata la discussione per l’odierna riunione, sono intervenuti l’avv. Pacelli per il ricorrente e l’avv. Giua in rappresentanza della Procura Federale insistendo, ognuno, nelle rispettive tesi e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni rassegnate. LA CORTE
in via preliminare, ritiene che debba essere scrutinata l’eccezione in rito proposta da parte ricorrente. Denuncia il difensore un evidente vizio di notifica degli atti procedimentali e, quindi, un sostanziale pregiudizio del diritto di difesa per non aver avuto rituale e tempestiva conoscenza sia degli atti contenenti gli elementi in contestazione sia della loro discussione (e valutazione) da parte della Commissione Disciplinare Nazionale. Si duole, a tal fine, che gli atti sarebbero stati recapitati al tesserato presso la società Como Calcio S.r.l. di Como, sodalizio col quale il sig. Tesoro non aveva più alcun rapporto. Il Collegio reputa, però, che la specifica censura debba essere respinta in ragione della disposizione ex art. 38, comma 8 C.G.S., pure nota e citata dalla difesa, con cui si prevede che le comunicazioni agli interessati possono essere effettuate con modalità diverse, da considerarsi tutte “alternative tra loro”. Tra queste modalità figurano quella (lett. b) “presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento e quella (lett. c) “presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto”. Questo risulta essere stato effettuato attraverso la non contestata comunicazione alla società Como Calcio, sodalizio di pertinenza con riferimento all’epoca dei fatti. Come è evidente, in entrambe le ipotesi le comunicazioni degli atti risultano validamente ed efficacemente avvenute, a nulla rilevando, in questa sede, l’asserita omessa comunicazione all’interessato da parte della società. L’eccezione dev’essere, pertanto, respinta. Venendo alla valutazione, nel merito, il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti e valutate compiutamente le motivazioni addotte a fondamento del reclamo proposto, ritiene lo stesso fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. L’affermazione di responsabilità cui è pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale passa attraverso un duplice snodo: l’effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile della prima squadra da parte del sig. Manari e la riconducibilità, di tale preposizione, alla diretta –ancorché non esclusiva – volontà del sig. Tesoro. Entrambe le circostanze non appaiono, però, sufficientemente confortate da idonei elementi probatori. Quanto allo svolgimento dell’incarico di responsabile della prima squadra va detto che la contestazione dev’essere correttamente riferita, sotto il profilo temporale, all’intervallo compreso tra il 17.2.2012 ed il14.3.2012, ovvero dalla nomina di responsabile del sig. Vincenzo Chiarenza (legittimante abilitato) al suo successivo esonero. In questo arco di tempo il Manari – anch’egli esonerato in data 14.3.2012 – avrebbe, di fatto e concretamente, estromesso dalle funzioni il sig. Chiarenza, provvedendo in prima persona a dirigere gli allenamenti, a condurre le riunioni tecniche e a stilare la formazione della squadra prima di ogni incontro. La Procura Federale, a questo proposito, ha proceduto ad escutere il sig. Ernestino Ramella, allenatore della prima squadra del Como Calcio S.r.l. sino al 18.1.2012 e, successivamente, dal 15.3.2012, il quale ha riferito che il sig. Manari, durante la sua gestione, era stato incaricato di svolgere le funzioni di allenatore in seconda dopo l’esonero del sig. Villa – giunto alla società insieme al Ramella – in data 7.12.2012. Ha ammesso di non avergli delegato particolari compiti, provvedendo sempre personalmente a dirigere gli allenamenti, stare in panchina durante le gare e a tenere i rapporti con la stampa. I rapporti tra i due invece, emerge dalle dichiarazioni, dall’iniziale distacco si erano ulteriormente compromessi allorché il Manari avrebbe tentato di avere “rapporti particolari” con giocatori di sua vecchia conoscenza, quasi accusandolo di volersi ingerire nel lavoro del responsabile. Dalla data (gennaio 2012) del suo sostanziale esonero (ancorché simulato con l’affidamento di un incarico consulenziale in favore del presidente) il Ramella ha narrato che il Manari aveva poi diretto personalmente gli allenamenti e le riunioni tecniche. In questo, va detto che non si evidenziano aspetti patologici (almeno sino al 16 febbraio successivo) avendo il Manari un’espressa autorizzazione temporanea da parte della federazione. Al termine, avvenuta la nomina a responsabile del Chiarenza (che non risulta essere stato però sentito dalla Procura Federale), la gestione fattuale della prima squadra sarebbe rimasta nelle mani del Manari il quale ha ammesso, durante la sua escussione, che taluni compiti (allenamento da un punto di vista tattico, riunione tecnica post allenamento e pre-gara) gli erano stati delegati dal Chiarenza, peraltro sempre presente agli allenamenti e in panchina. Lo stesso Chiarenza teneva anche i rapporti con la stampa e a lui sarebbero state riconducibili le scelte tecniche di sostituzione dei giocatori durante le gare. Questa attività sostanzialmente delegata non è stata smentita né dal calciatore Ardito né dall’allenatore di base Baracco. Il primo, ha confermato che agli allenamenti erano presenti entrambi gli allenatori, così come alle riunioni tecniche – anche pre-gara - , affermando però “non posso dire con certezza se i dirigenti del Como sapessero che da metà febbraio a metà marzo fosse Manari a dirigere di fatto gli allenamenti ed a fungere da allenatore titolare…”. Il secondo, allenatore dei portieri, giunto nello staff dell’allenatore Ramella, sentito dal rappresentante della Procura ha riferito che “Nonostante la presenza del sig. Chiarenza, per quello che ho potuto vedere io, gli allenamenti venivano sempre e comunque preparati, svolti e diretti da Manari. Durante le partite in cui in panchina c’era Manari prima da solo e poi Chiarenza, io effettuavo la preparazione dei portieri….le disposizioni che mi venivano date in merito al mio lavoro di preparazione dei portieri arrivavano proprio dal Manari…”. Da quanto riportato emerge, con chiarezza e sicuramente, un’incisiva presenza del sig. Manari nelle fasi preparatorie degli incontri, ma sempre alla presenza del Chiarenza. Ora, in mancanza di prova contraria, non può escludersi che quest’ultimo, per motivazioni inespresse in atti, abbia effettivamente “delegato” lo svolgimento di taluni compiti all’allenatore in seconda, certamente miglior conoscitore dell’ambiente e dei singoli calciatori con i quali, a detta dello stesso Manari, il Chiarenza non era riuscito a stabilire un proficuo rapporto. Ma non emerge, da questo contesto, che il sig. Chiarenza abbia avuto un ruolo meramente passivo e/o inerte in relazione ai compiti svolti, in sua presenza, dal Manari. La brevità del rapporto, poi, non consente neanche di apprezzare se questo sia stato dovuto ad una natura meramente simulatoria del contratto sottoscritto dal Chiarenza o meno. Di certo è che il quadro fenomenico induce a ritenere che non è possibile affermare, alla luce dei fatti dedotti, che vi sia stata un’effettiva estromissione del sig. Chiarenza, mai riferita dai testi in termini di affermazione categorica ma solo di probabile congettura, congettura forse anche influenzata dalla poca cordialità dei rapporti interpersonali instauratisi tra i dirigenti tecnici e tra questi ultimi e la società. Manca, in sintesi, una prova o un serio elemento di prova che deponga, in un sindacato di critica e serena valutazione, per una effettiva assunzione della qualità di responsabile della prima squadra del sig. Manari, così come contestato. Ciò posto, carente si presenta, in ogni caso, il quadro probatorio della responsabilità della dedotta preposizione attribuibile al sig. Tesoro. Egli, all’epoca dei fatti, risultava un collaboratore della società, asseritamente (ma non documentalmente provato) “responsabile dell’area tecnica” (o direttore sportivo secondo il sig. Baracco). Ora, anche a voler prescindere da ciò – ed ammettere la natura dirigenziale del suo incarico –, non risulta dagli atti versati che egli abbia determinato la società e i suoi responsabili - con un rapporto etiologico di causa/effetto – ad affidare illecitamente l’incarico di allenatore della prima squadra al sig. Manari, nella consapevole carenza di abilitazione di quest’ultimo e, ovviamente, con il compiacente e consapevole concorso del sig. Chiarenza. Non vi è infatti un atto sottoscritto dal Tesoro in questo senso e non vi è dichiarazione testimoniale che affermi, con sufficiente convinzione, che la turnazione dei tecnici si era verificata ad opera del Tesoro stesso. In buona sostanza, il nucleo della contestazione sembra poggiare su un sillogismo dedotto dallo stretto collegamento esistente tra il rappresentante legale della società ed il Tesoro e dalla sua qualifica di “responsabile dell’area tecnica”. Nulla di più. La conclusione di questo Collegio è, allora, che il deferimento della Procura Federale, condiviso dalla Commissione Disciplinare nella decisione impugnata, appare insanabilmente viziato da una evidente carenza probatoria che non può ragionevolmente condurre ad una pronuncia di conferma dell’esito del giudizio di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Antonio Tesoro e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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