F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO HINTERREGGIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARBONARO PAOLO SEGUITO GARA CHIETI/HINTERREGGIO DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO HINTERREGGIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARBONARO PAOLO SEGUITO GARA CHIETI/HINTERREGGIO DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013) Avverso la delibera indicata in epigrafe ha proposto reclamo il signor Carbonaro contestando di essere responsabile della condotta violenta nei confronti dell’avversario al quale aveva dato soltanto un “buffetto” e contestando, altresì, di aver pronunciato espressioni offensive pertanto chiedeva la riduzione della sanzione. Il reclamo è infondato: infatti le parole ingiuriose rivolte all’arbitro “sei uno s….”) sono riportate nel referto arbitrale, mentre il gesto violento (uno schiaffo a gioco fermo) nei confronti di un avversario è stato notato dall’assistente che lo ha segnalato all’arbitro (vedi atti). Pertanto il reclamo deve essere rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hinterreggio Calcio s.r.l. di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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