F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 7) RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/BASSANO VIRTUS DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it
7) RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/BASSANO VIRTUS DEL 24.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)
Con il provvedimento impugnato, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 in relazione ai fatti avvenuti nel corso della Gara Venezia/Bassano Virtus del 24.3.2013. In particolare, i rapporti redatti dall’arbitro, dal commissario di campo e dal rappresentante della Procura Federale, concordano nell’affermare che, durante l’effettuazione del minuto di raccoglimento in memoria di Pietro Mennea, dalla curva sud, occupata da una ottantina di sostenitori della società Venezia, un singolo sostenitore di detta società urlava la seguente frase. “Mennea, Mennea, v…….”; in detto frangente, da altri settori dello stadio non si verificavano manifestazioni di dissociazione da tale comportamento. La società reclamante premette, in primo luogo, che l’espressione ingiuriosa pronunciata dal supporter del Venezia si sarebbe interrotta a metà, concretandosi nella parola “vaff”. Ciò dimostrerebbe, a suo dire, che qualcuno degli altri tifosi abbia indotto tempestivamente l’autore della frase a desistere dal suo intento offensivo, senza completarlo. Tuttavia, la circostanza descritta dal reclamo risulta contraddetta dai dati istruttori acquisiti, che si riferiscono, concordemente, ad una locuzione ingiuriosa formulata in modo integrale. D’altro canto, la prospettata interruzione dell’insulto non ne limiterebbe affatto la gravità, considerando il contesto in cui è stato pronunciato e la sua perfetta riconoscibilità. In ogni caso, non emergono elementi tali da lasciar supporre che, in quell’ambito temporale, vi sia stato un intervento di dissenso significativo. Sotto altro profilo, la reclamante sostiene che, in ogni caso, un dissenso immediato del pubblico dalla condotta ingiuriosa posta in essere dall’isolato sostenitore del Venezia avrebbe peggiorato la situazione, enfatizzando l’insulto e turbando la commozione del minuto di raccoglimento. Questa prospettazione è astrattamente plausibile, ma non è idonea ad elidere del tutto il grave disvalore del comportamento realizzato in un settore della tifoseria del Venezia, senza un’immediata e forte disapprovazione da parte degli altri tifosi. Pertanto, deve ritenersi sussistente, nella sua materialità, l’illecito addebitato alla società reclamante. Tuttavia, il collegio ritiene che debba essere debitamente considerato, ai fini della commisurazione della sanzione, il comportamento successivo tenuto dalla Società, che ha pubblicamente condannato il gesto offensivo compiuto dal supporter della squadra. Nello stesso senso, merita apprezzamento anche la forte ed esplicita condanna espressa dalla “Curva Sud Venezia Mestre”, in un contesto caratterizzato da un atteggiamento civile e pacifico del pubblico sostenitore della squadra. Pertanto, la sanzione irrogata alla Società reclamante può essere opportunamente rideterminata in € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.B.C. Unione Venezia di Mestre (Venezia), riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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