F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 8) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013) 9) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RASTELLI MASSIMO SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013) 10)RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIOSA ANTONIO SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 8) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013) 9) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RASTELLI MASSIMO SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013) 10)RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIOSA ANTONIO SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisioni del 26 marzo 2013 (pubblicate sul Com. Uff. n. 147/DIV) infliggeva la squalifica per 2 giornate all’allenatore della A.S. Avellino 1912 S.r.l. Massimo Rastelli, la squalifica per 5 giornate al calciatore Giosa Antonio, nonché € 3.500,00 di ammenda alla predetta società. E ciò per fatti avvenuti nella gara Avellino 1912/A.S.G. Nocerina del 25 marzo 2013. In particolare l’ammenda alla Società Avellino veniva irrogata perché propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e durante la gara lanciavano una bottiglietta piena d’acqua in direzione di un assistente arbitrale senza colpire; al termine, i medesimi, lanciavano numerose bottigliette d’acqua semipiene in direzione dei calciatori della squadra ospite, sempre senza colpire; nonché, infine, per l’indebita presenza nel terreno di giuoco e negli spogliatoi, al termine dell’incontro, di persone non autorizzate ma riconducibili alla società, una delle quali rivolgeva ai dirigenti della squadra avversaria una frase offensiva. La squalifica per 2 gare effettive dell’allenatore Rastelli Massimo veniva inflitta per comportamento offensivo verso l’arbitro negli spogliatoi, nell’intervallo della gara. La squalifica per 5 gare effettive al calciatore Giosa Antonio veniva inflitta per avere, a gioco fermo, assunto comportamento offensivo e minaccioso verso un assistente arbitrale che veniva spinto con veemenza. Avverso tali decisioni proponeva rituale reclamo la A.S. Avellino 1912, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, deducendo la palese eccessività della sanzione irrogata dal giudice sportivo all’allenatore Massimo Rastelli, dovendosi configurare la condotta iscritta allo stesso come meramente irriguardosa e non offensiva; e per l’effetto ridurre la squalifica ad 1 giornata. La stessa doglianza si fa per il calciatore Giosa, relativamente al quale la colorita reazione nei confronti dell’Assistente lungi dall’essere offensiva e/o minacciosa si concretizzava in espressioni volte ad esprimere solo il personale disappunto per quanto accaduto nel terreno di giuoco; pertanto passibile di un trattamento punitivo più blando, anche perché privo di conseguenze fisiche per l’Assistente arbitrale. Anche l’ammenda di € 3.500,00 a carico dell’A.S. Avellino 1912 merita una sensibile riduzione in quanto i fumogeni accesi e consumati non hanno comportato alcuna interruzione della gara, ed il lancio di alcune bottigliette sempre piene è rimasto un episodio isolato e privo di conseguenze. Per quanto concerne, infine, la persona non identificata si tratteneva in campo per pochi minuti e si limitava a profferire solo un’espressione irriguardosa nei confronti di un Dirigente ospite, senza usargli in alcun modo violenza (sul punto vedi rapporto del collaboratore – sostituito del Procuratore Federale che riferisce la frase offensiva pronunciata nei confronti dei Dirigenti della squadra ospite: “Nocerini pezzi di merda”). Le doglianze non sono fondate ed i reclami vanno rigettati. Giova, in via preliminare, precisare, che l’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., prevede la condotta ingiuriosa o irriguardosa come alternativa di guisa che va sanzionata sia l’una che l’altra con la sanzione minima di squalifica per 2 giornate; l’allenatore Rastelli ha gridato all’arbitro più volte “...come c… fai...” frase indubbiamente offensiva della personalità del giudice di gara. Molto più grave la condotta del Giosa, che oltre alle frasi summenzionate, protestava in modo veemente nei confronti dell’assistente Grillo dandogli una spinta che lo spostava di mezzo metro. A riguardo va ricordato oltre alla norma del C.G.S. l’art. 5 del Codice di comportamento sportivo che sancisce il “Principio di non violenza”. Anche l’ammenda inflitta alla Società reclamante appare congrua, oltre che per l’accensione dei fumogeni ed il lancio di numerose bottigliette d’acqua semipiene in direzione dei calciatori della squadra ospite, operata da persone che indossavano la tuta sociale, una di queste rivolgeva nei confronti dei Dirigenti della squadra ospite l’espressione offensiva “Nocerini pezzi di merda” chiaramente lesiva della “reputazione dell’immagine e della dignità personale di persone ed organismi operanti nell’ambiente dell’ordinamento sportivo” (art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo). A seguito della reiezione dei reclami consegue l’incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dall’A.S. Avellino di Avellino. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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