F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SEMIOLI FRANCO, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VICENZA DEL 29.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 92 del 29.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SEMIOLI FRANCO, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VICENZA DEL 29.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 92 del 29.3.2013)
Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 92 del 29.3.2013, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti del sig. Franco Semioli, calciatore tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammenda di € 3.000,00 “per avere, al 32 del primo tempo, colpito con una manata al volto un avversario procurandogli una lieve ferita al labbro, per avere, inoltre, all'atto dell'espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, rivolgendogli un'espressione irriguardosa”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Vicenza Calcio S.p.A., all’uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante, presente il calciatore Semioli, all’esito della discussione. Il reclamo è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito indicati. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell’arbitro, assistito, com’è noto, da fede privilegiata ed i cui contenuti assertivi sono stati integralmente confermati dal predetto direttore di gara, all'uopo sentito dalla Corte. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze del suddetto rapporto, che “al 32 del 1° T il n. 30 Semioli Franco, dopo aver ricevuto un fallo, reagiva colpendo al volto volontariamente il diretto avversario con una manata procurandogli una ferita lieve al labbro inferiore, alla notifica dell'espulsione si avvicinava al mio volto a circa 5 cm, urlandomi " stai rovinando la partita". Le suddette circostanze sono state confermate dall’arbitro dell’incontro con supplemento di rapporto, in data 12.4.2013, in cui il predetto direttore di gara confermava quanto già refertato, precisando che “al 32 del 1 ° tempo il Sig. Semioli Franco della società Vicenza, dopo aver ricevuto un fallo (trattenuta di maglia), colpiva al volto volontariamente il diretto avversario con una manata procurandogli una ferita al labbro inferiore, alla notifica dell'espulsione il sig. Semioli mi si avvicinava fino ad arrivare ad una distanza di 5 cm al mio volto urlandomi più volte " stai rovinando la partita" A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta dalla società ricorrente, secondo cui verrebbe in rilievo una condotta non violenta, posta in essere dal calciatore durante una fase di gioco nel tentativo di divincolarsi. Del pari, alcun dubbio residua quanto alla natura illecita di entrambe le condotte in addebito, rilevando, nel primo caso, l'intrinseca attitudine del comportamento sopra descritto a cagionare all'avversario lesioni personali, poi concretamente verificatesi, e, nel secondo caso, le modalita' esecutive della condotta (e cioe' l'avvicinarsi all'arbitro fino a porsi ad una distanza di appena 5 cm dal suo volto, urlandogli contro), di per se stesse idonee a concretare un atteggiamento intimidatorio cui ha fatto seguito la pronuncia sempre all’indirizzo del direttore di gara di un'espressione oggettivamente irriguardosa. Ciò nondimeno, avuto riguardo all’entità della sanzione inflitta, la Corte ritiene di doverla rimodulare onde rendere il relativo contenuto afflittivo maggiormente aderente all’effettiva portata offensiva dei fatti in contestazione. Ed, invero, non può essere obliterata la natura istintiva del gesto censurato, conseguente alla trattenuta dell’avversario, di talchè una lettura degli eventi accertati coerente con la stretta consequenzialità dinamica degli accadimenti consente di ridimensionare la portata offensiva del colpo inferto siccome non ispirato da una specifica finalità di arrecare un danno all’avversario, come peraltro fatta palese dalla stessa contenuta entità della lesione arrecata, definita nello stesso referto del direttore di gara come “lieve”. In applicazione della suddetta metodica appare, dunque, equo ridurre la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, con conferma dell’ammenda applicata dal giudice di prime cure. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto nei soli limiti suddetti e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Semioli Franco a 3 giornate effettive di gara e ammenda di € 3.000,00 Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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