F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. QUARTA ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/TERAMO DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 24 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. QUARTA ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/TERAMO DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione del 9 aprile 2013 (pubblicata nel Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013) infliggeva la squalifica per 3 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 1.000,00 a Quarta Alessandro, allenatore in seconda del Vigor Lamezia S.r.l., per fatti avvenuti nella gara Viga Lamezia/Teramo del 7.4.2013. Emerge dal rapporto dell’arbitro che il Quarta veniva allontanato perché dopo la rete del Teramo urlava allo stesso, con le braccia alzate: “Sei una m….! Venduto! V…… li hai fatti vincere! Ti spacco la faccia!”. Era necessario l’intervento dell’addetto all’arbitro perché il Sig. Quarta minacciava di entrare in campo e, strattonato, è stato accompagnato negli spogliatoi. Avverso tale decisione, proponeva rituale reclamo il Quarta, deducendo la sproporzione della sanzione soprattutto con riferimento all’ammenda di € 1.000,00, oltre alla squalifica per 3 giornate. Chiedeva, pertanto, alla Corte di Giustizia Federale di volere annullare la decisione del Giudice Sportivo relativamente all’ammenda di € 1.000,00 o in estremo subordine ridurre considerevolmente l’importo della stessa. All’uopo, precisava di prestare l’attività lavorativa al minimo contrattuale, con stipendio mensile netto di circa € 850,00. Il reclamo è parzialmente fondato. La frase ingiuriosa e minacciosa verso l’arbitro appare adeguatamente sanzionata con la squalifica per 3 giornate effettive di gara. L’aggiunta di € 1.000,00 di ammenda sarebbe iniqua, considerando anche che il Quarta, allenatore in seconda dal Vigor Lamezia, percepisce uno stipendio mensile di € 850,00. Pertanto si accoglie in parte il reclamo e, confermando le tre giornate di squalifica, annulla la sanzione dell’ammenda ed ordina la restituzione della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Quarta Alessandro annulla la sanzione dell’ammenda. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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