F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FIORITI MARCO; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO AIC – LEGHE LNP E PRO, VIGENTE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – NOTA N. 5563/500PF12-13/SP/BLP DEL 12.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82 dell’11.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FIORITI MARCO; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO AIC – LEGHE LNP E PRO, VIGENTE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - NOTA N. 5563/500PF12-13/SP/BLP DEL 12.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82 dell’11.4.2013) Con la decisione impugnata, di cui al Com. Uff. n. 82/CDN, pubblicato in data 11 aprile 2013, la Commissione Disciplinare Nazionale, in seguito al deferimento proposto dalla Procura Federale, ha inflitto al Sig. Marco Fiorini la sanzione della inibizione di mesi 1 e alla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. la sanzione di € 10.000,00 di ammenda. Gli illeciti ascritti riguardano la violazione dell’articolo 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 20 del contratto collettivo AIC –Leghe LNP e PRO vigente nella stagione 2010/2011, per non aver adempiuto all’obbligo che prevedeva la stipula della polizza presso primaria Compagnia di Assicurazioni per gli infortuni nei riguardi del calciatore Eugenio Lamanna, tesserato per la società Gubbio nella citata stagione sportiva. La società reclamante contesta entrambe le sanzioni, svolgendo un unico motivo di gravame. A suo dire, non è seriamente contestabile l’effettiva sussistenza oggettiva dell’obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei calciatori tesserati. Tuttavia, sotto il profilo soggettivo, dovrebbe considerarsi la buona fede della società e dei suoi dirigenti, i quali hanno fatto affidamento sul comunicato ufficiale della Lega Italiana Calcio Professionistico n. 10/L del 6 luglio 2010. Tale atto avrebbe indotto in errore la società, convincendola della mera facoltatività e non obbligatorietà della copertura assicurativa per i calciatori. Il motivo è fondato, per le ragioni di seguito illustrate. Il citato comunicato n. 10/L fa riferimento, in termini generali, alle “coperture assicurative stagione 2010/2011”. In tale quadro, il comunicato riporta l’elenco delle convenzioni assicurative rinnovate dalla Lega per l’annata sportiva 2010/2011. Nell’elenco delle cinque convenzioni figura, al primo posto, proprio l’assicurazione infortuni integrativa INAIL a favore degli sportivi professionisti. Con specifico riguardo a tale convenzione, il comunicato contiene le seguenti affermazioni. “Si ribadisce che, a seguito del disposto della Legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), questa copertura assicurativa non è obbligatoria.” “Al fine di evitare duplicazioni di coperture e, quindi, di costi, questa Lega ha ritenuto di rendere disponibile per tute le Società sportive interessate, anche per la prossima annualità sportiva, il modello di copertura assicurativa definita “integrativa dell’INAIL”. Questa impostazione colma le lacune più evidenti dell’INAIL rispetto alla legislazione previgente (Legge 91/81)”. Il comunicato prosegue, poi, indicando nel dettaglio i livelli di somma assicurata e la modulazione delle garanzia e assicurative, per i casi di infortunio e malattia sia professionali che extraprofessionali. Le espressioni utilizzate dal comunicato potrebbero in effetti ingenerare il fondato dubbio che la stipulazione dell’assicurazione sia solo facoltativa e che lo scopo della convenzione sia unicamente quello di definire i contenuti uniformi dei contratti conclusi con le imprese assicuratrici dalle società che intendano scegliere l’ampliamento della copertura assicurativa dei propri tesserati. Solo un’attenta e accurata lettura del testo delle convenzioni porta alla conclusione che le società siano tutte obbligate alla stipulazione dell’assicurazione integrativa. Verosimilmente, l’enunciato espresso dal comunicato, secondo cui in seguito alla legge finanziaria 2004 “questa copertura assicurativa non è obbligatoria”, intenderebbe evidenziare che l’assicurazione contro gli infortuni non costituisce l’oggetto di un dovere imposto dalla legge, ma lo specifico contenuto di un diverso obbligo derivante da una fonte convenzionale, frutto delle autonome determinazioni della Lega. Tuttavia, questa spiegazione del valore cogente della convenzione, anche in assenza di una puntuale prescrizione di legge non è stata formulata in modo chiaro e puntuale. Al contrario, la frase racchiusa nel comunicato è obiettivamente indirizzata a sottolineare proprio la non obbligatorietà della copertura assicurativa. In questa cornice di riferimento, quindi, è vero che, in capo alle società calcistiche, resta fermo l’obbligo di provvedere alla stipulazione dei contratti assicurativi, rilevante anche sul piano della responsabilità civile di tali soggetti nei confronti dei tesserati, sportivi professionisti. Tuttavia, l’oggettiva ambiguità del comunicato non può non dispiegare effetti sul piano disciplinare, incidendo sull’elemento soggettivo della responsabilità. Si tratta, infatti, di una ipotesi evidente nella quale il comportamento omissivo della società e dei suoi dirigenti costituisce il frutto di un “errore scusabile”, generato proprio da atti ufficiali della Lega, diretti ad attenuare l’effettiva doverosità della condotta. In definitiva, quindi, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento delle sanzioni impugnate. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia) e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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