F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’ URGENZA DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA; – AMMENDA DI € 10.000,00, CON OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DANNI, SE RICHIESTI; INFLITTE SEGUITO GARA BENEVENTO/NOCERINA DEL 28.4.20123 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’ URGENZA DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA; - AMMENDA DI € 10.000,00, CON OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DANNI, SE
RICHIESTI; INFLITTE SEGUITO GARA BENEVENTO/NOCERINA DEL 28.4.20123 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)
Il ricorrente ha presentato reclamo, con procedura d'urgenza, avente ad oggetto solo la sanzione della disputa della gara a porte chiuse e non anche l'ammenda di € 10.000,00 per la quale ha rinunziato a proporre reclamo, ritenendola congrua quale sanzione per i fatti contestati nella decisione impugnata. Nel referto di gara sono riportati dettagliatamente i comportamenti violenti e pericolosi assunti dai sostenitori dell'A.S.G. Nocerina S.r.l. durante la gara. Dal referto emerge, in particolare, l'esplosione di petardi, il lancio di razzi, l'incendio di fumogeni, oltre che l'invasione del recinto di gioco da parte di alcuni sostenitori ed il danneggiamento della struttura ospitante. La parte ricorrente ritiene che le condotte contestate non si sono concretizzate in episodi realmente violenti e pericolosi e ritiene la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse sproporzionata rispetto ai fatti accaduti chiedendo, in via subordinata, che qualora si dovessero ritenere le condotte in esame meritevoli di sanzione superiore all'ammenda di € 10.000,00 di commutare la sanzione della disputa della gara a porte chiuse in un'ammenda inasprita rispetto a quella inflitta. Il ricorrente pone in evidenza il costante comportamento corretto dei propri sostenitori in tutto l'arco della stagione sportiva, non essendo stato inflitto, di conseguenza, alla Società ricorrente alcun provvedimento di recidiva, recidiva specifica o diffida dal campo di gioco in tutto l'arco della stagione sportiva e che, sia prima che dopo la gara, non sin è verificato tra i sostenitori delle due società alcun episodio di violenza. Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sanzione della disputa della gara a porte chiuse e, in via subordinata, la commutazione della sanzione della disputa della gara a porte chiuse in quella dell'inasprimento dell'ammenda ovvero in quella della squalifica di un settore del campo. La Corte, esaminato il ricorso ed udita la Parte, nel rilevare il comportamento dei tifosi estremamente violento e pericoloso, ritiene comunque congruo quanto richiesto, in via subordinata, dalla Società ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno), ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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