F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’U.S. ARZANESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRAGIELLO GENNARO SEGUITO GARA POGGIBONSI/ARZANESE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 20 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’U.S. ARZANESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FRAGIELLO GENNARO SEGUITO GARA POGGIBONSI/ARZANESE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con decisione del 30.4.2013 (pubblicata sul Com. Uff. n. 159/DIV) infliggeva la squalifica per 5 gare effettive a carico del calciatore Fragiello Gennaro per la condotta tenuta nella gara Poggibonsi/Arzanese del 28.4.2013. In particolare emerge dal rapporto dell'arbitro che il Fragiello a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, da circa 10 metri cominciava ad urlare ed inveire nei confronti di esso arbitro dicendo "testa di cazzo, figlio di puttana, cornuto". A questo punto alcuni compagni si avvicinavano per portarlo via e farlo zittire, ma lo stesso con maggiore forza urlava: "Cornuto, stronzo, pezzo di merda!", accompagnando le sue urla con il gesto delle corna; ancora una volta i compagni lo tiravano con forza verso gli spogliatoi, ma il Fragiello cercava di svincolarsi dalla presa e continuava ad urlare: "Stronzo sono il n. 9, segna tutto sul reperto cornuto, pezzo di m…....". Dal rapporto dell'assistente si rileva che il calciatore n. 9 Fragiello Gennaro profferiva frasi offensive e minacciose nei confronti della terna arbitrale e, mentre raggiungeva il proprio spogliatoio, sospinto dai compagni, all'interno del tunnel colpiva il magazziniere della società Poggibonsi senza conseguenze. Il rapporto del Commissario di campo, sia pure in sintesi, confermava tali circostanze. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la U.S. Arzanese, in persona del suo legale rappresentante "pro-tempore", deducendo l'assoluta eccessività della sanzione irrogata al calciatore Gennaro Fragiello, in quanto il comportamento posto in essere dall'atleta nei confronti del direttore di gara sarebbe meramente irriguardoso non meritevole di una punizione tanto severa ed afflittiva. Le frasi pronunciate lungi dal ledere la rispettabilità e l'onorabilità del Direttore di gara si sono tradotte piuttosto in manifestazioni di protesta che appaiono tuttavia meritevoli di un trattamento punitivo più mite, anche per la tensione caratterizzante quel determinato frangente di partita. In conclusione, si chiede la riduzione della squalifica del Fragiello da cinque a tre giornate, ovvero, in subordine a quattro, anche alla luce di qualche decisione della Corte di Giustizia Federale. Il ricorso non è fondato. Priva del tutto di pregio appare l'affermazione che il comportamento del calciatore nei confronti del direttore di gara sarebbe stato meramente irriguardoso. A parte la considerazione che la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara è prevista dalla norma dell'art. 19, comma 4, lett. a), come alternativa ed egualmente sanzionabile, va ribadito che "irriguardoso" significa che "manca del dovuto riguardo, insolente" (Garzanti) ovvero "che dimostra o denota mancanza di cortesia o di rispetto" (Devoto-Oli). Nel caso di specie vi è stata una reiterazione di gravi ingiurie con urla e facendo il gesto delle corna. La gravità, le modalità e l'idoneità offensiva delle dichiarazioni (art. 5, comma 6, lett. a) del C.d.S.) rendono l'entità della sanzione più che adeguata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Arzanese di Arzano (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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