F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO PROPOSTO A CARICO DEI SIGG.RI: 1) CALC. GIUSEPPE BENINCASA; 2) SIG. ANTONIO AIELLO, PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE: a) DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S.; b) DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMA 8 C.G.S. NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S.. NOTA N. 5078/609PF10-11AM/MA DEL 21.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO PROPOSTO A CARICO DEI SIGG.RI: 1) CALC. GIUSEPPE BENINCASA; 2) SIG. ANTONIO AIELLO, PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE: a) DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S.; b) DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMA 8 C.G.S. NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S.. NOTA N. 5078/609PF10-11AM/MA DEL 21.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013) Con atto del 21 febbraio 2013 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1) Giuseppe Benincasa, tesserato all'epoca dei fatti alla FC Catanzaro S.p.A., per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 1, C.G.S. in quanto pur essendo a conoscenza, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3, C.G.S., del provvedimento sanzionatorio a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società F.C. Catanzaro S.p.A., a seguito della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 3 novembre 2010 (Com. Uff. n. 25), sottoscriveva un contratto economico con il Sig. Antonio Aiello in un momento successivo alle ore 13.26 del 10 novembre 2010 quando quest'ultimo risultava inibito; b) art. 1, comma 1, C.G.S. per aver apposto sul contratto economico, redatto sul "modellotipo" previsto dalle norme federali e contraddistinto dal n. 1002MV1817 2010/11 (scaricato dal sito della Lega Pro il 10 novembre 2010), la data di stipula non veridica del 21 ottobre 2010 al fine di dare validità ad un contratto inefficace in quanto sottoscritto con persona inibita; c) art. 1, comma 1, C.G.S. per aver sottoscritto con il Sig. Antonio Aiello un contratto economico con un incremento del 337% rispetto a quello già in essere per la stagione sportiva 2010/11, senza un ragionevole motivo in un momento in cui la Società era già in uno stato di decozione per la evidente impossibilità ad adempiere alle obbligazioni giuridiche già contratte, tentando di determinare i presupposti di un immotivato beneficio a proprio favore e con conseguente danno economico per la Società Catanzaro; 2) Antonio Aiello, Amministratore Unico all'epoca dei fatti, della FC Catanzaro Spa, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, in relazione all'art. 22, comma 8, C.G.S. per aver stipulato un contratto con il calciatore Giuseppe Benincasa nel periodo in cui era inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per effetto della decisione della C.D.N. del 3 novembre 2010 (Com. Uff. n. 25); nonché dell'art. 1, comma 1, e art. 10, comma 1, C.G.S. per aver concorso alla violazione ascritta al calciatore Giuseppe Benincasa; b) art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver sottoscritto un contratto economico con il Sig. Giuseppe Benincasa con un incremento del 337% rispetto a quello già in essere per la stagione sportiva 2010/11 in un momento in cui la Società era già in uno stato di decozione per l'evidente impossibilità ad adempiere alle obbligazioni giuridiche già contratte tentando così di determinare i presupposti di un immotivato beneficio a favore del calciatore e con il consequenziale danno per la Società Catanzaro. Nel giudizio disciplinare, il rappresentante della Procura Federale ha dichiarato preliminarmente di rinunciare per il Benincasa ai capi di incolpazione sub a) e b), e per l'Aiello al capo di incolpazione sub a), insistendo invece per il primo (Benincasa) al capo di incolpazione sub c) e per il secondo (Aiello) al capo di incolpazione sub b) per i quali ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Giuseppe Benincasa: squalifica di mesi 3 ed ammenda di € 30.000,00; - per Antonio Aiello: inibizione di anni 1 ed ammenda di € 20.000,00. La Commissione ha ritenuto che il contratto aggiuntivo per la Stagione Sportiva 2010/2011 cui si fa riferimento nei capi di incolpazione rimasti in vita (c) per Benincasa, (b) per Aiello, trova conferma nell'attività di indagine svolta dalla Procura Federale in epoca successiva al 30 giugno 2011. E ciò perché solo alla fine del mese di Ottobre del 2011 la Lega Pro, in risposta a richiesta della Procura Federale, ha comunicato la data e l'ora in cui sarebbe avvenuto lo scarico dei modelli 1002MV1817 (Stagione Sportiva 2010/2011) e 0902MV2619 (Stagione Sportiva 2009/2010), atti che costituiscono sicuramente attività di indagine. Appare dunque che, anche per gli unici capi di incolpazione rimasti in piedi, la Procura Federale ha agito in violazione dei termini perentori posti dall'art. 32 C.G.S. che impone al comma 11 n. 1 che le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla Sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale (che nella fattispecie non risultano essere state richieste). Di conseguenza la Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato improcedibile il deferimento disposto nei confronti dei Sigg.ri Giuseppe Benincasa e Antonio Aiello. Avverso tale decisione (Com. Uff. n. 79 del 3/4/2013) proponeva ricorso il Procuratore Federale Vicario della F.I.G.C., deducendone l'erroneità. Ad avviso del ricorrente la richiesta effettuata dalla Procura Federale alla Lega Pro e la risposta relativa alla data ed all'ora di scaricamento del modulo contrattuale, effettuata oltre il termine previsto per la conclusione delle indagini, non presenta alcuna connessione logica ed alcuna rilevanza probatoria ai fini della precisa ed articolata contestazione delle violazioni disciplinari contestate al Benincasa sub c) ed all'Aiello sub b). Le evidenze probatorie a tali residue violazioni disciplinari derivano tutte dagli accertamenti derivanti dall'attività di indagine svolta nei termini previsti C.G.S. e conclusa con la relazione del collaboratore della Procura Federale in data 21 giugno 2011 e dagli altri atti relativi all'indagine allegati al deferimento ciascuno dei quali indica una data certa antecedente al 30 giugno 2011. Si evidenzia che l'istruttoria della Procura Federale è stata avviata a seguito della comunicazione pervenuta alla Procura Federale in data 15 dicembre 2010 inviata dal Presidente della Lega-Pro con la quale si segnalava che. in data 18 maggio 2010 è stato depositato dalla società un contratto economico tra Giuseppe Benincasa e la F.C. Catanzaro S.p.A. che prevedeva una retribuzione lorda di € 34.330,00 per la stagione 2009/2010 ed € 20.457,00 per la stagione 2010/2011, ratificate dalla Lega Pro; in data 15 novembre 2010 è stato depositato dal calciatore Giuseppe Benincasa un secondo contratto economico relativo alla Stagione Sportiva 2010/2011, stipulato tra le stesse parti che prevede una retribuzione lorda di € 69.086,00; la Lega Pro ha predisposto il 30 novembre 2011 una lettera di annullamento di tale secondo contratto, non ratificato "...stante la grave situazione economica finanziaria in cui versa la società Catanzaro che non risulta aver rispettato gli adempimenti di natura economica previsti dalle normative vigenti verso i tesserati con riferimento ai contratti economici già ratificati". Il 4 aprile 2011 il calciatore G. Benincasa ha depositato presso il Tribunale di Catanzaro, Ufficio fallimentare, domanda d'insinuazione al passivo chiedendo l'ammissione del credito per complessivi E 46.263,25 pari alle mensilità non pagate dei mesi di maggio, giugno, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2010, gennaio e febbraio 2011, producendo in allegato alla predetta domanda il contratto stipulato il 14 maggio 2010 con decorrenza 3 maggio 2010, come appare dalla copia della domanda consegnata in atti dal curatore fallimentare della Società F.C. Catanzaro S.p.A.; lo stesso calciatore non ha mai depositato il contratto stipulato nella data presunta del 21 ottobre 2010 all'atto di insinuazione al passivo, poiché non è stato ratificato dalla Lega Pro. Si evidenzia, tuttavia, nei motivi di ricorso che le gravissime difficoltà economiche e finanziarie della Società Catanzaro erano molto note, sin dalla stagione 2009/2010, anche in relazione all'attenzione della stampa ed al mancato adempimento dei pagamenti alle scadenze previste. E si conclude che, in questa situazione la stipula di un nuovo contratto economico con il calciatore Giuseppe Benincasa che prevedeva un incremento del compenso in misura pari al 337% nel momento in cui la società non era in grado di erogare neppure quello in essere da molti mesi, appare in contrasto con il principio della corretta gestione sancita dall'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., come evidenziato anche dalla decisione eccezionale della Lega Pro di non ratificare il contratto stesso; in considerazione dell'evidente stato di decozione della società, la stipula del contratto economico tra il sig. Antonio Aiello, legale rappresentante della società, e il calciatore Giuseppe Benincasa non poteva che avere la conseguenza di danneggiare la società e di determinare i presupposti di un immotivato beneficio in favore del calciatore in sede sportiva e in sede civilistica: fine non conseguito solo per effetto della decisione della Lega pro di non ratificare il contratto; la circostanza che il vantaggio economico non si sia realizzato non esclude la rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere. Nelle controdeduzioni la difesa del Benincasa afferma la correttezza della sentenza impugnata in quanto la Commissione Disciplinare Nazionale ha puntualmente evidenziato come l'attività di indagine svolta dall'Organo inquirente, anche in relazione ai punti c) e b) del deferimento si riferisce comunque al rinnovo della posizione contrattuale tra il calciatore Giuseppe Benincasa e la Società Catanzaro calcio S.p.A. – avvenuto nel mese di ottobre 2010 – e come tale "trova conferma nell'attività di indagine svolta dalla Procura Federale in epoca successiva al 30 giugno 2011...". E si richiama una sentenza della Corte di Giustizia Federale che in un caso analogo ha dichiarato improcedibile l'intero deferimento. D'altronde i termini ex art. 32 C.G.S. devono necessariamente essere riferiti all'intera attività inquirente svolta nell'ambito dell'indagine, senza poter suddividere "ab libitum" e con inammissibili valutazioni postume se quell'atto sia utile all'una o all'altra ipotesi violativa, se l'indagine è proseguita oltre il termine con atti aventi indiscutibilmente valenza di indagine le Commissioni adite dovranno sancire l'improcedibilità dell'intero deferimento, così come è avvenuto nel caso di specie. In ogni caso si deve considerare inesistente la violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S.. La Procura Federale ha effettuato uno sforzo ermeneutico per poter ideare una fattispecie violativa inesistente e peraltro fondata unicamente su personali supposizioni, congetture, suggestioni e ragionamenti inequivocabilmente dettati da una ingiustificata ricerca di motivi per condannare ad ogni costo il soggetto deferito. La Procura Federale pretenderebbe di limitare la libertà negoziale delle parti e sindacare il merito di un atto di autonomia privata, in spregio ai principi di rango costituzionale. Nulla poteva far presagire il fallimento della Società, poiché in ogni momento il socio di riferimento avrebbe potuto versare nuova liquidità, come sempre avvenuto in precedenza e come avviene in tutte le realtà della categoria; significativo il silenzio sul tema della riunione dei soci del novembre 2011 che denota ulteriormente l'assenza di ogni concreto e certo segnale di una imminente decozione della società. Viene fatto di rilevare, poi, che con ogni probabilità la situazione dava garanzie anche alla Lega Pro la quale, nel successivo mercato di gennaio 2011, ha ratificato i nuovi acquisti della società, poi fallita alcuni mesi dopo. Il ricorso non appare fondato. La sentenza della Commissione disciplinare nazionale non merita censura alcuna poiché effettua un'esatta ermeneusi dell'art. 32, comma 11 n. 1 C.G.S. in sintonia con quanto già affermato da questa Corte di Giustizia Federale con decisione Com. Uff. n. 210 CGF (2012/2013), che ribadisce quanto già sentenziato precedentemente (cfr. Com. Uff. n. 192/CGF-2012/2013) operando un sottile distinguo tra attività di indagine e acquisizione di atti amministrativi o decisioni di giustizia sportiva sopravvenuti. Nell'attività di indagine si compiono atti finalizzati ad accertare un fatto o un comportamento solo ipotizzato o non completamente dimostrato (ricerca della prova). Nel caso di specie, rispetto ad un'attività di indagine che doveva essere compiuta entro il termine perentorio (art. 38, comma 6 C.G.S.) del 30 giugno 2011 (in quanto non era stata richiesta alcuna proroga eccezionale alla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale), solo alla fine del mese di ottobre del 2011 la Lega Pro, in risposta a richiesta della Procura Federale, ha comunicato la data e l'ora in cui sarebbe avvenuto lo scarico dei modelli 1002MV1817 (Stagione Sportiva 2010/2011) e 0902MV2619 (Stagione Sportiva 2009/2010). E tale documentazione non costituiva mera acquisizione di documentazione amministrativa che si aggiungeva ad un fatto già provato in modo non equivoco, ma sostanziava il riscontro documentale di atti privi ancora di contorni ben definiti e probanti. A prescindere dalla frammentazione di un deferimento abbastanza discutibile, la presunzione di una conoscenza dello stato di crisi economico-finanziaria della Società e di un accordo fraudolento tra il Benincasa e l'Aiello non è suffragata da elementi di prova univoci ed incontrovertibili. A ben guardare, poi, come sottolinea la difesa, che costituisse quasi un fatto notorio la decozione della Società, è contraddetto dal fatto che la Lega Pro, nel successivo mercato di gennaio 2011, ha ratificato i nuovi acquisti della F.C. Catanzaro S.p.A., poi fallita alcuni mesi dopo. Come conseguenza della reiezione del ricorso della Procura Federale, va pienamente confermata la sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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