F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/CARPI DEL 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA LECCE/CARPI DEL 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7.5.2013) la società ricorrente, con il ricorso presentato in data 20.5.2013, propone reclamo avverso la sanzione dell'ammenda per € 6.000,00 inflittagli in seguito alla gara del 5.5.2013 disputata a Lecce tra le squadre Lecce/Carpi (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7 maggio 2013). Dal Rapporto del Commissario di Campo sig. Francesco Ronchi emerge che sostenitori del Lecce introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni e facevano esplodere un petardo senza conseguenze; gli stessi sostenitori al termine della gara lanciavano nel recinto di gioco in direzione dei sostenitori della squadra avversaria una bottiglia d'acqua vuota, senza conseguenze; i medesimi, durante la gara, intonavano cori inneggianti di discriminazione razziale verso un calciatore di colore della squadra avversaria che usciva dal campo perchè sostituito. La parte ricorrente pur riconoscendo il disvalore delle condotte poste in essere contesta l'applicazione errata da parte del Giudice Sportivo delle norme di riferimento. La società nel ricorso ritiene innanzitutto di dover distinguere le condotte in fattispecie separate da dover sussumere nelle norme. Per quanto attiene alla intonazione di cori inneggianti alla discriminazione razziale la ricorrente propone di interpretarli in un significato più autentico di mera manifestazione di dissenso in ordine alla condotta dell'atleta al momento della sostituzione. In riferimento alle fattispecie illecite di cui agli articoli 11 e 12 C.G.S. , al fine di mitigare le conseguenze pregiudizievoli ricadenti sulla società, la parte ricorrente ritiene che nel caso di specie sussistono congiuntamente, con valore esimente, le circostanze attenuanti menzionate dall'art. 13 lett. a), b) ed e). La società Lecce S.p.A. chiede, pertanto, a codesta Corte di Giustizia Federale di annullare/revocare la delibera del Giudice Sportivo in oggetto anche solo parzialmente in riferimento al capo relativo all'intonazione di cori inneggianti alla discriminazione razziale ed, in subordine, di ridurre la sanzione comminata. La Corte, considerato che le precedenti decisioni confermano il carattere offensivo della condotta in esame, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Lecce di Lecce. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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