F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C. CUNEO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. LORIA SIMONE SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CUNEO DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO A.C. CUNEO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. LORIA SIMONE SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CUNEO DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)
La Società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., con atto in data 20 maggio 2013 - previo preannuncio del 15 maggio 2013 -, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate di gara inflitta al calciatore Simone Loria in relazione alla partita Feralpisalò/Cuneo del Girone A della prima Divisione, disputata il 12 maggio 2013, con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, come da Com. Uff. n. 172 del 12 maggio 2013, pubblicato il 14 maggio 2013. La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: Il calciatore Simone Loria, “dopo una decisione tecnica dell'arbitro, si rivolgeva al medesimo urlandogli sul viso e spingendolo con entrambe le mani all'altezza del petto, facendolo indietreggiare di qualche passo; espulso, inseguiva l'arbitro, minacciandolo con il pugno chiuso e costringendolo ad allontanarsi; raggiunto nuovamente il direttore di gara lo spingeva per due volte senza conseguenze; infine, allontanato dai compagni di squadra, lo offendeva ripetutamente”. Nel supplemento di rapporto dell’Arbitro, sig. Gianluca Ceccarelli, si legge che “Al 37’ del II T. Loria Simone n. 4, perché: dopo aver convalidato la terza rete al FeralpiSalò il Loria si avvicinava a me urlandomi nella faccia e spingendomi con entrambe le mani all’altezza del petto facendomi indietreggiare di qualche passo. A quel punto estraggo il cartellino rosso e lo mostro al
Loria. Per cercare di evitare discussioni corro verso il centro del campo per prendere posizione e riprendere il gioco; ma il Loria invece di uscire dal terreno di gioco decideva di inseguirmi e con fare minaccioso mi raggiungeva; a quel punto venivo minacciato col pugno chiuso della sua mano destra e per evitare di essere colpito, decidevo di correre per qualche metro in un’altra zona di campo per mantenermi a distanza. Ma ancora una volta venivo raggiunto e minacciato verbalmente e ben due volte venivo spinto dal Loria con le mani una volta sul petto e una volta sulla spalla senza mai provocarmi dolore. Dopo tutto ciò intervengono due compagni di squadra del Loria che a fatica riescono a portarlo a distanza da me. Il Loria abbandonava il terreno di gioco dicendomi: <>”. A sua volta il Commissario di Campo ha riferito che “Il giocatore n 4 del Cuneo Loria Simone, al 37° del secondo tempo, dopo esser stato espulso dal direttore di gara, ha inseguito lo stesso con atteggiamento intimidatorio, mettendo la mano sul corpo dell'arbitro (spingendolo anche se in modo non particolarmente violento). Anche il rappresentante della Procura Federale sig. Massara ha rilevato l'accaduto. L'arbitro, sentito a fine gara, ha informato di aver subito anche un’aggressione verbale. Vista la distanza, non mi è stato possibile sentire quanto il giocatore Loria ha detto all'arbitro”. L’appellante, con l’atto di gravame, ha sostenuto tra l’altro che “pur consapevole della valenza del referto del Direttore di gara, tuttavia preme alla società esponente rilevare come la condotta del nostro tesserato, per quanto censurabile, non abbia assunto i connotati descritti dal Direttore di gara. … Il sig. Loria ha sicuramente protestato allorquando il direttore di gara decideva di non fischiare un fallo favore della propria squadra. Tale mancato provvedimento seguiva alla espulsione per doppia ammonizione di un proprio compagno di squadra al 20' del secondo tempo, che quindi lasciava in inferiorità numerica la squadra; dette proteste, tuttavia, per quanto scomposte, sono state solo verbali e critiche, rivolte esclusivamente alla direzione del direttore di gara, ma mai ingiuriose ed offensive. Inoltre il sig. Loria dopo essere stato espulso per tale reazione, ha solo appoggiato la propria mano sul braccia dell'arbitro come per richiamare la sua attenzione, ma giammai con l’intento violento di colpire il medesimo. Non corrisponde pertanto a verità che il calciatore appoggiava le mani sul petto dell’arbitro facendolo indietreggiare né tantomeno che lo rincorreva con il pugno chiuso, né che una volta raggiunto nuovamente metteva le mani sul petto e sulla spalla. Nulla di tutto questo!” A conferma di tale assunto, la società appellante ha sostenuto che “lo stesso rapporto del Commissario di Campo conferma la versione del sig. Loria in quanto nel riportare l’accaduto cita testualmente: <>. Le macroscopiche differenze tra quanto riportato nel proprio supplemento dall’arbitro e quanto descritto dal Commissario di Campo, non possono che indurre codesta Ecc.ma Corte di Giustizia a riconsiderare la condotta del nostro tesserato e per l’effetto ridurre adeguatamente la sanzione ad egli irrogata. Ed invero, confrontando i due rapporti si evince chiaramente quanto segue: - Il commissario di campo non descrive alcun accadimento prima del provvedimento di espulsione del Loria; il che lascia legittimamente presupporre che i fatti non abbiano avuto la evoluzione descritta dall’arbitro nel proprio supplemento, altrimenti i rapporti sarebbero stati identici! - Il commissario di campo non dice che il Loria abbia messo entrambe le mani sul petto dell’arbitro e a seguito di ciò ci sia stata l’espulsione, bensì che dopo l’espulsione il medesimo abbia messo la mano sul corpo dell’arbitro e in modo non particolarmente violento. Tale circostanza è conforme alla versione del calciatore in quanto egli ammette di aver protestato verbalmente con l’arbitro e a seguito dell’espulsione si avvicinava al medesimo mettendo la mano sul braccio, ma con il solo intendo di attirare la sua attenzione in quanto arbitro, a suo stesso dire, si allontanava. Quanto riportato dal Commissario di campo, pertanto, non fa che avvalorare la attendibilità della tesi del nostro tesserato. Alla luce della comparazione dei rapporti sopra descritta si rileva inequivocabilmente che il sig. Loria abbia maldestramente protestato verbalmente nei confronti dell’arbitro, senza pronunciare frasi offensive, e che avendo subito il provvedimento di espulsione ha continuato a protestare nei suoi riguardi cercando di cogliere la sua attenzione poggiando la mano sul braccio dello stesso, ma senza spingerlo con le mani sul petto per ben due volte, come sostiene il direttore di gara”. Pertanto la società Cuneo Calcio ha concluso, “alla luce di quanto sopra esposto, … anche in virtù della parziale ammissione di colpevolezza del sig. Loria riguardo ad alcuni dei fatti allo stesso contestati, confida nell'accoglimento del proprio reclamo e per l’effetto chiede che codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Federale Voglia riformare la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com Uff n. 172 del 14 maggio 2013 e pertanto Voglia ridurre la sanzione ivi irrogata nei confronti del sig. Simone Loria nella misura che riterrà di giustizia ”. La Corte di Giustizia Federale, Sezione Seconda, all’udienza del 31 maggio 2013, udita la relazione del componente all’uopo delegato e l’avv. Lucia Bianco, difensore dell’appellante – la quale ha insistito per l’accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere. I fatti oggetto del presente procedimento non consentono di giustificare la condotta del calciatore sig. Simone Loria, né di escluderne la rilevanza ai fini disciplinari, giacché la stessa appellante, con l’atto di gravame, si è limitata a chiedere una riduzione della sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo. Del resto, il supplemento di rapporto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. C.G.S., fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Né può avere rilevanza probatoria il rapporto del Commissario di Campo, atto non è previsto tra i “mezzi di prova” disciplinati dal citato art. 35, che non può quindi smentire quanto riferito dall’arbitro nel supplemento di rapporto. Questo Collegio ritiene, tuttavia, che la ricostruzione dei fatti da questo operata, pur costituendo un complesso di plurimi atti “di particolare violenza” e “di particolare gravità” può consentire una lieve riduzione della sanzione, tenuto conto dell’assenza di specifici precedenti dell’incolpato. In altre parole, la vicenda in esame è connotata da una condotta verbale certamente volgare, potenzialmente idonea a ledere il prestigio della funzione e la personale reputazione dell’arbitro, nei confronti del quale era riferita, e da gesti che – se pur non determinanti effetti fisici dannosi per il sig. Gianluca Ceccarelli – comunque integrano la violazione dei principi di correttezza e probità che ciascun “soggetto che svolge attività ... comunque riferibile all’attività sportiva” è tenuto ad osservare ai sensi del dettato dell’art. 1, comma 1, C.G.S.. Pertanto, questa Corte – ferma la responsabilità dell’incolpato per la violazione commessa, atteso il contesto in cui è avvenuta – in parziale accoglimento del gravame come innanzi proposto, ritiene di potere disporre, nel caso di specie, la riduzione della sanzione della squalifica per 7 gare effettive, comminata dal Giudice Sportivo al sig. Simone Loria, a 6 giornate. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cuneo di Cuneo riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Loria Simone a 6 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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