F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. POGGIBONSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POGGIBONSI/ FOLIGNO DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO U.S. POGGIBONSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POGGIBONSI/ FOLIGNO DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 14.5.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 172/DIV del 14 maggio 2013, a seguito della gara Poggibonsi/Foligno disputata il 12 maggio 2013, ha inflitto alla U.S. Poggibonsi S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 “perché propri sostenitori prima dell’inizio della gara accendevano due fumogeni che venivano lanciati nel recinto di gioco, nonché per lancio di alcune bottigliette senza conseguenze; al 27’ del 2° tempo propri sostenitori lanciavano verso uno degli assistenti numerose bottiglie in plastica, monetine e tappi di plastica, una bottiglia di birra vuota; tali lanci proseguivano nel corso della gara e al 38’ l’assistente veniva colpito al volto da un tappo di plastica, senza conseguenze per la persona; inoltre, i lanci venivano accompagnati da offese e minacce nei confronti della terna arbitrale; al termine della gara, quando la terna arbitrale si accingeva a lasciare lo stadio, la stessa veniva fatta oggetto di lancio di un corpo contundente (un pezzo di asfalto) che colpiva l’arbitro su una scarpa; i tre ufficiali di gara erano infine costretti a lasciare lo stadio dopo oltre 30’ minuti di attesa, con la fattiva collaborazione dei dirigenti della società Poggibonsi e dei Carabinieri; gli stessi sostenitori, inoltre, intonavano cori offensivi verso la terna arbitrale, un addetto federale e l’istituzione calcistica”. Il sig. Antonello Pianigiani, Presidente della U.S. Poggibonsi S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Giotti ha proposto reclamo avverso tale provvedimento chiedendo una riduzione dell’ammenda equa e proporzionale ai fatti accaduti e che tenga conto della reale e documentata fattiva collaborazione operata dalla Società e, in particolare, dal suo Presidente. Dal supplemento di rapporto dell’arbitro, emerge che “al termine della gara, al momento di uscire dall’impianto di gioco, intorno alle ore 17.20, una quarantina di tifosi del Poggibonsi, posizionati all’esterno dei cancelli di accesso all’antistadio, presidiavano le uscite e contestavano la terna arbitrale e il commissario di campo. La contestazione si concretizzava in numerose offese ed imprecazioni del tipo ‘chissà che fate un incidente e che morite in autostrada; disonesti; cornuti; siete la mafia; bastardi; a Teramo è stata una vergogna’. Nel contempo, cinque contestatori, sputavano ripetutamente sulla macchina con cui avevamo raggiunto il campo e uno di loro lanciava un agglomerato di asfalto (del diametro di 5 cm circa) che mi colpiva sulla scarpa destra senza alcuna conseguenza. Stante la situazione, d’intesa con il commissario di campo e con la forza del’ordine, decidevamo di attendere all’interno dell’antistadio che gli animi dei tifosi di placasse, tramite anche il fattivo intervento del sig. Signorini Andrea (addetto all’arbitro) e del Presidente della società locale. Alle ore 18.30, scortati dalle forze dell’ordine, lasciavamo lo stadio accompagnati dal Presidente del Poggibonsi che invitava alla calma i propri tifosi esagitati, i quali si limitavano ad applaudire in segno di scherno e ad insultarci dicendoci ‘disonesti; bravi; vergogna; a morte; bastardi’. La scorta ci accompagnava fino allo svincolo ‘Poggibonsi Nord’ del raccordo autostradale Firenze/Siena”. Dal rapporto dell’assistente arbitrale Ilie RIzzato emerge altresì che “al 27° del 2° tempo, a seguito dell’annullamento di un goal della squadra Poggibonsi da parte del collega AA1 il pubblico locale ha cominciato a lanciare verso di me numerose bottiglie di plastica, monetine e tappi di plastica che non mi colpivano. Inoltre, è stata lanciata una bottiglia di birra vuota di vetro da 33 cl che piombava all’interno del terreno di gioco, a tre metri da me, e comunque lontana dai giocatori. Successivamente i lanci di bottiglie di plastica e monetine sono proseguiti per tutta la gara ed in una occasione, al 38° del 2° tempo, venivo colpito al volto da un tappo di plastica. Il colpo, lieve, non mi ha comportato alcun danno. Il lancio di oggetti è stato accompagnato da varie offese e minacce rivolte a me ed alla terna tipo: ‘b……’, ‘m…..’, ‘ti ammazziamo’, ‘non tornate a casa’.” Il Commissario di campo, nel suo rapporto, ha evidenziato, per quanto riguarda il comportamento dei sostenitori dell’U.S. Poggibonsi, che: “all’inizio della gara lanciavano nel recinto di gioco n. 2 fumogeni senza arrecare danno ad alcuno; nel corso della stessa lanciavano sempre nel recinto di gioco n. 3 bottigliette d’acqua vuote senza arrecare danno ad alcuno” e che “al termine della gara la terna arbitrale, caricate le valigie sull’auto del DG parcheggiata all’interno del recinto degli spogliatoi, mentre si apprestava a salire sull’auto è dovuta ritornare sui propri passi perché, mi riferiva l’arbitro, veniva fatta oggetto di lancio di un corpo contundente (un pezzo di asfalto) che lo colpiva su una scarpa. Da quel momento sono passati oltre trenta di minuti prima che la terna arbitrale ed io potessimo lasciare, poco dopo le ore 18.30, lo stadio senza ulteriori inconvenienti. I primi sull’auto dell’arbitro, scortata dalle Forze dell’Ordine, guidata dal Presidente della squadra locale che si è offerto come garante dell’incolumità della terna arbitrale; io, invece, ho lasciato lo stadio, per precauzione, a bordo di una macchina dei Carabinieri che mi ha portato a prendere l’auto che avevo lasciato lontano dallo stadio. Il ritardo è stato legato al fatto che una quindicina di irriducibili sostenitori locali sostava davanti al cancello del recinto degli spogliatoi minaccioso e deciso a impedire il nostro allontanamento contestando l’arbitraggio e il fatto che la gara di Teramo fosse stata sospesa per venti minuti e quindi non si sia più verificata la contemporaneità delle partite e di questo la Lega era ritenuta responsabile. Numerosi sono stati gli insulti e le offese lanciate all’indirizzo degli arbitri e del Commissario di Campo rappresentante della Lega: ‘bastardi’, ‘speriamo che non arriviate a domani’ ‘bastardi di una Lega’ ‘Lega di m…..’ ‘non andrete via da qui’ ‘Commissario di m…..’ ecc.”. La Corte, inoltre, rileva che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, C.G.S., i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura Federale o dei commissari di campo eventualmente designati, per cui non possono essere ammessi come mezzi di prova atti non provenienti da organi federali. Ne consegue che, ai fini della presente decisione, non può assumere rilievo la nota del 13 maggio 2013 della Questura di Siena – Commissariato di P.S.di Poggibonsi.. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere parzialmente, con conseguente riduzione dell’ammenda inflitta alla U.S. Poggibonsi S.r.l.. In particolare, ritiene equa la riduzione della sanzione da € 10.000,00, come stabilita dal giudice sportivo, ad € 6.000,00. A tal fine, nonostante l’elevata gravità dei fatti ascrivibili ai sostenitori del Poggibonsi avvenuti sia durante sia al termine della gara, assume indubbio rilievo il comportamento estremamente meritevole tenuto dal Presidente della squadra locale, sig. Antonello Pianigiani. Il rapporto del Commissario di Campo, soprattutto, indica chiaramente che il Presidente del Poggibonsi si è offerto come garante dell’incolumità della terna arbitrale, ponendosi addirittura alla guida dell’auto dell’arbitro per lasciare lo stadio. Tale comportamento, se non è ovviamente idoneo ad escludere la responsabilità della Società ospitante per la condotta tenuta dai propri sostenitori, di notevole gravità e prolungata nel tempo, è sicuramente idoneo però ad incidere sull’entità della responsabilità della Società, che ne risulta attenuata proprio in ragione dell’apprezzabile comportamento tenuto dal suo massimo dirigente in frangenti rischiosi e ad alta emotività Diversamente, l’eventuale incertezza sul settore di provenienza del lancio del tappo di plastica che colpiva al volto senza conseguenze l’assistente arbitrale non assume un autonomo rilievo nell’ambito della complessiva condotta dei sostenitori del Poggibonsi, connotata comunque, come detto, da notevole gravità e prolungata nel tempo, mentre, per quanto attiene all’estremamente pericolo lancio di una bottiglia di birra vuota di vetro, ribadito che ai sensi dell’art. 35 C.G.S. possono essere ammessi come mezzi di prova solo atti provenienti da organi federali, dal rapporto dell’assistente arbitrale è ragionevole presumere che il lancio sia stato effettuato dai sostenitori della squadra locale anche perché l’episodio è temporalmente collocato a seguito dell’annullamento di un goal al Poggibonsi al 27° del secondo tempo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Poggibonsi di Poggibonsi (Siena) riduce la sanzione dell’ammenda ad € 6.000,00 Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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