F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA BASSANO VIRTUS 55 ST SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RASTELLI CLAUDIO SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, MONZA/BASSANO VIRTUS DEL 26.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 27.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 285/CGF del 31 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 09 Luglio 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA BASSANO VIRTUS 55 ST SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RASTELLI CLAUDIO SEGUITO GARA DI PLAY-OFF, MONZA/BASSANO VIRTUS DEL 26.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 27.5.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 186/DIV del 27 maggio 2013, a seguito della gara di andata valida per i play off Monza/Bassano Virtus disputata il 26 maggio 2013, ha inflitto al sig. Claudio Rastelli, allenatore della Bassano Virtus 55 ST S.r.l., la squalifica per 2 gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso)”. La Società Bassano, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Galli, ha proposto reclamo deducendo, in particolare, le seguenti censure: non attribuibilità della condotta al sig. Claudio Rastelli; insussistenza della natura offensiva delle espressioni ascritte al sig. Claudio Rastelli; difformità tra la refertazione e la qualificazione delle espressioni operata dal Giudice Sportivo Nazionale; corretta qualificazione delle frasi ascritte al tesserato; eccessività e sproporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla condotta contestata. Ha concluso chiedendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo ovvero, in via subordinata,la riforma della stessa decisione riducendo la squalifica inflitta a quella ritenuta di giustizia, anche con commutazione di una o entrambe le giornate di squalifica nella sanzione dell’ammenda. Dal rapporto dell’arbitro emerge che al 28° del secondo tempo è stato allontanato il sig. Claudio Rastelli, allenatore del Bassano; l’arbitro rimanda al rapporto dell’assistente arbitrale. Il rapporto dell’assistente sig. Edoardo Ficarra indica che al 28’ s.t. Rastelli Claudio all. Bassano a giuoco in svolgimento usciva dall’area tecnica entrando sul rettangolo di gioco urlando “tu e l’arbitro siete due c……, vergogna”. La Corte rileva in via preliminare che l’istanza volta a disporre l’audizione dell’assistente dell’arbitro sig. Edoardo Ficarra affinchè lo stesso fornisca tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie in ordine ai fatti contestati non può essere accolta in quanto, come del resto evidenziato dalla stessa reclamante, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Pertanto, considerato che il fatto rilevato dall’Assistente arbitrale non può essere posto in discussione, occorre verificare la congruità della sanzione della squalifica per due gare effettive inflitta al sig. Claudio Rastelli. In proposito, occorre considerare che l’episodio ha avuto luogo in un momento topico della gara, in un clima di presumibile elevata tensione agonistica e ad alta emotività tanto più che trattavasi di gara dei play off, in quanto accaduto al 28° del secondo tempo ed a seguito di una fase di gioco vibratamente contestata, il che, se evidentemente non vale ad escludere il comportamento offensivo del tesserato, può essere valutato, per le eccezionali circostanze in cui è maturato, come attenuante ai fini della riduzione della sanzione della squalifica ad 1 gara effettiva. Peraltro, la circostanza che il sig. Rastelli sia uscito, a gioco in svolgimento, dall’area tecnica entrando sul terreno di gioco induce a ritenere congrua la commutazione della seconda giornata di squalifica in un'ammenda di € 500,00. In definitiva, la Corte accoglie in parte il reclamo proposto dalla Società Bassano e riduce la sanzione della squalifica ad 1a gara effettiva con commutazione della seconda giornata in un’ammenda di € 500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con procedimento d’urgenza come sopra proposto dal Bassano Virtus 55 St S.r.l. di Bassano del Grappa (Vicenza) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Rastelli Claudio a 1 giornata effettiva di gara e all’ammenda di € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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