F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DAL CALC. DE IULIS ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 22 Luglio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DAL CALC. DE IULIS ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013) Con ricorso ritualmente proposto De Iulis Andrea, tesserato per la Ascoli Calcio S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie A ha irrogato, seguito gara Delfino Pescara/Ascoli del 20.4.2013, valevole per il Campionato Nazionale “Primavera TIM – Trofeo Giacinto Facchetti” 2012/2013, al ricorrente la squalifica fino al 31/03/2014 per atti di violenza commessi nei confronti di calciatori avversari. Con i motivi scritti il De Iulis ha eccepito: 1) la sua estraneità ai fatti addebitatigli; 2) in ipotesi gradata, ha chiesto il dovuto inquadramento della fattispecie nella categoria sanzionata ex art. 19, comma 4, lett.a b) C.G.S., che prevede la squalifica per tre giornate effettive di gara. Ha concluso, in via principale, chiedendo l'annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione della squalifica nella misura che verrà ritenuta di giustizia. Alla seduta del 14.6.2013, fissata davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – sono comparsi il difensore del ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, ed il De Iulis Andrea, il quale ha dichiarato di non avere commesso i fatti addebitatigli. Osserva preliminarmente questa Corte che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto Ufficiale e relativi eventuali supplementi fanno piena prova, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie emerge chiaramente dal referto arbitrale la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo; il De Iulis, infatti, unitamente al suo compagno di squadra Giovannini Lion, poneva in essere, nei confronti degli avversari, un atteggiamento irridente e provocatorio che ne determinava la reazione, originando in tal modo lo scontro fisico diffusamente refertato dall'arbitro, che ha visto il ricorrente sferrare due pugni al volto di un avversario. Il tutto in un contesto rissoso e violento che si è acceso in modo particolarmente repentino. La Sezione osserva che, in effetti, la sanzione inflitta in primo grado sia eccessivamente onerosa per il giovane calciatore in questione, ma non può essere ridotta nei termini pretesi dalla rispettiva difesa, che, invero, con dovizia argomentativa, si è spesa sulla circostanza che la giovane età non può costituire di per sé un aggravante, anzi meriterebbe un trattamento più “comprensivo” che “esemplare”. In realtà questa Corte ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta, che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, della funzione “educatrice” delle pene Inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve essere inculcato fin dall’inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza. Ciò posto, la Corte, tenuto conto che il calciatore è privo di precedenti nella attuale stagione sportiva e della sua giovanissima età, nonché la circostanza che una così lunga squalifica può pregiudicare seriamente la sua carriera calcistica, ritiene che la sanzione inflitta debba essere rideterminata come da dispositivo. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore De Iulis Andrea riduce la squalifica inflitta al reclamante fino a tutto il 31.12.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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