F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 29 Luglio 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO DALL’A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 50.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 19.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 220 del 20.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CGF del 29 Luglio 2013 e su www.figc.it
8. RICORSO DALL’A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 19.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 220 del 20.5.2013)
In seguito alla gara Roma/Napoli del 19 maggio 2013, valevole per il Campionato di Serie “A” 2012/2013, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe, (i) “rilevato che sostenitori della Soc. Roma, collocati nel settore dello stadio denominato “curva sud”, indirizzavano ad un calciatore di altra Società grida e cori insultanti, espressivi di discriminazione razziale”, (ii) “valutata la pervicace e specifica recidività in tali
biasimevoli comportamenti (cfr Com. Uff, n. 69 del 29.10.2012, Com. Uff. n. 150 del 19.2.2013 e Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013), nonostante la formale diffida inflitta in occasione della precedente gara di campionato” e (iii) “ricorrendo le circostanze attenuanti di cui all’art.13 n.2, lettere a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”, (iv) ha inflitto alla A.S. Roma “l’ammenda di euro 50.000,00 con l’obbligo di disputare un gara con il settore dello stadio denominato “curva sud” privo di spettatori”,. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società A.S Roma S.p.A., la quale, in sintesi, sostiene che il Giudice Sportivo non ha tenuto conto nella propria valutazione (i) del complessivo comportamento della Società diretto ad evitare o, quanto meno, limitare manifestazioni di razzismo (quali gli incontri con gli organismi addetti alla sicurezza dello stadio nelle settimana che ha preceduto l’incontro, il fatto che i giocatori della ricorrente al momento di entrare in campo hanno indossato una maglietta contro il razzismo e l’aver assicurato un numero cospicuo di steward addetti alla sicurezza) e (ii) della condotta posta in essere dal resto dei tifosi presenti alla stadio, che hanno espresso immediatamente il proprio dissenso, fischiando i tifosi che avevano tenuto l’atteggiamento razzista specificato le provvedimento impugnato. Se ciò fosse avvenuto, prosegue la ricorrente, il Giudice di primo grado avrebbe accertato l’esistenza dell’esimente di cui all’articolo 13, comma 1, C.G.S. e, pertanto, non avrebbe irrogato sanzioni contro la A.S. Roma o, comunque, avrebbe limitato la sanzione inflitta. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14 giugno 2013, è presente per la Società A. S. Roma l’avv. Cammareri, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo. La Corte, esaminati gli atti, rileva che non sussiste alcun valido elemento probatorio che possa far emergere la sussistenza di ulteriori circostanze attenuanti diverse da quelle già menzionate dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato e con effetto, indefinitiva, esimente della responsabilità. Ed invero, quanto al presunto dissenso espresso dalla maggioranza dei tifosi presenti allo stadio, lo stesso non è stato rilevato dagli arbitri né dagli organi federali presenti all’evento con potere fidefaciente, ma solamente dagli autori di due articoli pubblicati sul quotidiano il “Corriere della sera”, che non possono essere equiparati alle fonti di prova privilegiata di cui all’articolo 35 C.G.S.. In ordine, poi, all’asserito potenziamento delle misure di sicurezza, l’incontro con gli organismi addetti alla sicurezza dello stadio avviene sempre in presenza di partite cosiddette ‘a rischio incidenti’ o di ‘cartello’ quale quella oggetto del presente giudizio e non si tratta, pertanto, di una condotta particolare tenuta dalla Società. Anche in ordine al numero di steward presenti durante l’incontro, non risulta provato che la quantità assicurata per la partita in questione fosse superiore agli altri incontri di cartello già disputati dalla Società. Risultano, pertanto, prive di fondamento le doglianze specifiche dedotte dalla Società reclamante in ordine alla decisione del Giudice Sportivo, non sussistendo ulteriori circostanze attenuanti, con effetto eventualmente esimente, rispetto a quelle già indicate nel provvedimento impugnato. Le sanzioni inflitte appaiono in ogni caso, nella loro concreta commisurazione, proporzionate alla gravità dei fatti e rispondenti all’esigenza che, come richiesto anche dai competenti Organismi federativi internazionali di governo del calcio, non abbiano a ripetersi le deprecabili manifestazioni di discriminazione razziale negli stadi di calcio. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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