F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 31 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 25.000,00 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO; – AMMENDA DI € 25.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 5 COMMA 2, C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5 COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5883/769PF12-13/SP/SS/BLP DEL 22.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN dell’11.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 14 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 31 Luglio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 25.000,00 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO; - AMMENDA DI € 25.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 5 COMMA 2, C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5 COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 5883/769PF12-13/SP/SS/BLP DEL 22.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN dell’11.4.2013) La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 81/CDN dell’11.4.2013, si è pronunciata sul deferimento mosso dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Maurizio Zamparini e della società U.S. Città di Palermo S.p.A., per la violazione, quanto al primo, degli articoli 1 comma 1 e 5 comma 1 C.G.S. e, quanto alla predetta società, di quella di cui al combinato disposto degli articoli 5 comma 2 e 4 comma 1 C.G.S.. Segnatamente, l’imputazione contestata al sig. Zamparini, nella qualità di Presidente del c.d.a. della società U.S. Città di Palermo, veniva così rubricata dall’organo dell’accusa per avere, con le dichiarazioni riportate dai quotidiani “Corriere dello Sport Roma” e “Nazione-Carlino Giorno”, rispettivamente in data 18.3.2013 e 19.3.2013…espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro sig. Sebastiano Peruzzo e dell’intera classe arbitrale, affermando, tra l’altro, che, in conseguenza del comportamento del direttore di gara, la società U.S. Città di Palermo non avrebbe avuto alcuna possibilità di vincere la gara Milan – Palermo del 17.3.2013, adombrando che la direzione di gara fosse preordinata negativamente nei confronti della sua società e così esprimendo pubblicamente giudizi lesivi nei confronti della reputazione di organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C.”. Le dichiarazioni in addebito così venivano ricostruite, quanto ai brani più significativi, nell’atto di deferimento: a) Corriere dello Sport Roma del 18.3.2013 pag. 23 Sono stati offerti due regali alla squadra rossonera, ma oramai non ci scandalizziamo più …..Certo, se poi si gioca in undici contro dodici, non ce la faremo mai..La verità è che, quando c’è di mezzo Peruzzo, non resta che mettersi le mani nei capelli. Si vede che contro il Palermo è sfortunato. O forse siamo più sfortunati noi a trovarci sulla nostra strada un direttore di gara come lui. Ad ogni modo quando si viene a San Siro bisogna avere la personalità di arbitrare nel modo giusto e sanzionare chiunque commetta un fallo” b) Nazione – Carlino – Giorno Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento dell’arbitro…Quando c’è il Milan di fronte è così, non succede solo al Palermo: il Milan viene portato in braccio dalla classe arbitrale”. Nel costrutto accusatorio agli addebiti mossi al suddetto dirigente consegue, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società di appartenenza, la responsabilità diretta della società U.S. Città di Palermo S.p.A., cui veniva contestata, come sopra anticipato, la violazione di cui al combinato disposto degli articoli 5 comma 2 e 4 comma 1 C.G.S.. Il Giudice di prime cure, all’esito del dibattimento, ha applicato al sig. Maurizio Zamparini ed alla società U.S. Città di Palermo S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 ciascuno. Avverso la suindicata decisione entrambi hanno interposto reclamo, all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di reclamo di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna: 1. l’avversata decisione sarebbe stringata e lacunosa in quanto priva di un sufficiente corredo motivazionale; 2. il tenore letterale ed il contenuto sostanziale delle dichiarazioni in addebito non lascerebbero residuare dubbi sulla loro chiara riconducibilità al diritto di critica, espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero presidiato all’articolo 21 della costituzione e predicabile, senza limitazioni di sorta, anche nell’ordinamento settoriale della F.I.G.C.; 3. la critica espressa dal Presidente Zamparini – chiaramente evincibile da una lettura integrale delle dichiarazioni rese - involgerebbe esclusivamente l’operato tecnico del direttore di gara e, contrariamente a quanto ritenuto, giammai evocherebbe complotti orditi a danno della società del Palermo; 4. sussisterebbe una chiara disparità di trattamento rispetto a dichiarazioni rese da altri tesserati, ben più gravi di quelle qui in contestazione e, ciò nondimeno, non fatte oggetto di procedimento disciplinare e, comunque, sanzionate con pene più contenute. All’udienza del 14.6.2013 la difesa dei deferiti ha concluso per l’annullamento ovvero per la riduzione delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Da parte sua, la Procura Federale ha chiesto la conferma della statuizione di condanna. La Corte di Giustizia Federale, a seguito dell’udienza pubblica e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto. Questa Corte non può, infatti, che condividere la puntuale ricostruzione dei fatti in addebito operata dal giudice di prime cure mediante la fedele riproposizione delle dichiarazioni rese dal Sig. Zamparini così come riportate da due quotidiani nazionali mediante l’uso di virgolettati ampi e specifici. D’altro canto, il suddetto Presidente – che non si è avvalso della facoltà di rettifica prevista dalla disciplina di settore né ha comunque fatto pervenire conferenti prove di eventuali smentite e/o ritrattazioni – così come la società Città di Palermo S.p.A. non hanno posto a fondamento della promossa impugnativa una specifica contestazione delle divisate risultanze procedimentali, da cui, pertanto, occorre prendere abbrivio onde sottoporre a verifica la corretta qualificazione della condotta, come sopra ricostruita, in termini di illecito. Anche sotto tale distinto profilo non hanno pregio le doglianze articolate dai ricorrenti secondo cui la critica espressa dal Presidente Zamparini – chiaramente evincibile da una lettura integrale delle dichiarazioni rese - involgerebbe esclusivamente l’operato tecnico del direttore di gara e, contrariamente a quanto ritenuto, giammai evocherebbe complotti orditi a danno della società del Palermo. Di contro, una piana lettura delle dichiarazioni in argomento – pur effettuata nel più ampio contesto suggerito nell’atto di reclamo – non lascia residuare dubbi sulla chiara natura allusiva degli espliciti riferimenti in esse contenuti a presunti condizionamenti arbitrali che, per ragioni di aperto favoritismo del giudice di gara verso una delle squadre, avrebbero alterato, già in partenza, la regolarità della competizione sportiva. Nessun altro e diverso significato – e tantomeno quello di semplice manifestazione di dissenso sull’operato tecnico del direttore di gara – è infatti possibile riconoscere ad espressioni del tipo “ . se poi si gioca in undici contro dodici…ovvero “…Quando c’è il Milan di fronte è così, non succede solo al Palermo: il Milan viene portato in braccio dalla classe arbitrale, chiaramente idonee ad evocare, in ragione dello stesso valore semantico delle proposizioni utilizzate, un atteggiamento di parte in evidente distonia con il ruolo di arbitro terzo ed imparziale istituzionalmente assolto dal direttore di gara. Contrariamente a quanto dedotto, non viene dunque qui in rilievo la presunta inadeguatezza dell’arbitro Peruzzo (ed in genere dell’intera classe arbitrale) a dirigere la gara affidatagli con la dovuta diligenza e la necessaria professionalità, e dunque una valutazione strettamente inerente alle modalità di concreto svolgimento del suo specifico operato, bensì la sua onestà ad esercitare in modo imparziale i propri compiti d’istituto in una competizione che vedeva la partecipazione di una determinata squadra. Resta, dunque, conclamata la chiara attitudine delle dichiarazioni in argomento ad integrare la fattispecie in contestazione, che giustappunto si risolve nella violazione del divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito, tra l’altro, della F.I.G.C.. E’ pur vero che, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell'integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell'opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell'attendibilità dei fatti narrati e riferiti. La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabili anche nel caso del diritto cd. di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa (cfr. Cassazione penale sez. V, 11 gennaio 2013 n. 9862; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeone, Rv. 249239); e presuppone pertanto la verità dei fatti a quest'ultima attribuiti (Sez. 5, n. 12807 del 25/02/2005, Ferrara, Rv. 231696; Sez. 5, n. 7419 del 03/12/2009, Cacciapuoti, Rv. 246096). Il diritto di critica, riconosciuto e garantito dalla Costituzione e dalla Cedu, giustifica e tutela, infatti, la critica su fatti veri e non su fatti creati e utilizzati come espediente per aggredire onore e reputazione altri. Non può infatti sussistere l'esimente dell'esercizio del diritto di critica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata. Infine, quanto alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che l’ammenda applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, in ragione della particolare carica offensiva che la condotta complessivamente considerata, di per se stessa, riflette per le modalità e le circostanze di tempo e di luogo in cui è stata consumata. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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