ANNO 2013 – 2014 F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PROGETTO CALCIO SANT’ELIA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FRANCO CARDIA; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMA 9 C.G.S. – NOTA N. 5924/702PF12- 13/AM/MA DEL 25.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 18.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PROGETTO CALCIO SANT’ELIA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FRANCO CARDIA; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMA 9 C.G.S. - NOTA N. 5924/702PF12- 13/AM/MA DEL 25.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 85/CDN del 18.4.2013) Con atto spedito in data 22.4.2013, la società A.S.D. Progetto Calcio S.Elia chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 85/CDN del 18.4.2013) con la quale, sulla base del deferimento della Procura Federale, era stata irrogata la sanzione della inibizione di mesi 6 a carico del Presidente della predetta Società, sig. Franco Cardia, e della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione in corso a carico della medesima Società. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte degli atti ufficiali, la società A.S.D. Progetto Calcio S. Elia faceva pervenire, in data 25.4.2013, ricorso ex art. 37 C.G.S.. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Progetto Calcio S. Elia, sig. Franco Cardia, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di un tesserato della società, odierna ricorrente. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere rigettato per le seguenti ragioni. L’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. prevede testualmente che “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis (oggi il 2 riferimento è all’art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”. L’art. 8, comma 9, C.G.S. dispone che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND) o dalla Commissione Vertenze Economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra. Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dalla Società ricorrente in ordine ai presunti tentativi di contattare il proprio tesserato ai fini di ottenere una rateizzazione del pagamento della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D.; del pari irrilevante è la circostanza che il predetto calciatore dovesse, a sua volta, alla Società ricorrente una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno conseguente al danneggiamento di un immobile di civile abitazione messo a disposizione del predetto tesserato. Ed invero, ciò che rileva, ai fini del presente procedimento, è l’esistenza, allo stato degli atti, di una decisione della Commissione Accordi Economici che non risulta essere stata ottemperata mediante il pagamento delle somme dovute dalla società A.S.D. Progetto Calcio S. Elia. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Progetto Calcio Sant’Elia di Cagliari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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