F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GIUGNO FRANCESCO, SEGUITO GARA COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO/A.C.R. MESSINA DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GIUGNO FRANCESCO, SEGUITO GARA COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO/A.C.R. MESSINA DEL 7.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 34 del 10.10.2012 infliggeva al sig. Giugno Francesco la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara in seguito ai fatti occorsi in occasione della gara Comprensorio Montalto Uffugo/A.C.R. Messina del 7.10.2012 . In particolare il tesserato Giugno, tecnico della società ricorrente, veniva allontanato dal campo al “7’ del secondo tempo in quanto dopo la rete subita dalla squadra si rivolgeva verso di me (Assistente P.G. n.d.r.) gridando “non sei buono, non sai fare niente, devi andare via” e contestualmente usciva dall’area tecnica. Dopo essere stato invitato a lasciare il terreno gioco dall’Arbitro veniva verso di me con atteggiamento minatorio gridando “manderò tutto alla procura e sarà dimostrato che lei è in malafede”. Mentre minacciava mi toccava più volte sul petto con la sua mano e poi usciva urlando “che scandalo”. Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale la società S.S. Montalto Uffugo, la quale censura la decisione di prime cure sotto il duplice profilo della eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata nonché dell’errata qualificazione giuridica della condotta. In sintesi la difesa scritta, poi confermata ed argomentata in pubblica udienza dal difensore, Avv. Roseti, si incentra sulla portata delle affermazioni contestate al Giugno, affatto irrispettose della funzione degli Ufficiali di gara ed al più riconducibile nell’alveo di critica, seppur smodata portata al loro operato.. In ordine poi al contatto fisico del tesserato Giugno sulla persona dell’Assistente, la difesa nulla ha eccepito. Conclude per una riduzione della squalifica secondo giustizia, anche alla luce di precedenti analoghi favorevoli. La Corte osserva come l’approfondita valutazione degli atti di causa ed il dettagliato referto dell’Assistente Arbitrale, circoscrivono con estrema chiarezza il disvalore che connota le condotte poste in essere dal sig. Giugno nei confronti dell’ufficiale di gara; fatti non negati nella loro estrinsecazione fenomenica. Il tutto aggravato dalla qualifica di guida tecnica della squadra. Di quanto precede, il giudice a quo da contezza seguendo un ragionamento logico giuridico esente da vizi e, pertanto, condivisibile da questo Giudice che non può che confermare la decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Comprensorio Montalto Uffugo di Montalto Uffugo (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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