F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA NUOVA COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO/COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080/CGF del 31 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA NUOVA COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO/COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012) La Nuova Cosenza Calcio S.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 17.10.2012 con la quale veniva inflitta alla stessa, in relazione alla gara tra la Nuova Cosenza Calcio S.r.l. e il Comprensorio Montalto Uffugo, l’ammenda di € 500,00 “per avere propri sostenitori intonato cori comportanti denigrazione per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione economica inflitta la ricorrente ha rilevato che, a suo dire, le proteste dei propri tifosi sono state male interpretate in quanto da sempre i supporters del Cosenza sono stati a fianco delle minoranze etniche e sociali, essendo l’antirazzismo un atteggiamento che ha sempre contraddistinto gli stessi. Il ricorso va respinto in quanto non vi è motivo, in ordine ai fatti addebitati, di distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice Sportivo sulla scorta della ricostruzione degli eventi compiuta dall’Assistente dell’Arbitro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Nuova Cosenza Calcio di Cosenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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