F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZAZA SIMONE SEGUITO GARA CROTONE/ASCOLI DEL 2.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 93 del 3.4.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CGF del 02 Agosto 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZAZA SIMONE SEGUITO GARA CROTONE/ASCOLI DEL 2.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 93 del 3.4.2013)
In data 2 aprile 2013 presso il campo sportivo “Ezio Scida” di Crotone, si è svolta la partita Crotone/Ascoli valida per in Campionato Nazionale L.N.P. di Serie B, incontro di recupero dell’ottava giornata di ritorno del 2.3.2013 che, al 45’ del primo tempo, fu sospesa per impraticabilità di campo con il risultato parziale di uno a zero a favore della squadra del Crotone. Al termine dell’incontro, e comunque ancora dentro il recinto di gioco, come riferito nel referto arbitrale “il calciatore n. 10, Zaza Simone tirava volontariamente i capelli ad un avversario provocandogli lieve e temporaneo dolore”. Il Giudice Sportivo ha, pertanto, comminato al giocatore Zaza la sanzione sopra citata in epigrafe. La società Ascoli ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo che il Giudice Sportivo abbia applicato una palese eccessività e spropositatezza della squalifica irrogata al calciatore Zaza Simone. Tale sanzione viene dichiarata erronea ed eccessiva in quanto, seppur il gesto e la relativa condotta del giocatore siano da ritenersi effettivamente censurabili , scorretti e antisportivi, il gesto per cui è stato sanzionato Zaza Simone deve ritenersi meramente istintivo e privo di qualsivoglia giustificato tentativo di ledere l’incolumità del collega avversario. La reclamante segnala, inoltre, l’assoluta mancanza di volontà lesiva , come confermato dalla inesistenza del benché minimo pregiudizio a scapito dell’avversario di gioco. In definitiva l’azione contestata viene descritta come non imputabile a fatto di violenza e pertanto meritevole di 1 sola giornata di squalifica come assunto dalla Corte di Giustizia Federale in casi analoghi in accoglimento dei ricorsi della S.S. Lazio S.p.A. e A.S. Roma ex Com. Uff. n. 99/CGF del 15.12.2009 e ancora più illuminate la riunione del 20.1.2008 pubblicato sul Com. Uff. n. 198/CGF del 22.5.2009 presentato dalla U.S. Città di Palermo per la squalifica del calciatore Antonio Nocerino. Viene successivamente prospettata la richiesta di audizione del rappresentante della Società Ascoli a chiarimento di quanto sopra riportato, al fine di avvalorare la ricostruzione dei fatti descritta nei motivi del reclamo, ritenendo il proprio giocatore non meritevole di sanzione imputabile a condotta violenta, salvo quella derivante dall’espulsione diretta, o tuttalpiù imputabile alla sola condotta antisportiva, scorretta e censurabile (art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.). Alla luce delle esposizioni fornite viene richiesta: - in via principale la riduzione della squalifica ad una giornata - in subordine, commutare la sanzione residua ad ammenda nella misura minima prevista da C.G.S. All’udienza del 12 aprile 2013 il legale rapp.te della Società ricorrente, illustrava i motivi di ricorso e richiamati i precedenti giurisprudenziali, rassegnava le conclusioni riportandosi a quelle svolte con il reclamo. Il Collegio, esaminati gli atti ed i precedenti richiamati, rileva che il fatto accertato dal referto arbitrale è configurabile come gravemente antisportivo . Gli elementi dedotti dalla difesa della società ricorrente non sono tali da far ritenere incongrua e sproporzionata la sanzione irrogata, che merita di essere confermata integralmente, proprio ai sensi dell’art. 19 comma 4, lett. b) C.G.S.. Non vale, in contrario peraltro, richiamare la circostanza che il fatto fosse stato commesso a gara conclusa in quanto e comunque accertato dal referto arbitrale e, in ogni caso, è stato commesso all’interno del recinto di gioco. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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