F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPANÒ DOMENICO SEGUITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO/VIBONESE DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 24 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CGF del 09 Settembre 2013 e su www.figc.it
6. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPANÒ DOMENICO SEGUITO GARA NUOVA COSENZA CALCIO/VIBONESE DEL 12.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013)
La U.S. Vibonese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 13.5.2013 relativa alla partita tra Vibonese e Nuova Cosenza Calcio del 12.5.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Spanò Domenico la squalifica per 3 gare effettive “per avere a gioco in svolgimento, ma con il pallone lontano, colpito con una manata al volto un calciatore avversario”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha rilevato l’eccessività della sanzione, in quanto si sarebbe trattato di un gesto assolutamente fortuito e non volontario. Essa ha in particolare evidenziato il fatto che tra il referto del Direttore di gara e il deliberato del Giudice Sportivo vi sarebbe stata una discrasia, in quanto nel primo si fa riferimento ad un episodio avvenuto con il gioco in svolgimento ma con il pallone lontano e nel secondo, invece, si afferma che il gioco sarebbe stato fermo. Il rilievo mosso dalla ricorrente non è tale da incidere sulla decisione in ordine al comportamento tenuto dal calciatore, in quanto comunque lo stesso ha colpito un avversario con una manata al volto. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore Spanò e non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto del Direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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