COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 19.08.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D RAPID 2 (Campionato Carnico, 2ª Categoria) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. IL CASTELLO – A.S.D. RAPID 2, disputata il 08.08.2013 (in C.U. n. 86 del 26.06.2013 Del. Tolmezzo)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 19.08.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D RAPID 2 (Campionato Carnico, 2ª Categoria) in merito al provvedimento disciplinare inflitto dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. IL CASTELLO – A.S.D. RAPID 2, disputata il 08.08.2013 (in C.U. n. 86 del 26.06.2013 Del. Tolmezzo) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 86 dd 26.06.2013, il G.S.T. infliggeva, tra l’latro, a carico di A.S.D. RAPID, in relazione alla gara A.S.D. IL CASTELLO – A.S.D. RAPID 2, disputata il 26.06.2013, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. In particolare, richiamata la decisione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in C.U. n. 52 del 15 febbraio 2013, che al punto 1.1.3 comma 3 recita “Il Consiglio Direttivo del Comitato Friuli Venezia Giulia ha stabilito che nelle gare del Campionato Carnico le Società hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive i calciatori giovani così come di seguito indicato: Campionato di Prima Categoria, 1 calciatore nato dal 01/01/1993 in poi; Campionato di Seconda e Terza Categoria, 1 calciatore nato dal 01/01/1992 in poi”, riscontrata la circostanza per cui dal 9° minuto del 2° tempo e sino all’11° minuto del 2° la Societa RAPID 2 aveva giocato senza avere in campo alcun calciatore nato nell’anno 1992 e successivi, applicava alla medesima la sanzione prevista per tale comportamento (perdita della gara ai sensi dell’art. 17, comma 5, del C.G.S.), ed altresi la inibizione a carico dell’Accompagnatore Ufficiale della Societa stessa. Avverso la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 proponeva tempestiva impugnazione la Societa A.S.D. RAPID, trasmettendo necessariamente il reclamo alla controparte, in particolare contestando quanto riportato nella motivazione della decisione del G.S.T. ed allegando anche una dichiarazione della Societa A.S.D. IL CASTELLO, a supporto delle proprie ragioni. Il Presidente della C.D.T. acquisiva dall’arbitro un supplemento di rapporto, nel quale quest’ultimo integralmente confermava i contenuti del referto di gara a suo tempo predisposto. Nessuna memoria difensiva perveniva nei termini dalla controparte, che pure con ottimo fair play aveva espresso per iscritto direttamente alla reclamante la propria adesione al reclamo. Su richiesta della ricorrente veniva disposta l’audizione, che si svolgeva in data 08.08.2013, prendendovi parte il sig. Daniele CORRA, Presidente della Societa A.S.D. RAPID, assistito dal sig. Simone BONANNI, Direttore Sportivo, i quali ribadivano come le sostituzioni indicate nel referto di gara, redatto dall’arbitro, non corrispondessero a quelle realmente effettuate. In particolare, ed in relazione a quanto di interesse, la sostituzione sarebbe stata del n. 9 con il n. 18, e non del n. 7, in quanto il n. 9, gia autore della rete su rigore, era stato ammonito nel primo tempo, era stato richiamato piu volte dal direttore di gara ed era pertanto a rischio espulsione. Nel rapportino di fine gara non compariva l’indicazione di alcuna sostituzione, ma era stato sottoscritto dai dirigenti della Societa, in quanto l’arbitro avrebbe loro riferito come l’indicazione delle sostituzioni non fosse obbligatoria. Preso atto dei contenuti del supplemento di rapporto acquisito a richiesta del Presidente della C.D.T., il Presidente della A.S.D. RAPID insisteva egualmente nell’accoglimento del reclamo, richiamandosi anche alla documentazione a suo tempo allegata. Al riguardo, la C.D.T. rileva che la decisione impugnata e stata assunta sulla base di quanto risulta dal rapporto dell’arbitro, integralmente confermato dal medesimo direttore di gara in sede di supplemento, reso su richiesta espressa del Presidente della C.D.T.; entrambi gli atti ufficiali fanno piena prova ai sensi dell’art. 35, co. 1.1 circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, in questo caso, in relazione alle modalita di effettuazione delle sostituzioni ed al rispetto – da parte degli interessati – delle disposizioni regionali in materia di calciatori giovani e del loro impiego durante le gare. Nessun rilievo puo essere attribuito alle dichiarazioni della Societa avversaria, allegate al reclamo, in un contesto in cui nulla puo essere ricavato neppure dalla disamina del rapportino di fine gara, di per se documento non avente valore ufficiale (cfr. C.U. n. 35/C della C.A.F., riunione del 07.04.2003), ma dal quale si sarebbero comunque potuti evincere elementi eventualmente utili ai fini della presente decisione. Al riguardo, la CDT evidenzia come entrambe le Societa, a mezzo i propri dirigenti, abbiano sottoscritto il rapportino stesso, noncuranti del fatto che questo omettesse di evidenziare tanto la rete asseritamente effettuata su rigore (e di cui pure e stata fatta menzione nel corso della audizione), tanto l’effettuazione delle sostituzioni. Il rapportino di fine gara, sia pure non fidefacente, e lo strumento voluto dall’Organizzazione Federale per accendere l’attenzione delle parti sui fatti rilevanti occorsi nella gara immediatamente dopo la sua conclusione, ed e lo strumento che avrebbe permesso alle societa di accorgersi dell’(ipotizzato) errore e di avvertire, se del caso, il direttore di gara, aiutandolo a redigere un rapporto scevro da errori di trascrizione o da altre distrazioni idonee a portare all’estremo di falsare addirittura il risultato della gara. Nel ricordato precedente della sempre autorevolissima C.A.F., in caso analogo, questa rilevava “che la decisione impugnata è stata assunta sulla base di quanto risulta dal rapporto dell’arbitro e dai supplementi dallo stesso resi agli organi disciplinari, atti ufficiali che, facendo piena prova ai sensi dell’art. 31 lettera A) punto a1) del Codice di Giustizia Sportiva (oggi 35.1.1 C.G.S. ndr), prevalgono - in caso di discordanza - su altri documenti non ufficiali, come l’elenco delle sostituzioni che l’arbitro rilascia alle società interessate dopo il termine della gara.” In quel caso, c’era discordanza tra referto e “rapportino” in ordine ad una sostituzione; nel caso oggetto di questo provvedimento, trovando la casella deputata alle sostituzioni (erroneamente) sbarrata dall’arbitro, i due dirigenti avrebbero dovuto chiedere al direttore di gara di volerlo integrare, e sarebbe emerso il problema; non avendolo fatto, in tal modo hanno abdicato a priori ad avvalersi della funzione di riepilogo e di garanzia, dei dati tecnici e disciplinari rilevanti ai fini della gara in esame, correlata al “rapportino”. In assenza pertanto di qualsivoglia elemento di supporto legittimamente utilizzabile nel senso voluto dalla reclamante ai fini della decisione, il reclamo deve essere respinto, con conseguente incameramento della tassa. P.Q.M. La C.D.T. – FVG cosi decide: - respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. RAPID - conferma la punizione sportiva a carico della Societa A.S.D. RAPID2 della perdita della gara A.S.D. IL CASTELLO – A.S.D. RAPID2 con il punteggio di 0 - 3; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo. La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente) dall’avv. Luca De Pauli e dall’avv. Andrea Canzian (componenti effettivi) e dal dott. Alessandro Benzoni e dall’avv. Daniele Pezzetta (componenti supplenti) con la con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 08.08.2013 ha assunto la seguente decisione:
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