COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 19.08.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO del 22.07 2013 della A.S.D. ENAL CERCIVENTO (Campionato Carnico) avverso le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla squalifica per 10 gare effettive del calciatore MORASSI Devid e fino al 18 marzo 2014 dell’allenatore TESSITORI Gilberto (in C.U. n° 7 del 17 luglio 2013 Delegazione Distrettuale di Tolmezzo F.I.G.C.).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 19.08.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO del 22.07 2013 della A.S.D. ENAL CERCIVENTO (Campionato Carnico) avverso le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla squalifica per 10 gare effettive del calciatore MORASSI Devid e fino al 18 marzo 2014 dell’allenatore TESSITORI Gilberto (in C.U. n° 7 del 17 luglio 2013 Delegazione Distrettuale di Tolmezzo F.I.G.C.). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 7 del 17.07.2013 il G.S.T., tra l’altro, decideva: - di squalificare per dieci gare effettive il calciatore MORASSI Devid (ENAL) “Per aver proferito un chiaro insulto per motivi di razza nei confronti del direttore di gara”. - di squalificare sino al 18 marzo 2014 l’allenatore TESSITORI Gilberto (ENAL) “, letto il referto di gara di data 14/07/13 e la successiva integrazione inviata dal direttore di gara mezzo e mail in data 16/07/13 ritenuto che le frasi proferite nei confronti dell’arbitro integrano un chiaro contenuto di insulti per motivo di razza e di colore ritenuti assorbiti gli ulteriori illeciti contestati, visto l’art. 11 novellato del C.G.S”. Con tempestivo e motivato reclamo, la societa contestava la decisione del GST e chiedeva audizione. All'udienza del 08.08.2013, dinanzi alla C.D.T. compariva il signor MORASSI Stefano, presidente della societa A.S.D. ENAL CERCIVENTO, il quale riportandosi a quanto gia dedotto in reclamo specificava esistere un errore arbitrale nell’identificazione del soggetto che stava svolgendo, nel frangente, le funzioni di allenatore, in quanto –a suo dire- chi era indicato in lista quale allenatore era lo stesso signor TESSITORI che, portando il “n. 18, era entrato in campo al 22’ del secondo tempo,” e continuava precisando: “Confermo di essere stato io (egli stesso, il presidente MORASSI Stefano, presente in panchina e in lista quale calciatore ndr)” a presentare all’arbitro “personalmente le rimostranze della società. Né io, né gli altri componenti della panchina, né alcuno dei giocatori in campo ha mai usato nel corso della gara nei confronti dell’arbitro le espressioni che leggo nel supplemento del rapporto.” In ordine alla posizione del calciatore MORASSI Devid, il presidente affermava che “non ha proferito nei confronti dell’arbitro alcun epiteto” e dava una versione diversa del fatto, mentre, precisava, “Devid MORASSI non si era neppure accorto di essere stato espulso”. Da cio insisteva nelle conclusioni formulate in ricorso e chiedeva la riduzione della squalifica del calciatore MORASSI Devid, e l’annullamento della squalifica comminata al TESSITORI Gilberto per scambio di persona con se medesimo, MORASSI Stefano. Chiedeva di poter acquisire in sede di reclamo prove testimoniali, che pero la CDT non ha potuto ammettere, secondo i principi da sempre portati dal Codice di Giustizia Sportiva. Esaminati gli atti la C.D.T. - FVG osserva quanto segue: Preliminarmente corre l’obbligo di richiamare che quanto descritto nel rapporto del Direttore di Gara costituisce prova privilegiata ai sensi dell’art. 35/1 CGS; peraltro, non puo sfuggire la sottoscrizione operata anche dal dirigente della societa ASD ENAL CERCIVENTO nel rapportino di fine gara. Il rapportino, seppur non avente valore ufficiale, riporta la sostituzione descritta a referto dall’arbitro, escludendo cosi che il calciatore n. 18, TESSITORI, fosse in campo al momento dell’espulsione del tecnico. Cio demolisce definitivamente la gia flebile posizione della reclamante in ordine all’asserito scambio di persona. Nel caso di specie il direttore di gara, di origine straniera, non solo ha espressamente confermato gia al GST della Delegazione di Tolmezzo di aver espulso il tesserato TESSITORI, che era stato da lui riconosciuto prima della gara nella doppia veste di calciatore e di tecnico, ma al GST ha anche - con precisione - riportato testualmente nel supplemento di referto quali fossero stati gli insulti ricevuti, dando cosi modo al GST di coglierne la chiara natura denigratoria per motivi di razza e colore. La stessa sicurezza sull’identita del tesserato TESSITORI, cosi come sul fatto di aver personalmente sentito provenire gli insulti, anch’essi di natura razziale, dal calciatore MORASSI Devid, il direttore di gara ha manifestato ad espressa richiesta in tal senso del Presidente della CDT effettuata telefonicamente, per scrupolo della Commissione Disciplinare, attraverso il rappresentante AIA. A fronte di tale precisa e concordante conformita ribadita dall’arbitro, rispetto a quanto indicato nel referto, e al richiamato valore di fede privilegiata che l’ordinamento sportivo riconosce a quanto descritto nel rapporto del Direttore di Gara (art. 35 1.1 CGS), la tesi difensiva della reclamante, per quanto accorata, risulta evidentemente inadeguata. Per cio che riguarda l’entita delle sanzioni, la modifica dell’art. 11 del CGS cosi come introdotta nel comunicato ufficiale N. 189/A della FIGC di data 4 giugno 2013 e richiamata dal GST, prevede per i calciatori che commettono un comportamento discriminatorio la squalifica minima di dieci giornate di gara, per cui la posizione del calciatore MORASSI non ammette sconti di pena. Per quanto riguarda la posizione dell’allenatore, la CDT ritiene congrua la squalifica sino al 18 marzo 2014 tenuto conto, oltre alla responsabilita per comportamento discriminatorio, anche del successivo comportamento intervenuto dopo l’espulsione, nonche del reiterato tentativo di aggressione. P. Q. M. La C.D.T. – FVG cosi dispone: respinge il reclamo confermando la decisione assunta dal G.S.T. Dispone di incamerare la tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it