COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 06/09/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE CIARDI MARCO E DELLA SOCIETA’ ASD 704

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 06/09/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE CIARDI MARCO E DELLA SOCIETA’ ASD 704 Con atto del 6 giugno 2013, la Procura Federale deferiva alla competente Commissione Disciplinare Sig. CIARDI MARCO per rispondere della violazione di cui all’art. 1 commi 1 e 3 ,nonché dell’art. 22 commi 7 e 8 del C.G.S. e della Società A.S.D. 704 ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S.. .A sostegno del deferimento, l’organo requirente deduceva che, investito dal competente Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, aveva svolto indagini per arrivare all’identità del tesserato della Società 704 che, in occasione della gara 704 - Spinaceto 70 del 27-1-2013 valevole per il Campionato di Calcio a 5 Serie C2, dall’esterno del terreno di gioco aveva investito l’Arbitro di contumelie e minacce - poi reiterate, unitamente a colpi violenti sferrati alla porta dello spogliatoio, al termine della gara, tanto da costringere il direttore di gara a chiamare i carabinieri e ad abbandonare l’impianto sportivo, scortato dai dirigenti delle due società. A segutito degli accertamenti, consistiti nel riconoscimento fotografico, nell’audizione del tesserato Ciardi e nell’ulteriore riconoscimento operato dal direttore di gara, si era giunti all’identificazione del dirigente Ciardi che, nella circostanza fungeva da allenatore della squadra e si trovava già in posizione di squalifica in quanto colpito da sanzione per aver minacciato l’arbitro in un precedente incontro. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Faceva pervenire istanza di partecipazione alla discussione la sola società deferita che, effettivamente, era presente alla riunione con propri rappresentanti, mentre non faceva pervenire alcunché il dirigente deferito, che non presenziava alla riunione. Il Rappresentante della Procura Federale, ritenendo pienamente sussistenti le incolpazioni articolate nel deferimento, richiedeva l’irrogazione della sanzione di inibizione per mesi cinque a carico del Ciardi e l’ammenda di euro 100,00 a carico della Società A.S.D 704, considerando l’ammenda di € 150,00 già irrogata dal Giudice Sportivo per il comportamento del tesserato rimasto al momento ignoto. I rappresentanti della società deferita richiedevano il proscioglimento avendo la società già pagato l’ammenda per i fatti contestati. I fatti di cui al deferimento sono pienamente provati. A sostegno del riconoscimento del Ciardi non vi è solo l’attività di confronto effettuata con il direttore di gara, che ha riconosciuto il Ciardi senza esitazioni, ma le stesse dichiarazioni del deferito, che ha confermato di trovarsi nella zona dell’impianto descritta dal direttore di gara ed accessibile solo dal terreno di gioco, proprio perché in posizione di squalifica, voleva comunque svolgere le sue funzioni di allenatore della squadra, inviando da lì le disposizioni ai propri calciatori. Il Ciardi ha confermato poi di aver rivolto frasi irriguardose all’Arbitro, negando solo le minacce, ma le scuse non sono credibili e comunque non hanno pregio di fronte alle dichiarazioni del direttore di gara chiare, circostanziate e fidefacienti. Le sanzioni richieste sono congrue, anche in rapporto a quanto chiesto per la società, tenuto conto dell’ammenda già irrogata e che, pertanto, è integrativa di quanto già comminato. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili degli addebiti e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: CIARDI Marco inibizione per mesi cinque; ASD 704 ammenda di euro 100,00. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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