COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 01.08.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale del 28.06.2013 a carico di GRITTINI RICCARDO, calciatore della ASD Corbetta F.C. ai sensi dell’art. 1 comma 1 CGS, e art. 11 comma 1 CGS A.S.D. CORBETTA F.C. per violazione art. 11, comma 3 e 4 CGS e art. 4 comma 2 per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 01.08.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale del 28.06.2013 a carico di GRITTINI RICCARDO, calciatore della ASD Corbetta F.C. ai sensi dell'art. 1 comma 1 CGS, e art. 11 comma 1 CGS A.S.D. CORBETTA F.C. per violazione art. 11, comma 3 e 4 CGS e art. 4 comma 2 per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL esperiti gli incombenti di rito, sentito il il sig. Grittini Riccardo nonché il delegato della società A.S.D. Corbetta F.C. Sig. Trezzi Ernesto in contraddittorio con il Rappresentante della Procura, preso atto che il rappresentante della Procura ed i deferiti hanno chiesto l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 CGS, nei seguenti termini: • GRITTINI RICCARDO quattro giornate di squalifica da scontarsi nel prossimo campionato di appartenenza stagione sportiva 2013/2014; • A.S.D. CORBETTA F.C. ammenda di euro 350,00; OSSERVA il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non può quindi trovare applicazione il proscioglimento; visto l'art. 23 CGS APPLICA a GRITTINI RICCARDO quattro giornate di squalifica da scontarsi nel prossimo campionato di appartenenza stagione sportiva 2013/2014; alla società A.S.D. CORBETTA F.C. ammenda di euro 350,00.
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