COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 13/08/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO CORRIDONIA/CAGLIESE CALCIO DEL 12.5.2013 PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 190 del 15.5.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 7 del 13/08/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO CORRIDONIA/CAGLIESE CALCIO DEL 12.5.2013 PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 190 del 15.5.2013)
All’esito della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 1 a 0, l’A.S.D. Cagliese Calcio, con reclamo ritualmente proposto al competente Giudice sportivo, ne chiedeva l’aggiudicazione a proprio favore, deducendo che prima dell’inizio di detto incontro, allorché i propri calciatori arrivarono all’impianto sportivo del Corridonia, alcuni di essi furono aggrediti fisicamente da alcune persone che si trovavano in prossimità degli spogliatoi; in particolare, il proprio calciatore Painelli Francesco fu dapprima colpito ad un braccio con una bomboletta spray, poi con un pugno al volto e con schiaffi da due tesserati del Corridonia, identificati nei calciatori Lapiccirella Antonio e Pistelli Diego. A causa delle conseguenze subite da tale aggressione, il calciatore Painelli fu trasportato in ambulanza, dal personale del 118, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata, ove gli venne diagnosticato un “trauma contusivo zigomatico lieve da aggressione e lieve ustione da ghiaccio faccia volare polso dx” con prognosi di giorni 4 s.c..
L’adito Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in base all’esame degli atti ufficiali, rigettava il proposto gravame, omologando altresì il risultato conseguito dalle squadre sul campo.
Avverso tale delibera l’A.S.D. Cagliese Calcio ha proposto rituale reclamo, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni formulate in primo grado, in particolare deducendo che:
- vi fu una vera e propria aggressione fisica e verbale dei propri atleti e dirigenti accompagnatori da parte di due tesserati del Corridonia ed esattamente: Lapiccirella Antonio, calciatore che poi prese parte all’incontro, e Pistelli Diego, soggetto estraneo alla gara in quanto squalificato;
- detta aggressione avvenne allorché i propri tesserati stavano percorrendo lo stretto corridoio dell’immobile adiacente al campo di gioco che porta allo spogliatoio riservato alla squadra ospite, all’altezza della porta d’ingresso dello spogliatoio della squadra locale, davanti al quale occorre passare per raggiungere il primo;
- il proprio calciatore Painelli Francesco fu colpito al braccio destro da una bomboletta spray lanciata dal Lapiccirella Antonio e poi da questi ulteriormente picchiato con un pugno in pieno viso e schiaffeggiato reiteratamente dal Pistelli Diego;
- a causa delle gravi conseguenze subite, il Painelli Francesco, subito soccorso dai propri compagni di squadra, fu poi trasportato dagli operatori del 118 al vicino Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata, ove gli fu diagnosticato un “trauma contusivo zigomatico lieve da aggressione e lieve ustione da ghiaccio faccia volare polso dx” con prognosi di giorni 4 s.c.;
- dell’accaduto vennero resi edotti i Carabinieri della locale Stazione, i quali poco dopo giunsero sul posto, e la terna arbitrale, mediante riserva scritta firmata dal Presidente e dal dirigente accompagnatore della Cagliese e, per ricevuta, dal dirigente accompagnatore del Corridonia;
- onde evitare ulteriori conseguenze, il proprio Presidente, nonostante la reticenza dei suoi calciatori, decise di fare scendere in campo la squadra.
Concludeva la reclamante chiedendo, anche avanti questa Commissione, la sanzione sportiva della perdita della gara de quo a carico del Corridonia, in applicazione della disposizione di cui al primo comma dell’art. 17 del Codice di giustizia sportiva, avendo, l’aggressione fisica perpetrata in danno degli atleti della Cagliese da parte di due tesserati del Corridonia, influito in modo determinante sul regolare svolgimento dell’incontro, impedendone la partecipazione a quello colpito e condizionando, per il timore derivatone, quella degli altri.
Si è costituita la S.S.D. Corridonia Calcio, controinteressata, eccependo l’inammissibilità della documentazione medica prodotta dalla reclamante e, nel merito, l’infondatezza del gravame invocando la conferma della decisione impugnata.
La Commissione, alla luce di quanto emerso nell’espletata istruttoria, ritenutane l’assoluta necessità, ha chiesto alla Procura Federale di svolgere le opportune indagini onde chiarire gli accadimenti.
In data 6 agosto 2013 è pervenuta la Relazione dell’Organo federale, con i relativi allegati, per cui è stata fissata l’odierna riunione per la prosecuzione del procedimento con pubblicazione della relativa ordinanza sul Com. Uff. n. 5 del 7 agosto 2013 del Comitato Regionale Marche.
Le società interessate, comparse alla riunione del 12 agosto 2013, previo esame della Relazione della Procura federale, hanno ribadito le proprie argomentazioni e richieste.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati la terna arbitrale e le società;
• letta la Relazione della Procura federale;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente, in ordine alla documentazione in atti, ritenutane l’utilizzabilità, deve qui ribadirsi che alla formazione della prova nel procedimento sportivo non possono applicarsi le norme previste dal libro terzo del Codice di procedura penale, realizzandosi il principio del contraddittorio “nel rispetto delle forme previste dal Codice di giustizia sportiva e non in base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e rilevanza” (CDN Com. Uff. n. 10 del 2.8.2013);
• ritenuto che dagli atti del procedimento è inequivocamente emerso che il calciatore della Cagliese Calcio, Painelli Francesco, subì le conseguenze di cui al referto nr. 2013010550 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata in data 12 maggio 2013, come effetto di un atto di violenza fisica - pugno al viso - compiuto in suo danno da un calciatore del Corridonia Calcio, individuato in Lapiccirella Antonio; tale gesto verificatosi prima della gara in esame, nella fase di ingresso dei calciatori della squadra ospite nello spogliatoio loro riservato, provocò l’indisponibilità del Painelli, il quale dovette lasciare l’impianto sportivo per raggiungere, in ambulanza, il ridetto nosocomio per le cure delle lesioni subite, giudicate guaribili in giorni quattro e, dallo stesso medico di servizio, descritte e ritenute tali che “il giocatore non era nelle condizioni di sostenere una partita di calcio”;
• ritenuto che alla fattispecie in esame debba applicarsi il disposto di cui al primo comma dell’art. 17 del Codice di giustizia sportiva, nella parte in cui è previsto che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 …” e non possa applicarsi, invece, l’ipotesi meno grave della penalizzazione di punti in classifica, pari a quelli conquistati sul campo, perché la riduzione del potenziale atletico è stata provocata da un calciatore e non è imputabile “… ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società”;
• considerato che la certificazione sanitaria di cui sopra non è stata messa in discussione da nessun atto;
• ritenuta, pertanto, la S.S.D. Corridonia Calcio oggettivamente responsabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, secondo comma, del Cgs, del comportamento del proprio tesserato Lapiccirella Antonio, il quale, tra l’altro, impedì il regolare svolgimento della gara de quo, non avendovi potuto la reclamante quantomeno schierare la migliore formazione e, comunque, il proprio calciatore aggredito Painelli Francesco;
• ritenute tali conclusioni assorbenti di ogni altra considerazione, esimendo la Commissione da ulteriori motivazioni;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Cagliese Calcio e, per l’effetto, infligge alla S.S.D. Corridonia Calcio la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.Invia gli atti alla Procura federale della FIGC per le valutazioni e le iniziative di competenza in ordine alle specifiche responsabilità emerse nel presente procedimento.Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.
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