COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Dirigente Dazzi Fabio e del calciatore Barbaro Giovanni, entrambi tesserati per la Società Nuova Corea Migli “98”, ai quali è contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.. Viene di conseguenza deferita anche la Società Nuova Corea Migli “98”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti del Dirigente Dazzi Fabio e del calciatore Barbaro Giovanni, entrambi tesserati per la Società Nuova Corea Migli “98”, ai quali è contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S..
Viene di conseguenza deferita anche la Società Nuova Corea Migli “98”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S..
L’atto di deferimento trova il proprio presupposto nel rapporto del Commissario di campo dal quale emerge che, mentre si accingeva a lasciare l’impianto sportivo dopo il termine della gara disputata tra le squadre delle Società Nuova Corea Migli “98” e A.S.D. Gigante, in data 14.02.2013 nell’ambito del campionato di III categoria, veniva affrontato da una persona, da lui ritenuta essere l’allenatore della Società Nuova Corea, che cercava di colpirlo con una testata.Nel contempo un calciatore della medesima Società, al momento non identificato, procedeva ad offenderlo.Ricevuta copia di detto rapporto, da parte della Delegazione Provinciale di Livorno, la Procura Federale ha disposto il presente deferimento dopo aver identificato, attraverso un riconoscimento fotografico effettuato dal Commissario denunciante, l’autore del tentativo di violenza nella persona dell’allenatore Fabio Dazzi.Le dichiarazioni del Tecnico, peraltro, hanno consentito di identificare nel calciatore Giovanni Barbaro l’autore delle offese, rimasto sconosciuto al momento del fatto. Effettuate le notifiche di rito sono oggi presenti per la trattazione i deferiti:
- Dazzi Fabio;
- la Società deferita che è rappresentata dal legale di fiducia come da delega del legale rappresentante.Il calciatore Barbaro Giovanni è assente nonostante rituale convocazione.Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore.Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti presenti dichiarano, tramite i loro rappresentanti, di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.- all’allenatore Fabio Dazzi, l’inibizione per 2 mesi sulla sanzione base determinata in mesi 3- alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di euro 200,00 sulla sanzione predeterminata in € 300,00La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle sanzioni come sopra esposte
DISPONE
la chiusura del dibattimento per quanto riguarda i soggetti sopraindicati, proseguendolo nei confronti di Giovanni Barbaro.La discussione si apre con la descrizione delle motivazioni che la Procura Federale ha posto a fondamento del deferimento del quale l’Avvocato Stefanini chiede la conferma.Rileva in proposito che il rapporto del Commissario di campo riveste, nella specie, il carattere di prova essendo stato redatto nell’esercizio della funzione che gli è propria, ovvero segnalare il non corretto comportamento tenuto nell’occasione dal dirigente e dal calciatore.Quanto dichiarato dal tesserato in sede istruttoria non ha alcuna valenza trattandosi di dichiarazioni prive di supporto probatorio.Chiede di conseguenza che venga applicata al calciatore Giovanni Barbaro, la sanzioni della squalifica per n. 3 giornate di gara.La Commissione in sede di decisione, premesso che il rapporto del Commissario ha carattere di prova rientrando nella categoria degli atti ufficiali di gara, osserva che esso, nella specie, è stato indirizzato a controllare l’operato di un Dirigente e di un calciatore in esatta applicazione di quanto disposto dall’art. 68 delle N.O.I.F..Alla luce di detta norma quanto affermato dal Barbaro ai Collaboratori della Procura Federale ha carattere eminentemente pretestuoso ed orientato unicamente ad attenuarne la posizione.In particolare, la giustificazione dell’allenatore di essersi avvicinato al Commissario per conoscere quali erano i motivi che lo avevano indotto a decidere di non consentirgli di entrare negli spogliatoi, costituisce un inutile argomento a discarico.Il Commissario ha, infatti, semplicemente applicato il disposto dell’art. 22, c. 7, del C.G.S., il quale preclude, ai tecnici colpiti da sanzione, l’accesso ai locali all’interno del terreno di gioco, quindi agli spogliatoi. Tale ineludibile norma deve essere necessariamente conosciuta da un allenatore, ovvero da quel tesserato che ha l’obbligo di insegnare ai calciatori le norme di comportamento sportivo e non.Che fra i tre (allenatore, calciatore e Commissario) vi sia stata una discussione accesa è pacificamente ammesso da tutti e non appare credibile che essa sia stata avviata, in quei toni per di più, dal Commissario il quale, oltretutto, non vi poteva avere alcun interesse.Per quanto concerne il calciatore Barbaro, si osserva che non compete a tale categoria di tesserati il poter chiedere a persona che si trovi all’interno dall’area tecnica, per ciò stesso autorizzato dal D.G., di qualificarsi, dovendosi a tal fine ricordare che “Salvo il caso in cui rilevino l'esigenza di un loro diretto intervento, i Commissari di campo possono astenersi dal qualificarsi” secondo il disposto dell’art. 68, c. 4, delle N.O.I.F.Il deferimento è quindi fondato.
P . Q . M .
infligge le seguenti sanzioni :
- al calciatore Giovanni Barbaro, la squalifica per n. 3 (tre) giornate di gara. Dispone, in attuazione del disposto dell’art. 23 del C.G.S., l’applicazione delle seguenti sanzioni:- al Dirigente Fabio Dazzi, l’inibizione per mesi 2 (due);- alla Società Nuova Corea Migli “98, l’ammenda di € 200,00(duecento).
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