COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Dirigente dell’ A.S.D. Libero Sport Punta Ala, Signor Marco Dottarelli, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., per aver sottoscritto apocrifamente richiesta di tesseramento da parte di calciatore risultante tesserato, nella stessa stagione, per altra Società. In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società di appartenenza del calciatore in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Dirigente dell’ A.S.D. Libero Sport Punta Ala, Signor Marco Dottarelli, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., per aver sottoscritto apocrifamente richiesta di tesseramento da parte di calciatore risultante tesserato, nella stessa stagione, per altra Società. In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società di appartenenza del calciatore in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S.. L’A.G.D. Massa Marittima impugnava innanzi il G.S.T. competente l’esito della gara che vedeva opposta, in data 13.01.2013 nell’ambito del Campionato di III Categoria, la propria squadra a quella dell’A.S.D. Montargiali. Si sosteneva nel reclamo che ad essa aveva partecipato, nella squadra avversaria, in posizione irregolare di tesseramento il calciatore Cristian Lenzi essendo egli, in quel momento, tesserato contemporaneamente anche per altra Società.Il G.S.T di Grosseto, esaminati gli atti, respingeva il gravame avendo accertato la regolarità della posizione del calciatore e disponeva, opportunamente, l’invio degli atti alla Procura Federale ritenendo “… sussistere una difformità nella sottoscrizione (grafia della firma) negli atti esaminati (organigramma della A.S.D. LIBERO SPORT PUNTA ALA F.C. e liste di trasferimento, copia della Carta di identità, etc.) tale da non consentire la valutazione della posizione del Lenzi in qualità di dirigente”.L’Ufficio acquisiva in istruttoria le dichiarazioni del Calciatore Lenzi e del Presidente della Società Libero Sport Punta Ala e procedeva a deferire il vice Presidente della medesima Società, Marco Dottarelli, e la Società per i motivi indicati in epigrafe.Eseguite le prescritte, rituali, notifiche si dà atto dell’assenza, all’odierna riunione, dei soggetti deferiti, nonostante la rilevata regolarità delle prescritte notifiche.La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini, il quale, in apertura di dibattimento, deduce che il deferimento è da confermare essendo ampiamente provato dalla ammissione del fatto resa dall’incolpato al Presidente della propria Società, circostanza che rende del tutto superflua ogni ulteriore istruttoria L’accertata colpevolezza del Dirigente coinvolge, sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa, la Società, alla quale deve essere riconosciuto il merito di essersi immediatamente attivata al fine di accertare con esattezza il compiersi dei fatti.Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni: - al Dirigente Marco Dottarelli, l’inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società Libero Sport Punta Ala, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 300,00 (trecento).In assenza di argomentazioni a difesa la Commissione, decidendo, osserva quanto segue.Il deferimento è da accogliere in virtù della dichiarazione confessoria del Dottarelli che, ancorché resa ad un terzo, costituisce indubbia prova trovando essa, per di più, precisa collocazione nell’insieme del quadro istruttorio costituito, da un lato, dalle recise negazioni opposte dal Lenzi all’essere egli tesserato nell’ambito della stessa stagione contemporaneamente per due Società, dall’altro, soprattutto, per la evidente diversità delle firme apposte nel corso degli anni sulle varie richieste di tesseramento, correttamente rilevata dal G.S.T..E’ inoltre da ricordare che esiste in proposito la delibera, avente carattere definitivo, emessa del medesimo Giudice Territoriale che ha escluso ogni possibile duplicazione di tesseramento da parte del Lenzi P . Q . M . la C.D.T.Toscana, in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni : - al Dirigente Marco Dottarelli, l’inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società Libero Sport Punta Ala, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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