COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Dirigente Rumorini Adriano al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. . In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società dal medesimo rappresentata, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 1, del C. G. S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Dirigente Rumorini Adriano al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. . In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società dal medesimo rappresentata, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 1, del C. G. S.. Nel corso dell’esame degli atti del deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di alcune Società e loro Dirigenti, costituenti violazione degli artt. 1, c. 1, e 4, c. 1 e 2, del C.G.S., questa Commissione accertava che alcuni comportamenti tenuti dal Remorini nella conduzione societaria in ordine a nomine o destituzione di Consiglieri, apparivano essere in contrasto con le norme statutarie della Società.Trasmetteva quindi gli atti alla Procura Federale la quale, ritenendo del tutto fondata la segnalazione ha disposto il deferimento oggi in esame.Notificati gli atti necessari alla contestazione della violazione ed alla convocazione delle parti, si dà atto che nessuno dei due soggetti deferiti è presente.Per quanto riguarda il Signor Remorini Adriano, Presidente all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Bonascola Calcio. è pervenuta a cura della Società, in data 11 luglio, la comunicazione del decesso avvenuto in data 02.04.2013.Alla nota è allegata copia del certificato di morte. L’Avvocato Marco Stefanini, rappresentante della Procura Federale, preso atto, in apertura di dibattimento,del decesso del Signor Remorini, deduce che il deferimento deve proseguire nei confronti della Società ed è da confermare, risultando la contestazione sollevata dall’esame di taluni verbali del C.di.A. confrontate con le norme statutarie della Società. L’accertata colpevolezza del Dirigente coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa.Chiede di conseguenza che venga applicata alla Società A.S.D. Bonascola Calcio, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva previsto dalla normativa vigente, la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 300,00 (trecento).Questa la decisione.Il deferimento è fondato e quindi da accogliere.E’ provato dagli atti acquisiti in occasione del procedimento disciplinare dal quale il presente discende, che la nomina e/o le dimissioni dei Consiglieri siano di specifica competenza dell’Assemblea dei soci e non del C. di A., secondo quanto stabilito dagli artt. 14 e 19 dello Statuto Sociale.Si precisa a tal proposito che non risulta ratificata da alcuna Assemblea la richiesta di dimissioni presentata da 8 Consiglieri in data 25 giugno 2012.Le decisioni sia dell’Assemblea che del C.di A. debbono essere assunte solo se approvate dalla maggioranza degli amministratori in carica.E’ ovvio che in entrambi i casi le convocazioni debbano essere inviate a tutti gli aventi diritto per controllare la validità della riunione e quindi delle conseguenti delibere.Ciò non si è verificato né in occasione della seduta di Consiglio tenutasi in data 25 aprile 2012, né in quella in data 25 giugno 2012.Peraltro sul primo dei verbali citati si dà atto di un’Assemblea della quale non risulta traccia nel relativo libro sociale.Tutti i fatti sopradescritti sono stati rilevati dalla consultazione degli atti societari che, esaminati in sede dell’istruttoria del precedente deferimento, sono stati acquisiti a questo fascicolo, dovendosi precisare che le relative violazioni, specificatamente riferite agli artt. 12 - 14 - 15 - 19 - 20 dello Statuto sociale, sono ascrivibili in via esclusiva, al Presidente pro tempore, Signor Adriano Rumorini. A tale accertamento segue la responsabilità, in via oggettiva, della Società. P . Q . M . la C. D. T. Toscana, accoglie il deferimento nell’ambito di cui infra, e per l’effetto, infligge all’A.S.D. Bonascola Calcio in applicazione del principio della responsabilità diretta previsto dall’art. 4, c. 1, del C.G.S., l’ammenda di € 300,00 (trecento). Dichiara estinto il procedimento nei confronti del Signor Adriano Remorini per quanto indicato in narrativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it