COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Calciatore Parri Tommaso e del Dirigente Gualtieri Guido, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. . In conseguenza di tale violazione viene deferita anche l’A.S.D. F.C. Luigi Meroni, Società di appartenenza dei tesserati sopra citati, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del Calciatore Parri Tommaso e del Dirigente Gualtieri Guido, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. . In conseguenza di tale violazione viene deferita anche l’A.S.D. F.C. Luigi Meroni, Società di appartenenza dei tesserati sopra citati, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S.. L’Arbitro della gara del Campionato Provinciale Juniores Meroni / Bettolle, disputata in data 22 dicembre 2012, ha denunciato al Presidente della C.R.A Toscana un’aggressione, verbale e fisica, di cui sarebbe stato oggetto in un locale di Siena, la sera del successivo giorno 26, da parte del calciatore Tommaso Parri, tesserato per l’A.S.D. Meroni.All’episodio sarebbe stato presente senza parteciparvi ma assistendovi passivamente, anche l’Allenatore della squadra, Signor Guido Gualtieri. L’esposto è quindi pervenuto alla Procura Federale la quale, ascoltate le parti, ha disposto il deferimento oggi in esame.Sono presenti il calciatore deferito, assistito dal legale di fiducia, e la Società rappresentata dal Signor Quercili Gianni, Presidente, assistito dal medesimo legale.La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al Calciatore Parri Tommaso, la squalifica per 5 (cinque) giornate di gara, determinata sulla sanzione base di 7 (sette) giornate; - all’Allenatore Gualtieri Guido, la squalifica per mesi 2 (due) sulla sanzione base di mesi 3 (tre); - alla Società A.S.D. Meroni, in conseguenza della responsabilità contestatale , l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione predeterminata in € 300,00 (trecento).La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni come sopra determinate. DISPONE la chiusura del dibattimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it