COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore Zeni Lorenzo, tesserato per l’U.S.D. Vicchio, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. . In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società di appartenenza del calciatore in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 8 del 08.08.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti del calciatore Zeni Lorenzo, tesserato per l’U.S.D. Vicchio, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. .
In conseguenza di tale violazione viene deferita anche la Società di appartenenza del calciatore in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C. G. S..
La C.D., nell’esaminare il reclamo posto alla propria cognizione, relativo ai provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. con riferimento alla gara del Campionato di Eccellenza Vicchio – San Giovanni Valdarno del giorno 11 novembre 2012, rilevava la necessità di effettuare indagini così motivando:
“ La questione, se il D.G. sia stato toccato, da chi e se volontariamente, deve essere oggetto di indagine e pertanto nell’accoglimento del reclamo questa C.D. ritiene doveroso l’invio degli atti alla Procura Federale per l’accertamento di quanto sopra”. (C.U. n. 33 del 13.12.2012)
Con ciò esprimendo i dubbi derivanti dalla lettura degli atti di gara che non facevano, nell’immediato, chiarezza su quanto accaduto.Rinviava di conseguenza gli atti alla Procura Federale i cui Collaboratori, dopo aver ricostruito il filmato della gara ed averlo visionato unitamente all’arbitro della stessa raccogliendone le considerazioni conclusive, provvedeva a disporre il deferimento indicato in epigrafe, con provvedimento in data 30 aprile 2013.Contestati i fatti ai soggetti interessati e disposte le convocazioni di rito per la data odierna si procede all’esame della vicenda alla presenza:
- del calciatore Zeni Lorenzo, assisitito dal proprio legale;
- della Società U.S.D. Vicchio, che interviene tramite il Dirigente Manzani Franco, delegato. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini.Il calciatore Lorenzo Zeni ha prodotto memoria con allegati.Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio:
- al calciatore Zeni Lorenzo, la squalifica per giorni 40 (quaranta), sulla sanzione base determinata in giorni 60 (sessanta);
- alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di euro 150,00 (centocinquanta) sulla sanzione base determinata in euro 200,00(duecento).La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle sanzioni come sopra determinate.
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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