COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 20.08.2013 Decisioni del Giudice Sportivo GARA: CASTEL DEL PIANO / PERUGIA CALCIO disputata a Ponte San Giovanni il 10/08/2013

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 20.08.2013 Decisioni del Giudice Sportivo GARA: CASTEL DEL PIANO / PERUGIA CALCIO disputata a Ponte San Giovanni il 10/08/2013 P R E M E S S O CHE al III° minuto del primo tempo, il calciatore n.5 del Perugia, sig. COMOTTO Gianluca,"spingeva con le mani sul viso un giocatore avversario a gioco fermo"; CHE detto calciatore, segnatamente il sig. GIBBS Alex Mansfield (n.9 del Castel del Piano), in reazione a tale gesto, "colpiva volontariamente e con forza con una testata al naso il Comotto"; CHE il colpo si rivelava talmente violento da costringere la vittima ad abbandonare il campo con una "vistosa perdita di sangue dal naso"; CHE, attesa la situazione creatasi,la società Perugia Calcio, si rifiutava di proseguire la partita, di guisa che il "triangolare" fra le società Perugia Calcio, Castel del Piano e Pontevecchio veniva, di fatto, interrotto; o s s e r v a L'esame di questo giudice concerne soltanto la condotta posta in essere dal Gibbs, in quanto quella del Comotto dovrà essere valutata dal giudice competente per categoria di appartenenza (ossia il Giudice sportivo Lega Pro di Prima Divisione); La condotta tenuta dal Gibbs, a parere di questo giudicante, appare quanto mai grave in quanto alla violenza del colpo si accompagna la gratuità dello stesso. Tale condotta, infatti, non solo si è concretizzata in un contesto privo di particolare agonismo (trattavasi, infatti, sostanzialmente di una amichevole) ma, addirittura, nelle prime fasi di gioco (si era al III° minuto ed in precedenza, ad - cu 10 / 224 - eccezione della quasi contestuale "manata" sul volto ricevuta dal Comotto, non vi erano stati screzi fra i due). Tali considerazioni, se pure non conferiscono prova di alcuna oggettiva premeditazione da parte del Gibbs, evidenziano - tuttavia - una eccessiva tendenza all'aggressività fisica del tutto fuori luogo. Sebbene, infatti, neppure il fatto di aver ricevuto reiterate provocazioni da parte dell'avversario - in modo sistematico- per tutta la gara, avrebbe legittimato il Gibbs a colpire l'avversario con una violenta testata a gioco fermo, non v'è dubbio che nel caso di specie, neppure si rinviene alcun motivo (o pseudo-motivo) di esasperazione del predetto (e di tale gratuità, unitamente alla violenza del colpo, si deve tener conto nella quantificazione della sanzione da irrogare). PQM D E L I B E R A 1) La squalifica fino al 15 Novembre 2013 a carico del calciatore n.9 del Castel del Piano, sig. GIBBS Alex Mansfield; 2) La trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Lega Pro di Prima Divisione per quanto di competenza in ordine alla condotta tenuta dal calciatore n.5 del Perugia Calcio, sig.COMOTTO Gianluca.
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