• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 27 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 17 Settembre 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL CALC. GILLET JEAN FRANCOIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009; AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DEL 11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 27 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 17 Settembre 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL CALC. GILLET JEAN FRANCOIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009; AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DEL 11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
Il procuratore Federale ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.N.D.) tra gli altri, il calciatore Jean Francois GILLET per rispondere degli addebiti di cui al provvedimento di deferimento del 4.6.2013 (7951/65 pf 12 13/SP/seg) come di seguito parzialmente trascritto:
“Gara BARI / TREVISO dell’11.5.2008 – s.s. 2007 – 2008
BELMONTE Nicola, BONANNI Massimo, ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois, LANZAFAME Davide, RAJCIC Ivan, SANTORUVO Vincenzo, SPADAVECCHIA Vitangelo e STRAMBELLI Nicola, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’AS BARI Spa, nonché PIANU William, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per il Treviso Football Club 1993 Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI-TREVISO dell’11 maggio 2008, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento da intendersi integralmente richiamata e parte integrante del presente provvedimento. In particolare PIANU, per aver contattato SANTORUVO, al fine di proporgli l’alterazione del risultato della gara onde far ottenere un vantaggio in classifica al TREVISO, a fronte del pagamento di una somma di denaro; SANTORUVO per aver aderito alla proposta, fornendo il suo apporto per la realizzazione dell’accordo illecito, percependo, a tal fine, una somma di denaro, nonché per aver promosso, unitamente a RAJCIC, la detta proposta illecita presso i propri compagni di squadra; RAJCIC, per aver aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, promuovendolo presso i compagni di squadra e occupandosi anche, tramite sua moglie, del ritiro e della consegna del denaro ai soggetti coinvolti, nonché percependo, a tal fine, una somma del denaro; BELMONTE, BONANNI, ESPOSITO, GANCI, GILLET, LANZAFAME, SPADAVECCHIA e STRAMBELLI per aver aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara per tutti i tesserati suindicati, nonché per ESPOSITO , GANCI, GILLET e LANZAFAME della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara SALERNITANA – BARI del 23.05.2009, di cui nel prosieguo e, per BELMONTE ed ESPOSITO anche rispetto ad altri illeciti che hanno costituito oggetto del procedimento 463pf10-11 e inoltre per SANTORUVO relativamente agli illeciti contestati nel procedimento 33pf11-12 …..
Gara SALERNITANA-BARI del 23.05.2009 – s.s. 2008-2009
- ESPOSITO Marco, STELLINI Cristian, SANTONI Nicola, MASIELLO Andrea,LANZAFAME Davide, GILLET Jean Francois, DE VEZZE Daniele, GUBERTI Stefano, KUTUZOV (Kutuzau) Vitali, PARISI Alessandro, GALASSO Gianluca, BONOMI Simone, CAPUTO Francesco, COLOMBO Corrado, BIANCO Raffaele ed EDUSEI Mark, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’AS BARI Spa, nonché FUSCO Luca e GANCI Massimo, calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la SALERNITANA, nonché ancora D'ANGELO Cosimo, all'epoca dei fatti dirigente
della SALERNITANA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SALERNITANA-BARI del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del deferimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, da intendersi integralmente richiamata e parte integrante del presente provvedimento. In particolare, ESPOSITO, SANTONI, DE VEZZE e STELLINI per aver preso contatti con FUSCO, GANCI e D'ANGELO al fine di trovare una accordo per l'alterazione del risultato della gara con corresponsione di denaro in favore dei calciatori del Bari; GUBERTI e DE VEZZE per aver portato avanti la trattativa con FUSCO fino alla sua effettiva conclusione; D'ANGELO per aver materialmente corrisposto il compenso per l'illecito consegnandolo a soggetto non tesserato, su consenso di ESPOSITO che ha provveduto poi alla divisione e distribuzione del denaro agli altri soggetti che avevano aderito all'illecito; tutti gli altri soggetti incolpati per aver aderito all'accordo illecito. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché, per ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois e LANZAFAME Davide, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara BARI-TREVISO del 11.05.2008, di cui in precedenza e per ESPOSITO, GUBERTI, PARISI, STELLINI e MASIELLO A., anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 463pf10-11 e inoltre per SANTONI relativamente agli illeciti contestati nei procedimenti 1615pf10-11 e 33pf11-12 e inoltre per STELLINI relativamente agli illeciti contestati nel procedimento 1075pf11-12. …. ” Alla riunione presso la C.D.N. del 4 luglio 2013, la Procura Federale ha formulato nei
confronti di GILLET Jean Francois la seguente richiesta di sanzione: “per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S., con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti: squalifica di 4 anni (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante + ulteriori 6 mesi di squalifica per illecito sportivo)”. La Commissione Disciplinare Nazionale, con la delibera impugnata di cui al Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013, ha inflitto al calciatore GILLET Jean Francois la squalifica per anni 3 (tre) e mesi 7 (sette) previa derubricazione “in omessa denuncia“ dell’originario addebito contestato dalla Procura Federale quale illecito sportivo, quanto alla gara Bari/Treviso dell’11.5.2008, ed
accogliendo la richiesta della Procura Federale quanto alla contestazione di illecito sportivo in relazione alla gara Salernitana / Bari del 23.5.2009. Con riferimento alla prima gara la Commissione ha ritenuto infatti di non condividere le conclusioni della Procura Federale circa il coinvolgimento nell’illecito sportivo del Gillet, ritenendole non suffragate da univoci riscontri, tenuto conto delle dichiarazioni di taluni calciatori, dal contenuto generico (Masiello), incerto (v. audizione Rajcic del 28.02.2013) ed in contrasto con le affermazioni di segno contrario del Lanzafame (audizione del
4.8.2012 ed interrogatorio dinanzi all’A.G. di Bari dell’8.8.2012), nonché del mancato riscontro della dichiarazione dello Iacovelli in ordine al possibile contatto tra Pianu, calciatore del Treviso, e Gillet. Tuttavia, avendo ritenuto raggiunta la prova della piena conoscenza dei fatti da parte dello stesso Gillet, tra l’altro sul punto in qualche modo anche ammessa, la Commissione, previa riqualificazione del fatto, ha derubricato la ipotesi di illecito in quella più lieve di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S.. In relazione alla gara Salernitana/Bari del 23.5.2008, invece, la Commissione ha
ritenuto pienamente raggiunta la prova del coinvolgimento del Gillet nell’illecito sportivo contestato. Sul punto la Commissione si è così espressa: “…Per quanto riguarda Jean Francois Gillet, egli ha negato il proprio coinvolgimento nell'illecito sportivo, ammettendo esclusivamente di essere stato a conoscenza dello stesso e di non avere colpevolmente denunciato quanto a propria conoscenza. A suo carico gravano però le dichiarazioni dettagliate e logiche di Andrea Masiello che indica espressamente Gillet come presente alla riunione nel corso della quale Esposito, De Vezze, Santoni e Stellini hanno riferito alla squadra dell'incontro con i calciatori della Salernitana volto al raggiungimento di un accordo per l'alterazione del risultato della gara a fronte della dazione di una somma di denaro, senza reazione da parte di nessuno alla proposta. Inoltre, lo stesso Masiello riferisce espressamente della presenza di Gillet alla telefonata tra Guberti e Fusco rivolta alla conclusione del suddetto accordo. Le accuse di Masiello trovano numerosi riscontri estrinseci. Stellini conferma il coinvolgimento del compagno e riferisce di aver chiesto a Gillet di convocare la squadra per l'incontro nel corso del quale avrebbe riferito della possibilità di combine della gara. Il calciatore Kutuzov in sede di interrogatorio dinanzi all'A.G. ha espressamente riferito dell'invito di Gillet, in occasione della riunione della squadra negli spogliatoi, a non impegnarsi per vincere la gara, prospettando la possibilità che la Salernitana corrispondesse denaro per ottenere la vittoria. Kutuzov dichiara all'A.G. che, nei giorni successivi alla gara, sia Gillet che Stellini ribadirono la disponibilità del denaro in favore dei partecipanti alla combine. In effetti il Kutuzov in sede di audizione davanti alla Procura federale ha parzialmente ritrattato tali proprie dichiarazioni, ma in maniera evidentemente non credibile. Anche in dibattimento il difensore del deferito ha fatto riferimento a una imprecisa trascrizione da parte dell'A.G. di quanto da lui detto a causa di una sua dedotta difficoltà a esprimersi in italiano e ha giustificato la firma del verbale con una riferita incapacità di leggere nella nostra lingua. Ora, a parte la considerazione che in sede di interrogatorio dinanzi all'A.G. il calciatore era assistito da un difensore, non appare credibile l'affermazione sulla difficoltà di esprimersi in italiano o di leggere nella stessa lingua per un calciatore tesserato per la prima volta per una squadra italiana nel 2001 e poi ininterrottamente tesserato per compagini italiane dal 2003 e, cioè, ben sei anni prima rispetto ai fatti oggetto del presente deferimento. Le accuse nei confronti di Gillet trovano riscontro anche nelle dichiarazioni del calciatore Colombo che confessa di aver avuto percezione chiara dell'intervenuta combine nel corso della riunione in palestra alla presenza di Gillet. Lo stesso calciatore riferisce del contatto con Gillet in quanto capitano, al quale chiedeva di non giocare per non sottostare all'accordo, non ricevendo dal compagno alcuna reazione, nonostante la chiara esternazione in merito all'illecito che si andava realizzando. Anche Santoni, Bonomi e Parisi riferiscono dell’attiva partecipazione di Gillet all’incontro della palestra. Del resto le stesse dichiarazioni rese da Gillet all’A.G. e alla Procura federale costituiscono confessione della sua partecipazione alla riunione della palestra, della consapevolezza dell’esistenza delle illecite trattative e della distribuzione del compenso da parte dell’Esposito, anche se il deferito nega di aver partecipato a tale spartizione. In dibattimento la difesa del Gillet ha incentrato la discussione sulla mancanza di prova dell’effettiva ricezione di denaro da parte del deferito. Contro tale argomentazione militano però le dichiarazioni di Esposito che espressamente riferisce di aver corrisposto a Gillet la sua quota di compenso per l'illecito, circostanza di fatto in relazione alla quale il mancato ricordo in merito al concreto momento e al preciso luogo di dazione del denaro non determina la non credibilità della stessa, a fronte del tempo trascorso e del pagamento di un elevato numero di soggetti per la combine. Peraltro, si osserva che l’eventuale mancata percezione di un compenso in denaro, rilevante in sede penale, è di per sè assolutamente ininfluente ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare contestato al deferito. L’art. 7, comma 1, CGS punisce infatti “il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica“. Trattasi con tutta evidenza di un illecito disciplinare “di pericolo” aggravato dall’evento ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7 C.G.S.. In tale contesto normativo aver percepito o meno un compenso in denaro non è elemento necessario per la realizzazione della fattispecie. Va infine ricordata la posizione di grande prestigio all’interno della squadra del capitano Gillet che induce a ritenere logicamente altamente improbabile che l’accordo si potesse perfezionare senza il suo assenso”. Con atto del 19.7.2013, il sig. GILLET Francois Jean ha proposto ricorso ex artt. 37 e 42 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com.Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013).
Nel proprio articolato appello, il Gillet sostiene le seguenti ragioni.
A) Sulla gara SALERNITANA / BARI
Secondo il ricorrente, la decisione della Commissione avrebbe individuato la responsabilità del Gillet per illecito sportivo in assenza dei necessari riscontri probatori. Scomponendo la fattispecie dell’illecito sportivo oggetto di esame negli episodi salienti che caratterizzarono la vicenda ed oggetto di valutazione da parte della Procura Federale prima e della Commissione poi, l’atto di gravame è volto a dimostrare come l’unica circostanza provata sia quella della partecipazione del medesimo calciatore alla riunione promossa dal compagno di squadra Stellini e svoltasi nella palestra degli spogliatoi qualche giorno prima della gara con la Salernitana proprio il giorno successivo all’incontro che si tenne sulla strada per Molfetta tra quattro calciatori del Bari (Stellini, De Vezze, Esposito, Santoni), due della Salernitana (Fusco e Ganci) ed il dirigente della medesima ultima società Sig. De Angelis. Secondo il ricorrente, infatti, poiché alla riunione in questione il Gillet prese parte proprio perché in tal senso invitato dallo Stellini, pur essendo del tutto all’oscuro dell’incontro avuto dai compagni sopra citati con gli emissari della Salernitana; poiché la partecipazione del Gillet a tale incontro fu del tutto passiva (di “mero uditore”); poiché il medesimo non prese parte alla partita e non vi sarebbero prove concrete della fattiva partecipazione del Gillet a tutti i successivi momenti perfezionativi dell’illecito, compreso quello della spartizione del denaro proveniente dagli emissari della Salernitana, la contestazione avrebbe dovuto essere derubricata, a tutto voler concedere, all’ipotesi meno grave dell’omessa denuncia prevista e sanzionata dall’art. 7, comma 7, C.G.S.. In particolare nell’atto di appello si sostiene che:
a) Stellini riferì al Gillet l’esigenza di riunire i compagni per capire il da farsi circa la proposta, formulata dagli emissari della Salernitana, di combinare la partita in funzione del clima amicale esistente tra le due tifoserie (“riuniamoci in palestra e capiamo un pò cosa bisogna fare” – trascrizione int. Stellini, pag. 40);
b) il Gillet non prese mai la parola nel corso della riunione in palestra nel corso della quale Stellini e Santoni riferirono la situazione (dichiarazione in udienza di Gazzi del 4.7.2013; audizione Colombo presso la Procura federale);
c) il silenzio serbato da Gillet nel corso della riunione non può essere interpretato quale assenso alla combine; nè assumerebbe valore contrario l’interpretazione che di tale silenzio, osservato sostanzialmente da tutti i presenti, intese dare lo Stellini (“questo è quello che capii io” – interrogatorio Stellini, pag. 27), come pure quanto espresso dal Colombo circa la sensazione dell’avvenuto perfezionamento della combine già in quella riunione, tenuto conto che lo stesso Colombo, in sede di audizione alla Procura Federale, ebbe a riferire che “la cosa venne inizialmente posta come una semplice ipotesi e per questo tutti i giocatori presenti non proferirono parola. Si trattava di una chiacchierata dove alla fine non si era ancora deciso il da farsi”);
d) le dichiarazioni rese dal calciatore Kutuzov davanti all’A.G. non possono condurre a ritenere provato che il Gillet, in occasione di tale riunione in palestra, invitò i compagni a non impegnarsi per vincere la gara, prospettando la possibilità che la Salernitana corrispondesse denaro per ottenere la vittoria; la rilettura della deposizione infatti, seppure non particolarmente agevole, consentirebbe di giungere alla diversa interpretazione secondo la quale a tale riunione il Gillet non prese la parola (confusione del Kutuzov tra le figure del capitano e del vice capitano) e che la questione venne prospettata solo al livello di ipotesi e che comunque il Gillet non era tra i promotori dell’iniziativa;
e) molti elementi, confrontati tra di loro, confermano che il perfezionamento dell’accordo illecito si realizzò solo il giorno prima della partita quando la squadra era già in ritiro a Salerno allorchè venne effettuata la telefonata al calciatore Fusco, mentre nel corso della settimana precedente era stata prospettata una mera ipotesi (Lanzafame, interrogatorio PM 8.8.2012; Esposito, trascrizione interrogatorio pag. 40; Masiello); f) la presenza del Gillet all’interno della stanza di Guberti, dalla quale venne effettuata la telefonata a Fusco, è riferita dal solo Masiello e la circostanza, rappresentata dal Masiello prima genericamente (con riferimento alla presenza di tutti i compagni di squadra - audizione 10.7.2012 e interrogatorio PM 30.7.2012) e poi ricondotta in modo specifico al Gillet (audizione dell’11.3.2013), non trova alcun riscontro esterno dal momento che tale non può essere la conferma della effettuazione della telefonata in questione da parte del Lanzafame (audizione 4.6.2012 e interrogatorio 8.8.2012) che non fa alcun riferimento alla presenza di Gillet; g) l’episodio verificatosi il giorno della gara (che vide protagonista il calciatore Colombo il quale comunicò al Gillet, che si limitò a prenderne atto, la propria intenzione di non volere prendere parte ad una partita combinata) non assume il valore che l’ipotesi accusatoria gli attribuisce dal momento che il Gillet non avrebbe giocato la gara per scelta dell’allenatore che intese schierare nelle ultime partite il portiere di riserva (Santoni); h) Gillet non ha ricevuto i soldi derivanti dalla combine: le affermazioni rese dall’Esposito nel corso del suo interrogatorio alla A.G., al quale la Procura Federale e la Commissione hanno attribuito rilievo, non solo sono isolate nell’ambito di un più ampio contesto generale, ma sarebbero anche incerte, per alcuni versi contraddittorie (anche con le successive affermazioni rilasciate in sede di audizione avanti la Procura Federale il 20.2.2013), dubitative e sostanzialmente condizionate dal fatto che dell’importo di denaro giunto a Salerno (circa € 300.000), Esposito si autoliquidò una cifra molto più elevata rispetto a quella che venne effettivamente distribuita agli altri compagni (da qui l’esigenza di coinvolgere quanti più compagni possibile per giustificare un numero maggiore di percettori rispetto alla realtà e quindi occultare ai propri sodali il proprio intento accaparratorio).
B) Sulla gara BARI / TREVISO
Con riferimento alla gara Bari / Treviso il Gillet contesta la correttezza della decisione impugnata ritenendo non raggiunta la prova, con ragionevole grado di certezza, della propria consapevolezza dell’intenzione da parte dei compagni di squadra di alterare il risultato della gara. In particolare si sostiene che le dichiarazioni rese dal calciatore Stellini (relazione indagine pag. 33) confermerebbero che il Gillet avrebbe maturato il convincimento che il tentativo di combine fosse stato in qualche modo bloccato dai compagni stessi; non sarebbe sorto pertanto in capo al medesimo
alcun dovere di denunciare l’accaduto alla Procura Federale. Nel corso del dibattimento, svoltosi davanti a questa Corte in data 27 luglio 2013, i difensori del ricorrente ed il Procuratore Federale hanno diffusamente ed elegantemente illustrato le proprie tesi relative alla gara Salernitana / Bari, rimettendosi al proprio atto di appello per la gara Bari/Treviso ed insistendo nelle conclusioni rassegnate. La Corte ritiene di non dovere condividere la ricostruzione proposta dal ricorrente con riferimento ad entrambe le gare.
A) Ed infatti, per quanto riguarda la gara Salernitana/Bari, le affermazioni del calciatore Masiello conducono a ritenere che tutta la squadra fosse a conoscenza dell’esistenza di una trattativa con alcuni giocatori della Salernitana per alterare il risultato della partita. Il Masiello riferisce anche di un assenso che venne espresso in forma tacita dai calciatori del Bari presenti alla riunione svoltasi nella palestra qualche giorno prima della gara e dopo l’incontro che si tenne tra quattro calciatori del Bari (Stellini, De Vezze, Esposito, Santoni e due della Salernitana (Fusco e Ganci) e del Sig. DeAngelis. Tra i calciatori presenti a quella riunione figura anche Gillet e la circostanza non è in discussione come non è in discussione che il Gillet non espresse in quella occasione, come in seguito, il proprio esplicito dissenso al perfezionamento dell’accordo illecito. Tuttavia, l’appello del Gillet tende ad indurre la suggestione che la sola partecipazione (indiscussa) a tale riunione del Gillet stesso sia insufficiente ai fini dell’accertamento dell’illecito sportivo. E ciò in considerazione del fatto che:
a) non vi sarebbe prova che il Gillet in occasione di detta riunione espresse il proprio intendimento di favorire, o comunque avallare, l’alterazione del risultato anche con il proprio contegno consapevolmente non ostativo; b) nelle successive decisive tappe del processo che condusse i giocatori del Bari a perfezionare l’accordo con i giocatori della Salernitana, la posizione di complicità del Gillet non troverebbe riscontro negli elementi estrinseci necessari per suffragare la fondatezza delle affermazioni del Masiello; c) in ogni caso, il Gillet non ne sarebbe stato protagonista (fino all’atto finale della disputa della partita alla quale il Gillet non
prese attivamente parte essendo rimasto in panchina). Tali affermazioni non sono condivisibili sulla base delle seguenti considerazioni. La posizione del Gillet appare infatti ben chiara con riferimento alla vicenda proprio a partire dalla sua partecipazione alla riunione indetta dai calciatori presso la palestra degli spogliatoi all’indomani dell’incontro con i giocatori della Salernitana. Giova ricordare, infatti, che, ai sensi dell’art. 7 C.G.S., “1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. 2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili”. Viene quindi espressamente sanzionato ogni comportamento potenzialmente idoneo ad alterare il risultato di una gara (l’alterazione effettiva rileva solo come aggravante) anche tramite il semplice consentire che altri compiano tale genere di atto quando dal medesimo se ne ricava un vantaggio. Ebbene, proprio in questa prospettiva occorre valutare, in primo luogo, che valore debba essere attribuito nel caso specifico alla circostanza negativa della mancanza dell’espressione di un esplicito dissenso da parte del Gillet rispetto all’accordo illecito, tenuto conto che il calciatore, personaggio di rilievo all’interno dello spogliatoio e punto di riferimento per molti compagni (si consideri che il Colombo, il giorno della gara, avvertì l’esigenza di rivolgersi proprio al Gillet per esprimere il suo grave disagio), era ben a conoscenza del fatto che la combine era stata proposta alla squadra (interrogatori Masiello, Stellini, audizione P.F. Parisi 27.2.2013) e quindi dalla medesima squadra accettata. Proprio nella indicata prospettiva, a giudizio della Corte, di particolare rilievo appare la dichiarazione (di natura confessoria) rilasciata dallo stesso Gillet il quale, in sede di audizione alla Procura Federale (21.2.2013), ebbe a dichiarare di essere stato coinvolto dallo Stellini nell’iniziativa di radunare la squadra in palestra e che, nel corso della riunione, in occasione della quale Stellini prospettò alla squadra l’ipotesi di favorire la Salernitana (pur non facendo, secondo quanto dal medesimo dichiarato, esplicito riferimento ai contatti avviati con i giocatori della Salernitana), non prese alcuna posizione al riguardo. Tale circostanza conferma, a giudizio della Corte, come il Gillet fosse perfettamente a conoscenza della proposta di combine ricevuta dai calciatori della Salernitana per mezzo dei propri compagni (tra i quali lo Stellini), dal momento che non appare plausibile che lo Stellini o prima della riunione, o, al più tardi, nel corso della riunione stessa, abbia omesso di informare il Gillet della proposta ricevuta il giorno prima dai giocatori della Salernitana; proposta che avrebbe dovuto essere oggetto di discussione nel corso della riunione in palestra che proprio a tal fine veniva convocata anche per mezzo del Gillet. Del resto è lo stesso Stellini ad affermare che dell’incontro con gli emissari della Salerinitana, avvenuto il giorno prima, mise a conoscenza Gillet proprio per giustificare l’organizzazione della riunione (audizione P.F. Stellini 26.2.2013). Peraltro Stellini nella medesima circostanza afferma che Gillet era a conoscenza dell’accordo. Il fatto è confermato dalla audizione di Bonomi (4.3.2013) il quale non solo riferisce che in occasione di tale riunione lo Stellini riferì alla squadra la proposta di alterare il risultato della partita in cambio di denaro, ma che intervenne anche Gillet il quale appoggiò il proposito di alterare la partita seppure per motivazioni non legate a finalità lucrative ma volte essenzialmente ad assecondare la presunta volontà dei tifosi dello stesso Bari, gemellati con quelli della Salerinitana. Anche il calciatore Santoni riferì della partecipazione attiva del Gillet alla riunione in palestra (pur non ricordando il contenuto dell’intervento del Gillet). Tutto ciò, oltre a rappresentare indiscutibile riscontro delle dichiarazioni dettagliate e logiche rese da Andrea Masiello, rende inverosimili le ulteriori dichiarazioni dello stesso Gillet in sede di audizione davanti alla Procura Federale del 28.3.2013 volte ad escludere che lo Stellini gli riferì del contatto con i calciatori della Salernitana del giorno precedente la riunione. Anche la testimonianza di Kutozov, nel suo complesso, pur caratterizzata da qualche contraddittorietà, non altera il quadro di insieme (nella audizione del 20.8.2012, prima afferma che Gillet parlò alla squadra circa la prospettiva di alterare la partita in questione, salvo successivamente precisare di non sapere chi fossero i promotori della combine; quindi afferma che Gillet disse che la Salernitana avrebbe potuto stimolare i giocatori del Bari dando loro del denaro e che di tale denaro vi era disponibilità, pur non ricordando circostanze di tempo e di luogo; poi contraddittoriamente esclude tale ultimo elemento nella successiva audizione alla Procura Federale del 14.3.2013, ma tale parziale ritrattazione non appare comunque credibile come ha condivisibilmente osservato sul punto la C.D.N.; quindi afferma che Stellini disse che i soldi potevano essere riscossi da lui e Gillet e che Gillet dopo la partita gli disse che poteva ricevere il denaro). Anche la testimonianza del Colombo (audizione P.F. del 12.3.2013) consente di raggiungere la convinzione circa la piena consapevolezza da parte del Gillet dell’accordo illecito ormai raggiunto dal momento che lo stesso, al quale il Colombo, il giorno della gara, ritenne di esternare il proprio imbarazzo ed il disappunto, si limitò a prendere atto dello sfogo del compagno facendo quindi intendere di non potere o di non volere intervenire per modificare la situazione. Lo stesso Colombo del resto riferisce di essersi rivolto al Gillet in quanto capitano della squadra e ritenendolo compartecipe dell’illecito. Già tali elementi risultano decisivi per l’accertamento dell’illecito sportivo in capo al Gillet. Tuttavia i riscontri probatori consentono di ritenere dimostrato anche un ulteriore aspetto, ossia che il Gillet avrebbe percepito il denaro versato dai giocatori della Salernitana quale compenso per l’alterazione del risultato. Elemento non decisivo nell’economia della fattispecie dell’illecito sportivo, ma importante nella circostanza alla luce delle considerazioni svolte nell’appello circa la presunta insufficienza del quadro probatorio. Il rilievo che deve essere attribuito anche a tale aspetto discende quindi non dalla natura di elemento costitutivo della fattispecie dell’illecito sportivo di cui all’art. 7 C.G.S. della circostanza che dall’alterazione del risultato derivi l’illegittimo guadagno (questione correttamente inquadrata dalla C.D.N. nel senso della non rilevanza, stante la natura di illecito di pericolo aggravato dall’evento della ipotesi di cui all’art. 7); esso discende piuttosto dal fatto che, anche tale elemento, si compone e chiude, quale tessera di un mosaico, un quadro probatorio di per sé autosufficiente. Cade quindi definitivamente ogni prospettiva di derubricazione del fatto contestato nell’omessa denuncia di cui all’art. 7, comma 7 C.G.S.. Vale la pena ricordare come la conferma di tale circostanza non riposa nella sola dichiarazione di Esposito (nell’interrogatorio ai P.M. del 3.10.2012 afferma di essere sicuro di averglieli dati) ma anche nella deposizione in sede di interrogatorio al P.M. Bari del 21.9.2012 del Sig. A.I. (importante in quanto al di fuori dell’ordinamento sportivo). Infine tutte le affermazioni che confermano la partecipazione del Gillet alla spartizione del denaro pervenuto dai giocatori della Salernitana inducono a ritenere poco credibile non solo che la squadra possa avere perfezionato l’accordo senza il consenso del suo capitano, ma anche che da tale spartizione sia stato escluso un giocatore di prestigio quanto meno al pari a quello dello Stellini (che ha confessato di avere ricevuto il denaro e di averlo lasciato ad A.I in parte e per il resto dato in beneficienza). In conclusione, il quadro probatorio illustra chiaramente come il Gillet abbia partecipato ai fatti diretti a finalizzare l’alterazione della gara in questione. Si tratta di fatti ripetuti, collocabili in un ristretto lasso di tempo individuabile in pochissimi giorni, inequivocabilmente rivolti all’alterazione del risultato dei quali il Gillet fu comunque protagonista non occasionalmente o casualmente (circostanza che avrebbe potuto essere ammessa solo qualora il Gillet avesse percepito l’ipotesi di combine intercettando occasionalmente e casualmente discorsi di altri e intrattenuti tra altri), ma prendendovi parte proprio perché esponente di rilievo della squadra e, in quanto tale, coinvolto e da coinvolgere dai propri compagni anche solo per evitare o prevenire una sua manifestazione di dissenso (che, infatti, non venne mai espressa). Si tratta quindi di una condotta univoca ed inequivoca che, anche nel caso in cui la si voglia riguardare come solo oggettivamente omissiva (circostanza comunque da escludersi per le ragioni sopra esposte), si caratterizza per essere perfettamente qualificante dell’illecito sportivo contestato che, con la partecipazione del Gillet, superata la fase dell’ideazione e quella preparatoria, si è tradotto nella concreta alterazione della gara secondo il fine originariamente auspicato dai promotori. B) Anche in relazione alla gara Bari/Treviso la Corte ritiene che l’appello debba essere respinto. Le considerazioni svolte nel reclamo non sono in grado di demolire il granitico castello probatorio che consente di accertare, con ragionevole grado di certezza, la sussistenza a carico del Gillet di tutti i presupposti di cui all’art. 7, comma 7 che, come è noto, prevede e sanziona l’ipotesi dell’omessa denuncia dell’illecito sportivo. Tale obbligo, infatti, sorge nel momento in cui il soggetto viene a conoscenza della commissione di un illecito sportivo o che questo sia in divenire senza che abbia informato senza indugio la Procura Federale. Ebbene, che il Gillet avesse raggiunto un significativo grado di consapevolezza dell’illecito è confermato dalle risultanze istruttorie che la C.D.N. ha adeguatamente posto in rilievo. Le stesse dichiarazioni rese dal Gillet conducono ad escludere che il medesimo possa avere maturato il solo presentimento dell’esistenza di un tentativo di combine da parte dei propri compagni (nell’audizione davanti alla Procura Federale del 21.2.2013 Gillet afferma di avere ricevuto le confidenze di Stellini circa l’atteggiamento dello spogliatoio e di avere avvertito la necessità di ammonire espressamente i propri compagni, tra cui il Santoruvo al quale è riconducibile un ruolo fondamentale nella preparazione ed attuazione della combine). Del resto, l’unica considerazione svolta nell’atto di appello contro tale conclusione riposa sull’affermazione secondo la quale il Gillet avrebbe maturato la convinzione che i compagni avessero in qualche modo receduto dall’intenzione di combinare l’illecito. Ebbene tale circostanza riceve inequivoca smentita proprio sulla base dei fatti se è vero, come è vero, che è stata raggiunta la piena prova della commissione di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in questione per il conseguimento di un vantaggio in classifica a beneficio del Treviso. Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Gillet Jean Francois e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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4. RICORSO DEL CALC. GILLET JEAN FRANCOIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 7 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009; AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DEL 11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)"