F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 05 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 18 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI LEGA SERIE A DEL 27.6.2013 SUL PUNTO “SUDDIVISIONE DEGLI INCASSI SUPERCOPPA 2013”
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 05 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CGF del 18 Settembre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI LEGA SERIE A DEL 27.6.2013 SUL PUNTO “SUDDIVISIONE DEGLI INCASSI SUPERCOPPA 2013”
Con atto del 4.7.2013 la Juventus F.C. S.p.A. (di seguito anche Juventus) ha adito questa Corte di Giustizia Federale proponendo reclamo, in analogia a quanto previsto dall’art. 9, comma 15 dello Statuto/Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A, avverso la delibera assunta dal Consiglio di Lega Serie A del 27 giugno 2013, nella parte in cui, relativamente alla suddivisione degli incassi della supercoppa 2013, ha statuito che “stante l’indisponibilità della Juventus a recarsi in Cina a disputare la Supercoppa 2013, venga attribuita alla Lazio una somma garantita pari alla quota che essa avrebbe percepito se la Supercoppa si fosse disputata in Cina”. Più precisamente, con tale deliberato, il Consiglio di Lega ha ritenuto di “ripartire gli incassi dell’edizione 2013 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incassi da biglietteria, licenza da diritti audiovisivi domestici e internazionali; licenza da diritti promopubblicitari), dedotte tutte le spese di organizzazione, assegnando:
(i) alla Lega un minimo garantito fino alla concorrenza di quanto pari a quello che avrebbe effettivamente percepito ove la gara fosse stata disputata in Cina (dieci per cento 10%);
(ii) alla finalista soc/lazio un minimo garantito fino alla concorrenza di quanto pari a quello che avrebbe effettivamente percepito ove la gara fosse stata disputata in Cina;
(iii) alla finalista soc/juventus l’ulteriore eventuale maggiore incasso fino alla concorrenza di quanto già assegnato alla soc/Lazio e, così soddisfatta la soc/Juventus,
(iv) l’ulteriore eventuale incasso alla Lega quanto al diecipercento (10%) e a ciascuna società finalista il quarantacinque per cento (45%)”.
A sostegno della spiegata domanda la ricorrente deduce:
a) in via preliminare: incompetenza del Consiglio di Lega Serie A a deliberare in merito alla suddivisione degli incassi relativi alla Supercoppa di Lega; Segnatamente, la competenza in subiecta materia si radicherebbe in capo all’Assemblea di Lega, essendo riservato al Consiglio il solo potere di proposta. Tanto si evincerebbe da un’interpretazione coordinata delle disposizioni compendiate agli articoli 9, comma 4, lettere ee) e p), 10 comma 12, lettera x) e 30 dello Statuto di Lega, interpretazione suffragata, oltre che dal valore semantico delle richiamate proposizione normative, anche da una lettura logica e storicamente orientata dei summenzionati precetti;
b) Nel merito: è la lega che ha deciso di non disputare la Supercoppa 2013 in Cina. Ed, invero, nella prospettazione attorea, la delibera si fonderebbe su presupposti errati, non avendo la Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito anche LNPA o Lega) comunicato – entro il termine del 3 giugno, previsto dall’accordo sottoscritto con la United Vansen International sports Co. Ltd - che l’edizione 2013 della Supercoppa si sarebbe disputata in Cina. Resistono al suindicato mezzo di gravame la Lega e la società S.S. Lazio (di seguito anche Lazio). In particolare, la LNPA, già con memoria dell’8.7.2013, in replica alle sopra riportate osservazioni censoree, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto non proponibile avverso i deliberati del Consiglio e, nel merito, l’infondatezza della domanda di controparte in ragione della previsione di cui all’articolo 30 comma 1 del proprio Statuto, cui andrebbe riconosciuta la dignità giuridica di norma speciale. Con successivo atto del 4.9.2013 nel ribadire, ulteriormente argomentandole, le proprie controdeduzioni, ha, altresì, eccepito che la Juventus non ha, comunque, rispettato il disposto di cui all’articolo 9 comma 15 dello Statuto di Lega, nella parte in cui prescrive che le società possono proporre reclamo avverso le delibere (assembleari) “purchè abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori”. La mancata cura di tale preliminare adempimento impedirebbe, in definitiva, la delibazione nel merito del reclamo in epigrafe, che, pertanto, dovrebbe, anche per tale via, essere dichiarato inammissibile. Il presente procedimento veniva inizialmente fissato innanzi alla Sezione prima e, successivamente, rimesso a queste Sezioni Unite per l’udienza del 5 settembre 2013. Alla suddetta udienza le parti Juventus e L.N.P. Serie A illustravano le tesi già compendiate nei rispettivi scritti difensivi. Del pari, la Lazio sviluppava le proprie argomentazioni difensive e concludeva per il rigetto del reclamo proposto dalla società Juventus siccome inammissibile e infondato. Tanto premesso, questa Corte ritiene che il ricorso proposto dalla Juventus sia inammissibile per difetto della competenza a conoscere della vertenza in capo al presente Organo adito. Ed, invero, sulla scorta di una lettura sistematica delle disposizioni dell’ordinamento federale, trovano conferma le perplessità manifestate dalla stessa società ricorrente circa la propria legittimazione ad adire in via diretta questa Corte. La pretesa azionata, infatti, ove decisa nel merito,introdurrebbe irritualmente un nuovo livello di sindacato sulla validità delle delibere adottate dal Consiglio di Lega, non rientrante tra le attribuzioni della Corte di Giustizia Federale, il cui esatto perimetro è rigidamente delineato dallo Statuto e dalle altre norme federali. Nello stesso atto introduttivo del presente procedimento, invero, la società ricorrente riconosceva espressamente che “Lo Statuto – Regolamento della Lega non prevede espressamente la possibilità di proporre reclamo avverso le delibere adottate dal Consiglio di Lega”; ciò nondimeno, in ragione della portata lesiva della mentovata delibera consiliare, ha ritenuto ugualmente di potersi gravare innanzi a questa Corte sul presupposto di una possibile estensione, in via analogica, della previsione di cui all’art. 9, comma 15, del medesimo Statuto, che ammette la possibilità di reclamo alla Corte di Giustizia Federale “..contro la validità delle Assemblee della Lega Serie A e delle deliberazioni adottate..”. Tale costrutto giuridico, recisamente contestato dalle parti resistenti, non può essere condiviso in quanto si pone in rapporto di evidente distonia con le attribuzioni, tipiche, tipizzate e nominate della Corte di Giustizia Federale, non suscettive, come tali, di alcuna dilatazione a controversie non espressamente previste dall’ordinamento federale e più a monte dell’ordinamento sportivo che, in tale materia, si rivela un sistema conchiuso. Di ciò vi è chiara conferma nelle disposizioni dello Statuto federale che, nel definire, all’art. 34, l’organizzazione della giustizia sportiva, assegna, di norma ed in via generale, alla Corte di Giustizia Federale le funzioni di giudice di secondo grado, nonché le ulteriori e specifiche competenze previste dalle norme federali, tra cui però non è rinvenibile la fattispecie in esame. Allo stesso modo, il Codice di Giustizia Sportiva, nel declinare, all’art. 31, le attribuzioni della Corte di Giustizia Federale, non include nella relativa elencazione, né prevede alcunché circa il sindacato in unico grado sugli atti (id est delibere del Consiglio di Lega) impugnati dalla ricorrente società. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi, poi, ove si ampli il campo dell’indagine ermeneutica, estendendolo alla speciale disciplina di settore che governa il sindacato degli organi di giustizia sportiva sugli atti della Lega, il cui Statuto, soggetto ad approvazione della F.I.G.C. (cfr. art. 9, comma 2, dello Statuto federale), concorre, quale fonte dell’ordinamento federale (cfr. art. 2, comma 6, dello Statuto federale), a delineare la cornice giuridica di riferimento. Tale normativa (id est Statuto/Regolamento di Lega) – cui si riconnette, dunque, una chiara valenza integrativa delle norme suindicate che governano le attribuzioni di questa Corte – contempla invero, all’art. 9, comma 15, un’articolata disposizione in tema di reclami, a mente della quale “Contro la validità delle Assemblee della Lega Serie A e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale entro il decimo giorno non festivo successivo alla data dell’Assemblea da parte delle società presenti ed ad essa validamente partecipanti, purchè le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea. Le società che non hanno partecipato all’Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della ricezione delle delibere effettuata ai sensi del precedente comma 14”. La stessa chiara valenza semantica delle proposizioni utilizzate induce a perimetrare in modo rigido i confini di tali attribuzioni e, segnatamente, in stretta connessione con il dato, evidentemente selettivo, della riferibilità alle sedute ed alle conseguenti deliberazioni dell’organo assembleare, come massima espressione collegiale rilevante per l’ordinamento federale. Di contro, difetta una previsione di contenuto analogo nell’art. 10 del medesimo testo regolamentare, relativo alle competenze consiliari, rispetto alle quali non può, dunque, ritenersi predicabile un sindacato di questa Corte in mancanza di uno specifico titolo di investitura. Né a tale lacuna può, evidentemente, ovviarsi attraverso il ricorso al metodo dell’analogia che, già difficilmente conciliabile in astratto con i rigidi presupposti di investitura della cd. giustizia associativa, finirebbe in concreto anche per porsi in radicale contrasto con l’ordinamento federale, recante un sistema conchiuso di ricorsi e di procedure di natura giustiziale, all’interno del quale le competenze della Corte – vieppiù se in unico grado – devono intendersi tipiche e nominate. Il suddetto approdo ermeneutico trova, d’altro canto, definitivo conforto nella previsione ribadita di cui all’art. 30, comma 3, dello Statuto federale, cui va riconosciuta la valenza di norma di chiusura del descritto sistema: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 (id est “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale..”) o tra gli stessi e la F.I.G.C., per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del C.O.N.I., sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti ed atti attuativi, nonché dalle norme federali”. Una corretta esegesi di tale disposizione, effettuata in combinato disposto con le altre norme federali sopra scrutinate, induce a concludere per la rilevata natura tassativa delle competenze degli organi di giustizia sportiva e, tra essi, di questa Corte. Ed, invero, la norma in commento, per “le controversie …per le quali non siano previsti” rimedi, esclude, in apice, che le specifiche
attribuzioni decisorie contenute nelle norme federali possano essere ulteriormente ampliate, dovendo, in siffatte evenienze, radicarsi unicamente la competenza dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o se del caso, ove previsto, del TNAS presso il C.O.N.I., come sede elettiva di chiusura del sistema di tutela giustiziale sportivo seppur non endofederale. In definitiva, la res controversa introdotta con la domanda in epigrafe non rientra tra le attribuzioni tipiche e nominate della Corte di Giustizia federale.In ragione di quanto fin qui esposto, e ribadite le svolte considerazioni, il reclamo, come sopra proposto dalla Juventus F.C. S.p.A., va dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F., viste le norme dello Statuto Federale nonché le norme dello Statuto-Regolamento di Lega Seria A e le altre norme federali applicabili, dichiara inammissibile per difetto della competenza a conoscere della vertenza in capo alla presente Corte il ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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