CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 luglio 2013 promosso da: A.S.D. Matera Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 luglio 2013 promosso da: A.S.D. Matera Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI – ARBITRO PROF. AVV. MASSIMO ZACCHEO – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 0987 del 15 maggio 2013 promosso da: A.S.D. Matera Calcio, con sede in Matera, Via Sicilia n. 1, C.F. 01239950775, in persona del Presidente Signor Vincenzo Di Tria, ed ivi residente in Viale Ippocrate n. 3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9 intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 19 novembre 2012, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, l’A.S.D. Matera Calcio, nata dalla fusione tra l’U.S.D. Irsinese Calcio e l’A.P.D. Atlas Matera, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. per i fatti imputabili ai propri tesserati Signor Savino Daleno e Antonio Ciccarone, con riguardo all’incontro Viribus Unitis-Irsinese Calcio del 25 aprile 2012. La Commissione Disciplinare Nazionale, con Comunicato Ufficiale n. 62/CDN del 30 gennaio 2013, proscioglieva il Signor Ciccarone, mentre accertava la responsabilità del Signor Daleno, comminando conseguentemente al sodalizio sportivo la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). Successivamente, l’odierna istante ricorreva alla Corte di Giustizia Federale per la riforma della decisione della CDN. Con Comunicato Ufficiale n. 242/CGF del 16 aprile 2013, la Corte di Giustizia Federale confermava la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Parte istante proponeva, pertanto, istanza di arbitrato (prot. 0987 del 15 maggio 2013), rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente, contrariis reiectis, provvedere come segue: A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 21 Febbraio 2013 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 242/CGF del 16 Aprile 2013, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla A.S.D. MATERA CALCIO avverso la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, inflitta alla predetta Società dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul C.U. n. 62/CDN del 30 Gennaio 2013, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 19 Novembre 2012 (Prot. n. 2949/1058pf11-12/AM/SP/Seg.), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., in ordine alle violazioni (art. 1 comma 1 ed art. 7 commi 1 e 2 del C.G.S.) attribuite al calciatore sig. Savino DALENO, in relazione alla gara VIRIBUS UNITIS – IRSINESE CALCIO del 25 Aprile 2012; B) per l’effetto, accertare e dichiarare la completa assenza di responsabilità in capo all’odierna istante, con integrale proscioglimento della stessa dell’addebito contestato e con totale annullamento della penalizzazione comminata al Sodalizio medesimo in sede endofederale; C) in via subordinata, accertare e dichiarare, a carico del club ricorrente, la sola responsabilità per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. (inottemperanza ai principi di lealtà, correttezza e probità), in luogo della ascritta incolpazione per illecito sportivo, con conseguente irrogazione alla suindicata Società della sanzione minima prevista dall’art. 18 comma 1 del C.G.S., da contenersi, comunque, entro i limiti di una lieve ammenda; D) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite». Veniva nominato quale arbitro di parte l’Avv. Guido Cecinelli. Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 16 maggio 2013, rassegnando le seguenti conclusioni: «La FIGC conclude per il rigetto dell’istanza avversaria e per la condanna della parte istante alla rifusione delle spese di lite, ivi inclusi i diritti amministrativi versati dalla Federazione a norma del Codice TNAS». Veniva nominato, quale arbitro di parte, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro), Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro). Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 3 luglio 2013 presso la sede dell’Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. In quella sede, poi, veniva fissata per il 12 luglio 2013 l’udienza di discussione e venivano assegnati i termini alle parti, rispettivamente dell’8 luglio e dell’11 luglio 2013, per il deposito di memorie e repliche. Le parti, all’udienza del 12 luglio 2013, procedevano alla discussione riportandosi ai propri argomenti svolti e sviluppati nei rispettivi scritti difensivi. All’esito della discussione, il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. Il sodalizio lucano ricorre affinché venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale è stata comminata, a carico della stessa, la penalizzazione di punti 2 (due). In particolare, parte istante censura fermamente l’intero piano accusatorio che la Procura Federale ha costruito e che tanto la CDN quanto la CGF pongono a fondamento della pesante sanzione inflitta al calciatore Savino Daleno e, conseguentemente, anche alla società sportiva. La difesa dell’A.S.D. Matera Calcio, infatti, osserva come, «dai vari atti di indagine, non emerga alcun riscontro probatoriamente rilevante a carico del suindicato calciatore»; l’impianto accusatorio, infatti, si fonderebbe tutto sui contatti intercorsi tra il Signor Daleno, tesserato A.S.D. Matera Calcio, e i sig.ri Sergi e Simonetti, atleti della squadra avversaria che avrebbe dovuto scontrarsi con la parte istante. Ebbene, «appare lampante ed inoppugnabile l’assenza, nelle parole rivolte dal DALENO ai menzionati calciatori, di qualsiasi finalità corruttiva». Se da una parte, osserva la difesa di parte istante, non possono considerarsi attendibili tanto l’esposto del Presidente del Viribus Unitis quanto le affermazioni rese in Procura da altri atleti della compagine campana, dall’altra le uniche prove dirette su cui si fonderebbe l’impianto accusatorio della Procura sarebbero le dichiarazioni rese dagli «stessi destinatari delle presunte “avances” alterative da parte del DALENO, vale a dire il SERGI ed il SIMONETTI». Ma, continua nel proprio ragionamento l’A.S.D. Matera Calcio, dalla semplice lettura delle dichiarazioni, rilasciate dagli atleti Sergi e Simonetti innanzi agli Investigatori federali, si evince in maniera lampante come il Signor Daleno «parlò con gli stessi di svariati argomenti, legati per lo più alle rispettive esperienze professionali, immediate e future, ma non rivolse loro la benché minima proposta corruttiva». Ad esempio, continua nel proprio ragionamento la difesa della società, «il SERGI riferisce, appunto, del tono “scherzoso” utilizzato dal DALENO nei suoi confronti […] e del reciproco innocente scambio di notizie circa lo stato di forma delle proprie squadre e le relative ambizioni di classifica». Inoltre, per confermare l’irrilevanza dei colloqui tra il proprio tesserato ed il calciatore della squadra avversaria, parte istante sottolinea «l’invito rivolto al SERGI dal suo allenatore “di provare ad ottenere informazioni più concrete”: segno evidente della irrintracciabilità di tangibili elementi disciplinarmente rilevanti in capo al DALENO». Anche i colloqui incorsi tra il Signor Daleno e il Signor Simonetti, osserva la difesa del primo, non contengono alcun elemento che possa lontanamente dare adito anche ad un minimo di sospetto nell’intento criminoso del Signor Daleno. Il Simonetti, infatti, conferma che «abbiamo parlato di molte cose ed anche della situazione in classifica delle nostre squadre»; inoltre, osserva la difesa del Signor Daleno, nel corso della conversazione quest’ultimo «gli avrebbe accennato della sua intenzione di intraprendere la carriera di Direttore Sportivo, nel qual caso gli avrebbe fatto piacere averlo con lui in squadra: esternazioni distanti anni luce da ipotetiche condotte antisportive o, peggio ancora, integranti la violazione dell’art. 7 comma 1 del C.G.S.». Inoltre, altre due considerazioni vengono svolte dalla difesa di parte istante. La prima. La versione fornita dal Signor Daleno agli organi della Procura federale «si poneva (e si pone) in millimetrica sintonia» con quanto riferito ai medesimi organi dagli atleti Sergi e Simonetti. Nella deposizione, infatti, si legge come la parte istante si informasse con il collega/avversario Simonetti del “clima” che avrebbe trovato a Somma Vesuviana e dell’intenzione del primo di intraprendere la carriera di Direttore Sportivo e «nel caso di realizzazione del mio sogno lo avrei voluto con me attesa la vecchia amicizia tra di noi». La seconda. La registrazione della telefonata intercorsa tra il Signor Daleno e il Signor Simonetti è inutilizzabile sul piano istruttorio, «risultando priva di ogni garanzia di autenticità ed affidabilità, in ordine sia alla sua reale provenienza e datazione sia al suo effettivo contenuto». A tal riguardo, la difesa del sodalizio lucano si riporta alla perizia di parte depositata in atti, dalla quale si evince, contrariamente alla tesi esposta dalla Procura Federale e recepita dalla CDN e dalla CGF, che «sulla predetta telefonata regna, come visto, la massima incertezza di tempo e di luogo sia perché la stessa proviene addirittura da quel SIMONETTI che ha sempre asserito di averla ricevuta dal DALENO sia, ancora, perché, se quest’ultimo fa riferimento alla Domenica successiva quale giorno di possibile futuro incontro con il collega, egli non poteva sicuramente alludere alla partita VIRIBUS UNITIS – IRSINESE CALCIO, che era programmata per il 25 Aprile 2012 e, quindi, per il Mercoledì precedente (!!!)». Inoltre, rispetto ad alcune trascrizioni riportate dalla Procura Federale ed assunte dalla stessa come prova dell’intento criminoso del Signor Daleno, la difesa dell’A.S.D. Matera Calcio osserva come il contenuto delle stesse, nello specifico il riferimento all’inciso “dicevo (al presidente) dammi 2 euro, 3 euro, 5 euro, me li dai a me e me la gestisco io”, debba «riconnettersi al confessato progetto del ricorrente di una futura sua attività di Direttore Sportivo e non già a fantasiose (e mai avanzate) proposte di alterazione della gare in questione». Infine, la Società sportiva censura il trattamento sanzionatorio che le è stato riservato comparando il procedimento che ha visto coinvolto il proprio tesserato con altri procedimenti relativi al filone del c.d. “calcio-scommesse”. A tal riguardo, la difesa del sodalizio sportivo compara il materiale probatorio presente nel proprio procedimento con quello che ha visto coinvolto l’attuale allenatore della Juventus, Signor Antonio Conte, quando sedeva sulla panchina del Siena. L’A.S.D. Matera Calcio, infatti, lamenta quel mancato raggiungimento non solo di quella prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma anche di un quadro probatorio tale da poter contenere al proprio interno indizi gravi, precisi e concordanti, tali da poter ottenere una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito sportivo. E dopo aver riportato ampi passaggi tanto del deferimento del Signor Conte, quanto delle decisione della CDN e della CGF, la difesa della parte istante osserva che «se, per il più titolato e famoso tecnico ora juventino si è ritenuto di dover applicare principi cardine del diritto sportivo in materia di illecito quali quello della “certezza della prova” e quello, complementare ma non meno importante, dell’”in dubio pro reo”, al fine di escludere, nei confronti del deferito, la configurabilità dell’ipotesi ex art. 7 comma 1 del C.G.S., è inevitabile che, per una situazione enormemente meno gravosa e complicata sotto il profilo disciplinare come quella del DALENO, la “diagnosi” (e l’eventuale “prognosi”) formulabili per quest’ultimo non possano e non debbano essere addirittura più penalizzanti ed afflittive (illecito sportivo) rispetto a quelle individuate per il CONTE (omessa denuncia con squalifica per dieci mesi, poi ridotti a quattro dal T.N.A.S. con lodo del 5 Ottobre 2012)!!!». 2.Con atto del 16 maggio 2013, parte intimata si costituisce nel presente procedimentoarbitrale. La difesa della Federazione, dopo aver brevemente ripercorso i fatti che hanno portato al deferimento di Savino Daleno e della società di appartenenza, riportandosi al contenuto della decisione della Corte di Giustizia Federale, pone l’attenzione su determinate circostanze di fatto, provate documentalmente con l’acquisizione delle registrazioni. Nello specifico, la Federazione osserva che 1) pochi giorni prima dell’incontro incriminato il Signor Daleno e il Signor Ciccarone hanno contattato telefonicamente alcuni tesserati della squadra avversaria; 2) la parte istante ha proposto al Signor Simonetti di incontrarsi personalmente e che, dopo il rifiuto del secondo, il primo si sia sincerato con il secondo di non parlare con terzi della conversazione intercorsa e di essere ricontattato se avesse voluto incontrarlo; 3) nelle conversazioni si è fatto riferimento ai vantaggi (ingaggi prestigiosi) che avrebbero ottenuto i giocatori della Viribus Unitis nelle successive stagioni agonistiche; 4) dette proposte siano state recepite come illecite dagli atleti della Viribus Unitis. Sulla scorta di quanto sopra esposto, la difesa della Federazione contesta la lettura offerta da controparte circa il contenuto delle conversazioni che giammai hanno rivestito un «presunto tono scherzoso». Inoltre, parte intimata, facendo proprie le argomentazioni della Corte di Giustizia Federale, osserva come «l’acquisizione delle stesse [registrazioni] rappresenta un mero dato di fatto, in relazione alla quale gli organi della giustizia sportiva devono solo valutarne l’attitudine probatoria, previa condivisione del loro contenuto con la parte deferita al fine del rispetto del principio del contraddittorio». Infine, non si può far riferimento ai diversi procedimenti sottoposti al vaglio del T.N.A.S. poiché «ogni fattispecie di illecito, fondandosi su specifici fatti oggetto di accertamento, non può che trovare una valutazione sua propria». 3. Come ricordato da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, la Corte di Giustizia Federale ha rigettato il ricorso proposto dall’A.S.D. Matera Calcio avverso la sanzione inflittale dalla Commissione Disciplinare Nazionale a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 62/CDN del 30 gennaio 2013. La decisione della Corte di Giustizia Federale oggetto del presente giudizio ha richiamato sia l’intera attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale che la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, ricordando i passaggi più significativi delle indagini svolte e degli elementi che hanno caratterizzato il deferimento del sodalizio lucano. Nonostante la parte istante abbia fortemente censurato l’impianto accusatorio su cui è stata comminata la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, la ricostruzione dei fatti e le motivazioni addotte dalla Corte di Giustizia Federale appaio condivisibili e, conseguentemente, l’istanza di arbitrato dovrà essere rigettata. Da un punto di vista prettamente probatorio, infatti, la Corte ha ritenuto che «sussistano sufficienti elementi probatori per affermare la disciplinare responsabilità del sig. Savino Daleno per i fatti di cui al relativo capo di incolpazione e, per l’effetto, quella oggettiva della A.S.D. Matera Calcio», atteso che, ai fini dell’integrazione della fattispecie ex art. 7 C.G.S., non è necessario l’inverarsi del risultato illecito a cui si è mirato, ma è sufficiente anche «il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». Sulla scorta di tale considerazione, il Collegio condivide l’argomentazione della Corte di Giustizia Federale secondo cui «gli elementi di valutazione acquisiti agli atti del presente procedimento consentano di ritenere provato che la condotta posta in essere dal tesserato oggi reclamante fosse effettivamente finalizzata, in modo idoneo, all’alterazione del risultato della gara». Il contenuto delle telefonate intercorse tra il Signor Daleno e i calciatori della squadra avversaria non lascia dubbi circa il solo «semplice tentativo» del primo di alterare un normale svolgimento di un incontro di calcio. La trascrizione delle stesse, le riprese audio e le deposizioni dei giocatori con cui il Signor Daleno intratteneva conversazioni telefoniche confermano inequivocabilmente il disegno criminoso, seppur non raggiunto, cui mirava il calciatore della parte istante. Nonostante la difesa della Società lucana abbia evidenziato come gli stessi interlocutori del proprio atleta abbiano riferito anche del tono “scherzoso” delle telefonate fatte dal Daleno stesso, il Collegio, condividendo l’argomentazione della Corte di Giustizia Federale, ritiene che l’atteggiamento del Signor Daleno «non è certo incompatibile (anzi) con una condotta posta in essere nella prospettiva di cui all’art. 7, comma 1, C.G.S.». Conseguentemente, l’impianto della motivazione della decisione oggi impugnata dalla parte istante appare corretto perché coerente con il materiale probatorio presente in atti e con le relative argomentazioni logico-giuridiche svolte dalla Corte di Giustizia Federale. Il Collegio, infatti, non può discostarsi dalla giurisprudenza di questo Tribunale secondocui «non occorre né la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso» (lodo Guberti c. FIGC del 3 giugno 2013). Conseguentemente, una società sportiva sarà sempre e comunque chiamata a rispondere delle condotte alterative dello svolgimento delle gare e dell’esito delle stesse, poste in essere da calciatori, anche nei casi in cui l’intento criminoso del proprio tesserato non giunga a buon fine. Le norme del C.G.S., art. 4 comma 2, e art. 7 comma 4, non lasciano spazio a diverse interpretazioni; esiste un legame indissolubile tra il tesserato e la società di appartenenza la quale, per il solo fatto del tesseramento che lega il primo con la seconda, è tenuta/costretta a rispondere in via oggettiva dell’operato del proprio tesserato. 4.Atteso il rigetto dell’istanza, il Collegio ritiene equo di porre a carico dell’A.S.D. Matera Calcio le spese del procedimento e per l’assistenza difensiva che liquida in € 1.200,00; e di porre a carico dell’A.S.D. Matera Calcio, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio, che liquida complessivamente in € 3.500,00, e il rimborso delle spese documentate dal Collegio, oltre Iva e Cpa come per legge. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: a) rigetta la domanda di arbitrato presentata dalla A.S.D. Matera Calcio; b) condanna la parte istante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in parte motiva; c) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in parte motiva; d) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato a maggioranza in data 12 luglio 2013 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Maurizio Benincasa F.to Guido Cecinelli F.to Massimo Zaccheo
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