F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/BENEVENTO DEL 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/BENEVENTO DEL 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7.5.2013)
Ricorso dell’A.C. Pisa 1909 avverso la sanzione dell’ammenda di € 750,00 inflitta alla reclamante a seguito della gara Pisa/Benevento del 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV. del 7.5.2013). L’A.C. Pisa 1909, con fax del 9.5.2013, ha preannunciato la volontà di presentare ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto alla Società reclamante la sanzione dell’ammenta di € 750,00 in riferimento alla gara del 5.5.2013 Pisa/Benevento. Con successiva comunicazione del 31.5.2013 la Società A.C. Pisa 1909 ha comunicato di rinunciare alla coltivazione del reclamo. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 di Pisa, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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