F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 10. RICORSO CAL. BARBERIS ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LATINA/PISA DEL 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CGF del 12 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 050/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it
10. RICORSO CAL. BARBERIS ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LATINA/PISA DEL 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013)
Reclamo del calciatore Sig. Andrea Barberis della Società A.C. Pisa 1909 avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante a seguito della gara Latina/Pisa del 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV. del 17.6.2013). Il calciatore Andrea Barberis, regolarmente tesserato quale calciatore professionista per l’A.C. Pisa 1909 S.r.l., con fax del 19.6.2013 ha preannunciato la volontà di presentare reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto ad esso reclamante la sanzione della squalifica di 4 giornate effettive di gara in riferimento alla gara del 16.6.2013 Latina/Pisa. Il reclamo, diretto a ottenere la riduzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara o nella diversa misura ritenuta di giustizia, risulta tempestivo e questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito appare parzialmente fondato. Infatti, la sanzione inflitta della squalifica di quattro giornate effettive di gara appare eccessiva se comparata con le sanzioni inflitte in circostanze analoghe. Per ragioni di giustizia distributiva, alla quale questa Corte di Giustizia Federale non può rimanere insensibile, appare equo, tenuto conto del comportamento del calciatore Barberis, ridurre la squalifica a tre giornate effettive di gara. L’accoglimento, sia pure soltanto parziale, del reclamo comporta, altresì, la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Barberis Andrea riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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