F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 17 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALC. LABORAGINE COSIMODAMIANO, SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 17 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALC. LABORAGINE COSIMODAMIANO, SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)
Al termine della gara Città di Brindisi/Taranto F.C. 1927 del 18.11.2012 del Campionato Nazionale Serie D, Girone H, disputata a Brindisi, la S.S.D. Calcio Città di Brindisi proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Cosimo Damiano Laboragine comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Cosimo Damiano Laboragine “per avere a gioco fermo colpito con una manata al viso un calciatore avversario determinandone la caduta al suolo”. Avverso il suddetto provvedimento, la società S.S.D. Calcio Città di Brindisi ha proposta appello alla C.G.F. L’appello va rigettato. Il calciatore Cosimo Daminao Laboragine infatti, così come refertato dall’arbitro, palesemente colpiva il portiere ospite a gioco fermo, peraltro nel caso di specie, determinando la caduta del giocatore avversario, procurandogli una contusione. La squalifica comminata di 3 giornate effettive di gara può considerarsi equa per la gravità del fatto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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