F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORNACCHINI GIOVANNI SEGUITO GARA SAN CESAREO CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORNACCHINI GIOVANNI SEGUITO GARA SAN CESAREO CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012) La S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 19.12.2012 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il San Cesareo Calcio, la squalifica per 3 giornate effettive di gara all’allenatore Cornacchini Giovanni in quanto “allontanato per avere rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’Arbitro, al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco protestando nei confronti della terna arbitrale”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad una giornata la società ricorrente afferma che l’allenatore Cornacchini avrebbe protestato animatamente senza però pronunciare insulti verso l’Arbitro e che lo stesso a fine gara sarebbe rientrato in campo per chiedere spiegazioni al Direttore di gara sulla sua espulsione senza pronunciare frasi offensive nei confronti dell’Arbitro. Il ricorso deve essere rigettato in quanto non vi è motivo di distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice sportivo sulla base dei puntuali rapporti dell’Arbitro e di uno degli Assistenti dello stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it