F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EKANI JONAS RODRIGUEZ SEGUITO GARA SAN CESAREO CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELLA S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EKANI JONAS RODRIGUEZ SEGUITO GARA SAN CESAREO CALCIO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012) La S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 19.12.2012 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il San Cesareo Calcio, la squalifica per 3 giornate effettive di gara del calciatore Ekani Jonas Rodriguez “per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con degli schiaffi al volto”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad 1 giornata la società ricorrente afferma che il calciatore durante la gara era stato più volte oggetto di insulti di stampo razzista da parte del pubblico locale, fatto ripetutosi alla fine della stessa quando si avvicinava ai calciatori avversari, non entrando però in contatto fisico con nessuno di essi. Inoltre sostiene la ricorrente che la provocazione con insulti razzisti costituirebbe circostanza attenuante tale da consentire una riduzione della squalifica. Il ricorso deve essere rigettato in quanto non vi è motivo di distaccarsi dalla decisione presa dal Giudice sportivo fondata sul puntuale rapporto di uno degli assistenti del Direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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