F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA S.S. SAN BASILIO PALESTRINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO; – AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 1718/569PF11-12/AM/MA DEL 28.9.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 12.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA S.S. SAN BASILIO PALESTRINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. CRISTOFARI AUGUSTO; - AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 1718/569PF11-12/AM/MA DEL 28.9.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 53/CDN del 12.12.2012) Con atto in data 19.12.2012, la società S.S. San Basilio Palestrina S.r.l., in proprio e nell’interesse del proprio tesserato, sig. Cristofari Augusto, ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 53/CDN del 13.12.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del sig. Cristofari Augusto, la sanzione dell’inibizione per mesi 2, e l’ammenda di 2.000,00 nei confronti della Società medesima. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Cristofari Augusto, dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere minacciato, offeso ed intimidito alcuni giornalisti de “Il corriere laziale”. Il ricorso in epigrafe risulta fondato per le ragioni che seguono. Coglie nel segno la censura, formulata dalla Società ricorrente, secondo la quale gli organi di giustizia sportiva non avrebbero giurisdizione sul caso in argomento atteso che le condotte poste in essere dal sig. Cristofari Augusto non avrebbero alcuna rilevanza per l’ordinamento sportivo, essendo state, peraltro, determinate da motivi afferenti alla sua vita privata. Al proposito, questa Corte rileva come non possa essere valorizzata, al fine di pervenire alla affermazione della sussistenza della giurisdizione degli organi della giustizia sportiva, la circostanza che gli eventi, che hanno dato origine alle indagini della Procura Federale, si siano svolti comunque all’interno di stadio di calcio; ed invero, tale circostanza costituisce nulla più di un accidente atteso che è pacifico che il sig. Cristofari Augusto, in entrambe le occasioni, stesse assistendo a degli incontri di calcio (uno dei quali vedeva coinvolta addirittura la Nazionale di calcio) nella veste di spettatore e non di tesserato della Società odierna ricorrente. A quanto sopra si aggiunga che, a differenza di un caso analogo, oggetto di una recente decisione della stessa Commissione Disciplinare Nazionale (decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012), gli alterchi tra il sig. Cristofari Augusto ed i giornalisti de “Il corriere laziale” (oggetto, peraltro, di reciproche querele) non traevano spunto da questioni strettamente legate all’attività svolta dal primo in ambito federale ma, sebbene riconducibili, molto alla lontana e solo parzialmente, alla gestione sportiva del club del Palestrina da parte dello Cristofari, attenevano, più propriamente, a vicende alla sua vita privata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. San Basilio Palestrina S.r.l. di Roma, annulla la delibera impugnata e dichiara il difetto di giurisdizione della Giustizia sportiva. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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