F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’ASD.P. RIBERA 1954 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASISA GIUSEPPE SEGUITO GARA COMPRENSORIO NORMANNO/RIBERA 1954 DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’ASD.P. RIBERA 1954 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASISA GIUSEPPE SEGUITO GARA COMPRENSORIO NORMANNO/RIBERA 1954 DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012)
Al termine della gara Comprensorio Normanno/Ribera 1954 del 2.12.2012, disputata a Paternò, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, Girone I, la società ASD.P. Ribera 1954 proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate del calciatore Casisa Giuseppe comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Casisa Giuseppe per avere, in reazione ad un fallo subito, mentre si trovava a terra, colpito con un calcio, il calciatore avversario autore del fallo. Avverso tale decisione la ASD.P. Ribera 1954 ha proposto appello alla C.G.F.. L’appello va rigettato. Il calciatore Casisa Giuseppe, infatti, così come refertato dall’arbitro, reagiva palesemente al fallo subìto e da terra calciava il giocatore avversario. La squalifica comminata di 3 giornate può considerarsi equa per la gravità del fatto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’ASD.P. Ribera 1954 di Ribera (Agrigento). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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