F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELLA S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DELLA DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA JESINA/MACERATESE DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 11 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELLA S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DELLA DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA JESINA/MACERATESE DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012) Con atto, spedito in data 22.12.2012, la Società S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 19.12.2012 del predetto Comitato Interregionale) con la quale, a seguito della gara Jesina/Maceratese, disputatasi in data 16.12.2012, erano state irrogate le seguenti sanzioni: - dell’ammenda di € 2.000,00 con obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse alla predetta Società. Questa Corte ritiene che l’appello sia fondato limitatamente all’entità della sanzione della squalifica, irrogata alla Società ricorrente. Preliminarmente, si evidenzia che, coi motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto del Direttore di gara (peraltro, assai circostanziato) circa il comportamento, grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Jesina/Maceratese, disputatasi in data 16.12.2012. In ordine, invece, all’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla Società ricorrente, si reputa che la stessa possa essere rideterminata nell’ammenda di € 2.000,00, con obbligo di disputare 1 (una) gara in campo neutro in considerazione del fatto che il Giudice Sportivo ha, presumibilmente per un mero errore materiale, addebitato ai tifosi della S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. le condotte che, secondo quanto riportato nel proprio rapporto dall’Assistente del Direttore di gara (contenuto del rapporto confermato da quest’ultimo, sentito da questa Corte a chiarimenti), sarebbero state, invece, poste in essere dai sostenitori della Maceratese. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona), riduce ad 1 giornata l’obbligo di disputa di gare a porte chiuse. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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