F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 22 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO SIG. EMILIANO ZAVAGLIA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 19, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI – NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 12.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013) 4) RICORSO CALC. DAMIANO FERRONETTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5, COMMA 1, 12, COMMA 1 E 21 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI – NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 13.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013) 5) RICORSO GENOA C.F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2, DEL C.G.S. – NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 13.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 22 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO SIG. EMILIANO ZAVAGLIA (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 3 E 19, COMMA 3 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 12.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013) 4) RICORSO CALC. DAMIANO FERRONETTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5, COMMA 1, 12, COMMA 1 E 21 COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 13.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013) 5) RICORSO GENOA C.F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2, DEL C.G.S. - NOTA N. 4823/478PF12-13/SP/BLP DEL 13.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013) Con reclamo in data 28 marzo 2013, il sig. Emiliano Zavaglia, agente di calciatori, ha impugnato la decisione di cui al Com. Uff. n. 78 del 21 marzo 2013 della Commissione Disciplinare Nazionale, chiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti contestati ed in via subordinata la riduzione della ammenda di € 7.000,00 inflittagli. A sostegno del gravame, il sig. Zavaglia adduce la scusabilita' dell'errore commesso ed oggetto di contestazione disciplinare, consistente nell'essersi fatto rilasciare dal calciatore Damiano Ferronetti in data 10 dicembre 2012 un mandato procuratorio 13 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione dall'attività di agente, allo stesso comminata come da Com. Uff. n. 33/CDN del 23 ottobre 2012. Il reclamante rivendica quindi la totale buona fede del comportamento tenuto, dimostrata dall'aver omesso di adottare ogni cautela, anche la più ovvia (postdatare il mandato o posticipare il suo deposito), idonea a renderlo immune dalle conseguenze pregiudizievoli oggi patite e rileva comunque la eccessiva afflittivita' della sanzione irrogata, assolutamente incongrua anche alla luce della venialità della violazione commessa e della peculiarità della fattispecie. Con reclamo di pari data, anche il calciatore Ferronetti gravava la medesima decisione della C.D.N. con riferimento alla sanzione della ammenda di € 7.000,00 anche nei suoi confronti irrogata. Ritiene il Ferronetti che il rilascio di un mandato ad un agente di calciatori sospeso temporaneamente dall'attività non sia disciplinarmente sanzionabile, atteso che le norme del regolamento agenti la cui violazione si addebita al calciatore in realtà si riferiscono ad ipotesi di decadenza dalla o di nullità della licenza e non già a fattispecie afferenti alla capacita' di agire dell'agente di calciatori, come nei casi di sospensione dall'attivita' procuratoria incidenti sul libero esercizio dell'attività medesima, nelle quali rileva non la validità ma l'efficacia del mandato. Ad ogni modo, la sanzione inflitta non tiene in minima considerazione ne' la buona fede del calciatore, dal quale non può ragionevolmente pretendersi un controllo di tutte le decisioni della C.D.N. al momento del rilascio di un mandato ad un agente per verificare se lo stesso sia o meno stato sospeso dall'attività procuratoria, ne' il fatto che al mandato non sia stata data alcuna esecuzione, ne' infine la peculiarità della fattispecie. Con reclamo in data 29 marzo 2013, infine, anche il Genoa C.F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione in questione della C.D.N. in relazione all'ammenda di € 7.000,00 irrogata nei suoi confronti a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta disciplinarmente rilevante ascritta al calciatore Ferronetti, tesserato della reclamante Società. La Corte preliminarmente riunisce i reclami, siccome rivolti avverso la medesima decisione con la quale la C.D.N., accogliendolo, ha definito lo stesso deferimento della Procura Federale. Nel merito, con riferimento al reclamo del sig. Zagaglia, la Corte osserva che e' incontestato il fatto che l'agente abbia ricevuto e depositato il mandato rilasciato dal calciatore Ferronetti in data ricadente nel periodo in cui l'agente risultava sospeso dall'attività per effetto di decisione assunta dalla C.D.N.. La violazione e l'illecito disciplinare ascritti al sig. Zagaglia sono dunque pacificamente ricorrenti nel caso di specie. Che si tratti di mero errore, come sostenuto dal reclamante nel primo motivo di ricorso, o meno, qui non rileva, atteso che quand'anche si fosse trattato effettivamente di un errore in ordine alla decorrenza o alla durata della sanzione ciò non renderebbe tuttavia scusabile la condotta dell'agente. Meritevoli di apprezzamento appaiono invece alla Corte le ulteriori doglianze relative alla eccessiva afflittivita' della sanzione irrogata, avuto riguardo alle indubbie peculiarità che caratterizzano la fattispecie e che rendono in effetti, sotto questo profilo, condivisibile il richiamo alla buona fede. Da qui il parziale accoglimento del reclamo e la disposta riduzione della sanzione inflitta. Ragioni di coerenza e di perequazione nella determinazione delle sanzioni disciplinari, inducono questa Corte al parziale accoglimento del reclamo del calciatore Ferronetti. Alla luce delle considerazioni, anche di ordine sistematico, esposte dal calciatore in ordine alla qualificazione in termini di inefficacia anziché di nullità del mandato rilasciato ad agente sospeso, la condotta allo stesso contestata non può essere del tutto immune da rilievo disciplinare, ma merita in effetti a giudizio della Corte più tenue sanzione, anche in ragione della obiettiva difficoltà per il calciatore ad effettuare i controlli sulla "regolarita'" della licenza dell'agente la cui mancanza costituisce presupposto dell'addebito contestato. La sanzione pecuniaria irrogata va dunque conclusivamente derubricata a deplorazione. Quanto infine al reclamo del Genoa C.F.C. S.p.A., esso va integralmente accolto, non ravvisando la Corte nella fattispecie la ricorrenza di alcuno dei presupposti che, in base alla giurisprudenza propria e del TNAS, rendono legittimo l'addebito disciplinare a titolo di responsabilità oggettiva. In particolare, merita condivisione la circostanza riferita dalla Società in ordine alla propria totale estraneità ai fatti oggetto di addebito, collocabili temporalmente a dicembre 2012 e, quindi, ad epoca di mesi successiva al tesseramento del calciatore Ferronetti intervenuto al termine della sessione estiva di calcio mercato Stagione Sportiva 2012/2013, ossia nel mese di agosto 2012. In assenza di evidenze che in qualche modo ed anche solo potenzialmente possano ricondurre alla sfera di interesse della Società Genoa i fatti oggetto di contestazione disciplinare, la Corte ritiene infondato ogni addebito di responsabilità oggettiva alla stessa reclamante ascritto. Per questi motivi la C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3), 4) e 5): - in parziale accoglimento del ricorso n. 3), come sopra proposto dal Sig. Emiliano Zavaglia riduce la sanzione dell’ammenda ad € 5.000,00. - in parziale accoglimento del ricorso n. 4), come sopra proposto dal calc. Damiano Ferronetti, commuta la sanzione pecuniaria in deplorazione. - in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. di Genova, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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