F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 22 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 6) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 22, COMMI 2 E 4, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI – NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013) 7) RICORSO SIG. IACOVACCI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMA 2, REGOLAMENTO AGENTE DI CALCIATORI – NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013) 8) RICORSO CALC. RICCI MANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 3, 5 E 6 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI – NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 254/CGF del 22 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 6) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 22, COMMI 2 E 4, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013) 7) RICORSO SIG. IACOVACCI ALBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 22, COMMA 2, REGOLAMENTO AGENTE DI CALCIATORI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013) 8) RICORSO CALC. RICCI MANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 3, 5 E 6 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 4867/703 PF11.12 SP/AM/MA DEL 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013) A seguito dell’atto di deferimento del Procuratore Federale del 14.2.2013 a carico di: 1) Sig. Manuel Ricci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società AS Avellino 1912 S.r.l., attualmente tesserato in prestito per la Società U.S. Salernitana 1919 S.r.l., chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 21, comma 3, 5 e 6 REAC in vigore all’epoca dei fatti: a) per non aver osservato il generale principio di buona fede nel rapporto con il proprio agente, avendo fornito a quest’ultimo direttive non corrette per l’adempimento dell’incarico, avendo indotto il suo Agente a condurre trattative con la S.S. Lazio, trattative che si sono sviluppate con la fissazione di vari incontri con i responsabili della S.S. Lazio ed il calciatore, incontri ai quali il Ricci non si è mai presentato; b) per avere concluso un contratto di prestazione sportiva con la soc. Avellino senza l’assistenza dell’Agente regolarmente nominato; c) per avere concluso un contratto di prestazione sportiva con la Soc. Avellino senza l’assistenza dell’Agente regolarmente nominato; d) per non aver provveduto a corrispondere all’Agente il compenso nella misura e con le modalità contrattualmente stabilite; 2) Sig. Alberto Iacovacci, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della società AS Avellino 1912 S.r.l., chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 in relazione all’art. 22, co. 2, REAC, per non essersi accertato dell’esistenza dell’incarico, ex art. 16 del detto regolamento, in favore del Sig. Giulio Meozzi e per non aver trattato unicamente con quest’ultimo la conclusione del contratto di prestazione sportive del calciatore Manuel Ricci; 3) la società AS Avellino 1912 S.r.l. chiamata a rispondere della violazione dell’art. 22, comma 2 e 4, REAC, perché all’atto della stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Manuel Ricci del 31.01.2012 non verificava l’esistenza dell’incarico di cui all’art. 10 REAC, né si assicurava che il nome dell’agente fosse indicato in contratto; la Commissione Disciplinare Nazionale, con il Com. Uff. n. 79 del 3.4.2013, ritenuto fondato l’atto di deferimento, ha inflitto al Sig. Ricci Manuel la sanzione della squalifica per mesi 2, al Sig. Iacovacci Alberto la sanzione della inibizione per mesi 4 e alla AS Avellino 1912 s.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00. Avverso tale decisione hanno proposto reclamo, con distinti ricorsi, il Sig Manuel Ricci, il Sig. Alberto Iacovacci e la società AS Avellino 1912 S.r.l.. Il calciatore si è difeso sostenendo che il rapporto con il proprio agente si era concluso al termine dell’anno 2011, come evidenziato nel contratto di mandato depositato in atti e che pertanto si imponeva la totale riforma della decisone impugnata per l’insussistenza degli addebiti a lui mossi. La società AS Avellino 1912 S.r.l. e il Sig. Alberto Iacovacci, con identici ricorsi e motivi di gravame, hanno sostenuto che entrambi non hanno posto in essere alcun comportamento lesivo del Regolamento Agenti in particolare non avrebbero violato l’art. 22, comma 2 e 4 ben potendo essi trattare direttamente con il calciatore la conclusione del contratto di prestazione sportiva proprio in virtù della menzionata disposizione regolamentare. All’udienza del 22 aprile 2013, le parti hanno illustrato le rispettive tesi difensive e la controversia è stata trattenuta in decisione. La Corte di Giustizia Federale, preliminarmente, dispone la riunione dei ricorsi proposti dai Sigg.ri Manuel Ricci e Alberto Iacovacci e dalla società A.S. Avellino 1912 S.r.l., in considerazione della loro connessione oggettiva e soggettiva. A parere di questa Corte è determinante, ai fini della decisione, accertare la naturale scadenza del contratto di mandato sottoscritto dal calciatore e dall’agente in data 5.9.2010, in quanto tale accertamento può indirizzare la definizione della controversia. Occorre pertanto interpretare la volontà delle parti al momento della conclusione del contratto e nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, restando escluso, ove esse indichino un contenuto sufficientemente preciso, che l’interprete possa ricercare un significato diverso da quello letterale in base ad altri criteri ermeneutici, il ricorso ai quali presuppone la rigorosa dimostrazione dell’insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale. L’ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22781 del 3 dicembre 2004, ricordando altresì che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta dal parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all’accertamento della comune intenzione delle parti, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento fra le varie clausole contrattuali) siano insufficienti all’individuazione della comune individuazione stessa. Per quanto attiene al caso in esame, come detto, si tratta di stabilire la naturale scadenza del contratto di mandato inter-partes. A giudizio di questa Corte, la naturale scadenza del contratto di mandato sottoscritto dalle parti in data 5.9.2010, è il 1.1.2012. Infatti, il punto 4. del contratto di mandato n. 2022, sottoscritto dal Sig. Manuel Ricci e dal Sig. Giulio Meozzi, in data 5.9.2010, cosi recita: “Durata. Il mandato ha validità fino al 2012” . . E’ di tutta evidenza che l’interpretazione letterale di tale clausola contrattuale porta a fissare nella data del 1.1.2012 la naturale scadenza del contratto di mandato in parola, in quanto “fino al 2012” non può che interpretarsi, fino all’inizio dell’anno 2012 e quindi, come già detto, fino al 1.1.2012. Non vi possano essere altre interpretazioni di sorta. A supporto di tale interpretazione letterale vi è anche la lettera scritta dal Sig. Ricci all’agente, in data 10.1.2012, con la quale il calciatore evidenzia la già avvenuta scadenza contrattuale invitando l’agente a interrompere ogni attività al riguardo. Al contrario le motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare Nazionale a supporto della propria decisione, non trovano concorde questo Collegio in quanto gli sms prodotti dalla difesa del Sig. Meozzi non hanno valore probatorio essendo stati inviati in costanza di mandato (25 e 27 dicembre 2011) mentre l’interpretazione data dalla C.D.N. all’art. 16 del REAC dalla C.D.N., secondo la quale la durata biennale del contratto di mandato sarebbe confortata da detto articolo che indica nel termine biennale la scadenza dei contratti nei quali non sia chiaramente apposto quello finale, non trova riscontro nella norma e comunque nel caso in esame è indicato un termine finale ben preciso “fino al 2012”. Circostanza di non scarso valore ai fini della decisione il fatto che il contratto di mandato per cui è causa sia stato compilato dall’agente il quale non ha indicato, come avrebbe dovuto, la data esatta della scadenza contrattuale così facendo non ha violato alcuna norma regolamentare, ma ha determinato quell’incertezza interpretativa che gli ha permesso di mettere in dubbio la vera volontà delle parti al momento della conclusione del contratto di mandato. Il giovane calciatore, ragazzo di appena venti anni, si è limitato a sottoscrivere il mandato non essendo in grado di valutarne pienamente la portata ma soprattutto si è fidato della buona fede dell’agente nel quale aveva riposto piena fiducia dal momento che l’aveva scelto. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso proposto dal calciatore va accolto avendo il medesimo concluso il contratto di prestazione sportiva con la società A.S. Avellino 1912 S.r.l. il 31.1.2012 e quindi dopo la scadenza del contratto che lo legava all’agente e pertanto non in violazione delle norme a lui contestate dalla Procura Federale e dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Conseguentemente decadono anche tutte le contestazioni nei confronti del Sig. Alberto Iacovacci e dalla società AS Avellino 1912 s.r.l. e i relativi ricorsi andranno accolti non avendo i medesimi, violato alcuna norma del C.G.S. e del REAC. Alla stregua delle considerazioni e dei motivi che precedono tutti i ricorsi devono essere accolti e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata i Sigg.ri Manuel Ricci e Alberto Iacovacci e la società A.S. Avellino 1912 S.r.l., devono essere assolti dai rispettivi addebiti, con la revoca delle sanzioni loro comminate. Per questi motivi la C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 6), 7) e 8) come sopra proposti rispettivamente dall’A.S. Avellino 1912 di Avellino, dal Sig. Iacovacci Alberto e dal calciatore Ricci Manuel, li accoglie annullando le delibere impugnate. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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