F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. BASSOTTO SCALIGERA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. ALL BLACKS SAN MICHELE/BASSOTTO SCALIGERA CALCIO DEL 10.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 77 del 17.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. BASSOTTO SCALIGERA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. ALL BLACKS SAN MICHELE/BASSOTTO SCALIGERA CALCIO DEL 10.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 77 del 17.4.2013) La società Bassotto Scaligera Calcio, con ricorso spedito in data 20.4.2013, ha impugnato per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 17.4.2013, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società All Blacks avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Verona di cui al Com. Uff. n. 50 del 3.4.2013, è stata disposta a carico della società Bassotto Scaligera la sanzione sportiva della perdita, con il risultato di 3-0, della gara All Blacks/Scaligera Bassotto del 10.3.2013 (Campionato di III Categoria) vinta sul campo dalla società ricorrente con l’opposto risultato di 0-3. Il Giudice Sportivo territoriale, con il provvedimento riformato dalla Commissione Disciplinare, aveva invece omologato il risultato di 0-3 conseguito sul campo, respingendo sul punto il reclamo della società All Balcks che aveva richiesto l’applicazione della sanzione della perdita della gara (di cui all’art. 17.5 lett. a) C.G.S.) per avere la società Bassotto Scaligera impiegato (a seguito di sostituzione) un calciatore ritenuto privo di titolo per partecipare alla gara, il Sig. Bartolomioli Luca, il quale aveva svolto le funzioni di assistente arbitrale di parte fin dall’inizio della partita, così violando, sempre secondo l’assunto della società All Blacks, la regola 6.4 del Regolamento del giuoco del calcio. A sostegno del proprio ricorso per revocazione e revisione la società Bassotto Scaligera ripropone, richiamandole esplicitamente, le medesime ragioni svolte davanti al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare; sostiene infatti che la Commissione Territoriale avrebbe errato nell’applicare al caso concreto la sanzione di cui art. 17.5 C.G.S. dal momento che la posizione del calciatore Bartolomioli, impiegato in campo dopo avere svolto le funzioni di assistente dell’arbitro, non doveva essere ricondotta all’ipotesi prevista e sanzionata (con la perdita della gara) dall’art. 17.5. lett. a) C.G.S. (calciatore privo di titolo per prendere parte alla gara) ma a quella più tenue di cui all’art. 17.6. C.G.S. applicata dal Giudice Sportivo Territoriale. In via pregiudiziale la Corte ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile e come tale debba essere respinto. Sia la revocazione che la revisione di cui all’art. 39 C.G.S. sono mezzi di impugnazione straordinari che possono essere invocati ciascuno in presenza di specifici e determinati presupposti espressamente stabiliti dalla norma richiamata. Tuttavia, con il ricorso in esame, la società Bassotto Scaligera intende reintrodurre davanti alla Corte tutti gli elementi già oggetto di valutazione del Giudice sportivo prima e della Commissione Disciplinare Territoriale dopo, lamentando sostanzialmente la erronea interpretazione in diritto da parte della Commissione territoriale delle circostanze controverse. Da ciò discende l’evidente inammissibilità del ricorso dal momento che, da una parte, l’eventuale errore di diritto non sarebbe comunque più censurabile, essendosi pronunciato l’Organo di giustizia sportiva di secondo grado, e, dall’altra, non è riconducibile ad alcuno dei presupposti rescindenti espressamente stabiliti a proposito degli strumenti straordinari di impugnazione di cui all’art. 39 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Bassotto Scaligera Calcio di Verona. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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