F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. SAVIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. MACERATA SANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA SAVIGNANESE/ROMAGNA DEL 28.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 41 del 17.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. SAVIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. MACERATA SANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA SAVIGNANESE/ROMAGNA DEL 28.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 41 del 17.4.2013) La società Savignanese, con ricorso spedito in data 25.4.2013, ha impugnato per revocazione ex art. 39 C.G.S. la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 17.4.2013, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì di cui al Com. Uff. n. 50 del 3.4.2013 che aveva comminato la squalifica fino al 30.6.2013 dell’allenatore Sig. Sandro Macerata per i fatti verificatisi in occasione della gara Savignanese/Romagna del 28.3.2013 valevole per il Campionato Provinciale categoria Giovanissimi (per avere, al termine della gara, insultato l’arbitro aizzando i propri calciatori a fare altrettanto, proferendo espressioni offensive e di chiaro contenuto discriminatorio). A sostegno del proprio ricorso la società Savignanese svolge un unico motivo di impugnazione per revocazione (rubricato: Sulla squalifica dell’allenatore: nullità del giudizio dinanzi la Commissione territoriale. Sussistenza dei presupposti sub art. 39 co. c) e d). Erronea valutazione delle circostanze di fatto. Non correttezza della qualifica della condotta. Abnormità e sproporzione della sanzione) deducendo sostanzialmente una ricostruzione dei fatti che diedero luogo alla squalifica diversa rispetto a quella riportata nel referto arbitrale e confermata dall’arbitro in sede di chiarimenti resi alla Commissione Disciplinare, nonché la erroneità della valutazione delle medesime circostanze da parte della Commissione la quale avrebbe colpevolmente omesso di integrare il quadro istruttorio con l’audizione dell’interessato. Chiede quindi la ricorrente che la Corte, previa rinnovazione dell’istruttoria anche in accoglimento della nuova istanza di audizione di testimoni, annulli la sanzione comminata o, in subordine, la riduca secondo giustizia. In via pregiudiziale la Corte ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile e come tale debba essere respinto. La revocazione di cui all’art. 39 C.G.S. è strumento di impugnazione straordinario che può essere invocato solo in presenza di specifici e determinati presupposti espressamente stabiliti dalla norma richiamata. Tuttavia nel proprio ricorso la società Savignanese, pur indicando in rubrica l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 39 lettera c) (mancata presentazione per forza maggiore o fatto altrui di documenti influenti ai fini del decidere) e lettera d) (omesso esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento o il sopravvenire di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia), si limita a reintrodurre argomenti tutti già oggetto di valutazione di merito da parte della Commissione disciplinare territoriale, invocando sostanzialmente la erronea ricostruzione dei fatti come riportati dal direttore di gara nel proprio rapporto, l’incompletezza degli elementi acquisiti da parte della Commissione disciplinare e comunque la erronea interpretazione dei medesimi dal parte della stessa Commissione. Da ciò discende l’evidente inammissibilità del ricorso dal momento che la riedizione della valutazione delle circostanze di fatto richiesta alla Corte con il ricorso in oggetto integrerebbe il momento rescissorio del procedimento al quale è possibile dare ingresso solo in presenza di uno o più specifici motivi rescindenti. Nell’esposizione dei motivi del ricorso, infatti, non vi è traccia di alcun elemento idoneo a consentire l’individuazione dei presupposti rescindenti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 39 pur astrattamente invocati dalla ricorrente. Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per i soli motivi tassativamente indicati dall’art. 39 C.G.S., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di presunti vizi e nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni, se e nei modi in cui possano essere ancora proposte. Quindi, poiché le questioni riproposte nel presente giudizio di revocazione sono state già esaminate dall’Organo di giustizia sportiva di secondo grado (nel caso di specie, la Commissione Disciplinare Territoriale), e quindi la ricorrente ha esaurito i due gradi di giurisdizione previsti dall’ordinamento sportivo, il rimedio invocato si palesa del tutto inammissibile come pure tutte le richieste con esso formulate anche in via istruttoria. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Savignanese di Savignano sul Rubicone (Forlì). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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