F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. NARDÒ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANTICO ALESSIO SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/SANT’ANTONIO ABATE DEL 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 147 del 6.5.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 274/CGF del 17 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CGF del 19 Settembre 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO A.S.D. NARDÒ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANTICO ALESSIO SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/SANT’ANTONIO ABATE DEL 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 147 del 6.5.2013)
La A.S.D. Nardo’ Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 147 del 6.5.2013 relativa alla partita tra A.S.D. Nardo’ Calcio e Sant’Antonio Abate del 5.5.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Antico Alessio la squalifica per 2 gare effettive “per avere, alla fine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, rivolto con fare minaccioso espressioni ingiuriose all’indirizzo di calciatori avversari.” A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a 1 giornata la ricorrente ha rilevato che dall’esame del referto del direttore di gara non emerge quali siano state le offese e quali siano state le minacce e che non si comprende come mai tali offese e minacce non siano state percepite dai collaboratori dell’arbitro e dal commissario di campo. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore Antico Alessio così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nardò Calcio di Nardò (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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